Il farmacista è libero di scegliere il luogo ove aprire la propria farmacia, dovendo solo rispettare la distanza di 200 metri dalle altre farmacie
Al farmacista che deve individuare il luogo in cui aprire la propria farmacia all'interno della propria zona va riconosciuta la libertà di scelta avendo egli come unico limite il rispetto della distanza di duecento metri dalle altre farmacie
Massima
Farmacia – apertura – libera scelta del titolare – distanza di duecento metri dalla farmacia più vicina – unico limite
Una titolare di farmacia impugna l'atto con cui il Comune certifica che la localizzazione prescelta per l'apertura della propria farmacia da parte del vincitore di concorso ricade nella sede posta a concorso, nonché il provvedimento di autorizzazione all'apertura rilasciato al titolare controinteressato dalla Regione.
L'istanza cautelare viene però respinta sulla base del principio che il farmacista assegnatario della concessione relativa alla titolarità di una farmacia è libero di scegliere il luogo dove aprire il proprio esercizio all'interno della zona di competenza, avendo egli come unico limite oggettivo il rispetto della distanza di almeno duecento metri dalle altre farmacie.
Il Collegio, al proposito, richiama la giurisprudenza che si è formata in materia di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona, indicando che i principi applicabili al “trasferimento interno” sono estensibili anche alla fattispecie della prima scelta localizzativa dell'esercizio farmaceutico. A tal proposito le sentenze richiamate dalla presente ordinanza stabiliscono che l'Amministrazione non ha alcuna discrezionalità nel valutare le decisioni imprenditoriali del titolare, avendo il solo compito di verificare se la scelta dei locali effettuata comporti cause ostative al servizio a favore dell'utenza, tenuto conto tuttavia che una volta stabilita la zona di riferimento la valutazione comparativa dell'interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti non può ignorare l'interesse privato imprenditoriale del farmacista (riguardo alla libertà di scelta del farmacista vedi anche la sentenza di TAR Palermo dell'1 agosto 2023, in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR L'Aquila/ordinanza del 10 novembre 2023
Il farmacista è libero di scegliere il luogo ove aprire la propria farmacia, dovendo solo rispettare la distanza di 200 metri dalle altre farmacie
Al farmacista che deve individuare il luogo in cui aprire la propria farmacia all'interno della propria zona va riconosciuta la libertà di scelta avendo egli come unico limite il rispetto della distanza di duecento metri dalle altre farmacie
Massima
Farmacia – apertura – libera scelta del titolare – distanza di duecento metri dalla farmacia più vicina – unico limite
Una titolare di farmacia impugna l'atto con cui il Comune certifica che la localizzazione prescelta per l'apertura della propria farmacia da parte del vincitore di concorso ricade nella sede posta a concorso, nonché il provvedimento di autorizzazione all'apertura rilasciato al titolare controinteressato dalla Regione.
L'istanza cautelare viene però respinta sulla base del principio che il farmacista assegnatario della concessione relativa alla titolarità di una farmacia è libero di scegliere il luogo dove aprire il proprio esercizio all'interno della zona di competenza, avendo egli come unico limite oggettivo il rispetto della distanza di almeno duecento metri dalle altre farmacie.
Il Collegio, al proposito, richiama la giurisprudenza che si è formata in materia di trasferimento della farmacia all'interno della propria zona, indicando che i principi applicabili al “trasferimento interno” sono estensibili anche alla fattispecie della prima scelta localizzativa dell'esercizio farmaceutico. A tal proposito le sentenze richiamate dalla presente ordinanza stabiliscono che l'Amministrazione non ha alcuna discrezionalità nel valutare le decisioni imprenditoriali del titolare, avendo il solo compito di verificare se la scelta dei locali effettuata comporti cause ostative al servizio a favore dell'utenza, tenuto conto tuttavia che una volta stabilita la zona di riferimento la valutazione comparativa dell'interesse pubblico a soddisfare le esigenze degli abitanti non può ignorare l'interesse privato imprenditoriale del farmacista (riguardo alla libertà di scelta del farmacista vedi anche la sentenza di TAR Palermo dell'1 agosto 2023, in questa rivista).
Riferimenti
Collegamenti
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