Il “doppio ruolo” del Comune (pianificatore del servizio farmaceutico comunale e titolare di farmacie comunali) non viola la Costituzione
Non viola il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione il concomitante ruolo, svolto dal Comune, sia di ente competente all'adozione delle piante organiche farmaceutiche che di gestore delle farmacie acquisite mediante prelazione
Massima
Farmacia – Comune – ente pianificatore servizio farmaceutico – ente gestore farmacie comunali - potenziale conflitto di interessi – violazione art. 97 Cost. - non sussiste
Due titolari di farmacia impugnano la pianta organica del Comune di Roma sollevando eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 1 e comma 2 del d.l. n. 1/2012 convertito in l. n. 27/2012 per contrasto con l'art. 97 Cost.
Ritengono che il doppio ruolo ricoperto dai Comuni, quali enti titolari del potere di pianificazione dell'assistenza farmaceutica sul territorio, nonché di enti titolari delle farmacie prelazionate, determini un potenziale conflitto di interessi dipendente dalle due posizioni assunte.
L'eccezione viene respinta dal TAR che, nel richiamare un precedente pronunciamento sul punto del Consiglio di Stato, esclude la sussistenza del conflitto di interessi e, quindi, la violazione del principio di imparzialità. Più precisamente il TAR afferma che l’immedesimazione tra soggetto titolare del potere riguardante la scelta localizzativa delle farmacie e soggetto titolare delle farmacie localizzate di per sé è conforme alle norme costituzionali atteso che l'esercizio del potere amministrativo affidato ai Comuni per la cura di interessi pubblici rilevanti è presidiato da rilevanti garanzie procedimentali e controlli volti ad assicurare un trasparente e tutt'altro che arbitrario contemperamento degli interessi privati, tanto che il soggetto che si ritiene leso può sottoporre tale esercizio del potere al sindacato del Giudice.
Se a volte, conferma il TAR, il Comune utilizza i propri poteri pianificatori per trarre utilità a favore dell'attività della farmacia pubblica, ciò non è altro che la concretizzazione dell'obiettivo imprenditoriale istituzionale a favore della collettività di riferimento.
La sentenza non è stata appellata, quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 18 aprile 2023
Il “doppio ruolo” del Comune (pianificatore del servizio farmaceutico comunale e titolare di farmacie comunali) non viola la Costituzione
Non viola il principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione il concomitante ruolo, svolto dal Comune, sia di ente competente all'adozione delle piante organiche farmaceutiche che di gestore delle farmacie acquisite mediante prelazione
Massima
Farmacia – Comune – ente pianificatore servizio farmaceutico – ente gestore farmacie comunali - potenziale conflitto di interessi – violazione art. 97 Cost. - non sussiste
Due titolari di farmacia impugnano la pianta organica del Comune di Roma sollevando eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11 comma 1 e comma 2 del d.l. n. 1/2012 convertito in l. n. 27/2012 per contrasto con l'art. 97 Cost.
Ritengono che il doppio ruolo ricoperto dai Comuni, quali enti titolari del potere di pianificazione dell'assistenza farmaceutica sul territorio, nonché di enti titolari delle farmacie prelazionate, determini un potenziale conflitto di interessi dipendente dalle due posizioni assunte.
L'eccezione viene respinta dal TAR che, nel richiamare un precedente pronunciamento sul punto del Consiglio di Stato, esclude la sussistenza del conflitto di interessi e, quindi, la violazione del principio di imparzialità. Più precisamente il TAR afferma che l’immedesimazione tra soggetto titolare del potere riguardante la scelta localizzativa delle farmacie e soggetto titolare delle farmacie localizzate di per sé è conforme alle norme costituzionali atteso che l'esercizio del potere amministrativo affidato ai Comuni per la cura di interessi pubblici rilevanti è presidiato da rilevanti garanzie procedimentali e controlli volti ad assicurare un trasparente e tutt'altro che arbitrario contemperamento degli interessi privati, tanto che il soggetto che si ritiene leso può sottoporre tale esercizio del potere al sindacato del Giudice.
Se a volte, conferma il TAR, il Comune utilizza i propri poteri pianificatori per trarre utilità a favore dell'attività della farmacia pubblica, ciò non è altro che la concretizzazione dell'obiettivo imprenditoriale istituzionale a favore della collettività di riferimento.
La sentenza non è stata appellata, quindi è definitiva.
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