Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 16 gennaio 2024
Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva solo ai fini del numero delle farmacie, non per dimensionare il bacino degli utenti
Il parametro di una farmacia ogni 3.300 residenti è rilevante soltanto ai fini della determinazione del numero complessivo delle farmacie spettanti ad ogni Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree da assegnare ad ogni singola farmacia, posto che gli utenti non sono tenuti a rivolgersi a quella territorialmente competente secondo la loro residenza
Massima
Farmacia – revisione di pianta organica – comunicazione di avvio del procedimento ai titolari esistenti – non spetta – partecipazione al procedimento dell’Ordine provinciale dei farmacisti - sufficienza
Farmacia – parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti – rilevanza ai soli fini del numero complessivo delle farmacie – obbligo di garanzia di 3.300 utenti per farmacia - insussistenza
Il CGA per la regione Sicilia, nell’affrontare l’appello di una titolare di farmacia che contesta la localizzazione della nuova sede a confine con la sua farmacia, a suo dire posta in una zona del Comune con un numero di abitanti non tale da garantire adeguata utenza agli esercizi farmaceutici, pubblica una sentenza notevole per completezza di argomentazioni e ricchezza di richiami giurisprudenziali.
In primo luogo afferma, a proposito della lamentata violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, che l’attività di individuazione e localizzazione delle farmacie è connessa a compiti di pianificazione urbanistico – territoriale; l’inerenza di tale attività alle funzioni programmatorie del servizio farmaceutico sul territorio fa sì che al tale procedimento non si applichino, ai farmacisti già esistenti, le norme sul diritto di partecipazione, in primo luogo con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento. Gli interessi dei titolari già operativi sul territorio, peraltro, in detto procedimento sono già garantiti dall’Ordine provinciale dei farmacisti, che li rappresenta e che rende il parere obbligatorio nell’ambito della procedura.
Per quanto riguarda, invece, la lamentata irragionevolezza della localizzazione, che secondo la titolare ricorrente è stata effettuata a confine con la propria farmacia in un ambito comunale caratterizzato da bassi livelli di redditività, al punto che in passato una titolare lì operativa aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento della propria sede, il Collegio fa rilevare che non è la convenienza economica o il livello di redditività di una sede a giustificarne la zonizzazione. Ciò che conta, secondo il Giudice è l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio ed il favorire l’accesso al servizio farmaceutico da parte di quei residenti in quartieri periferici mal collegati al centro cittadino per mancanza di trasporti urbani o strade adeguate. La sentenza dà atto che nella delibera istitutiva della sede emerge con chiarezza l’iter logico giuridico che ha portato il Comune a decidere la localizzazione, ed i motivi risiedono nel fatto che vi sono quattro frazioni nominativamente individuate a favore delle quali il Comune ritiene di potenziare l’assistenza farmaceutica mediante la zonizzazione effettuata.
A conclusione della sentenza il Collegio evidenzia che il parametro stabilito dalla legge, di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva giuridicamente soltanto ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune, ma ciò non significa che ad ogni farmacista spetti un simile bacino di utenza, visto che, com’è noto, i cittadini non sono obbligati a rivolgersi al farmacista della propria zona, ma sono liberi di recarsi in qualsiasi farmacia, tenuto altresì conto degli spostamenti che giornalmente effettuano nell’ambito comunale per le incombenze anche lavorative.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 16 gennaio 2024
Il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva solo ai fini del numero delle farmacie, non per dimensionare il bacino degli utenti
Il parametro di una farmacia ogni 3.300 residenti è rilevante soltanto ai fini della determinazione del numero complessivo delle farmacie spettanti ad ogni Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree da assegnare ad ogni singola farmacia, posto che gli utenti non sono tenuti a rivolgersi a quella territorialmente competente secondo la loro residenza
Massima
Farmacia – revisione di pianta organica – comunicazione di avvio del procedimento ai titolari esistenti – non spetta – partecipazione al procedimento dell’Ordine provinciale dei farmacisti - sufficienza
Farmacia – parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti – rilevanza ai soli fini del numero complessivo delle farmacie – obbligo di garanzia di 3.300 utenti per farmacia - insussistenza
Il CGA per la regione Sicilia, nell’affrontare l’appello di una titolare di farmacia che contesta la localizzazione della nuova sede a confine con la sua farmacia, a suo dire posta in una zona del Comune con un numero di abitanti non tale da garantire adeguata utenza agli esercizi farmaceutici, pubblica una sentenza notevole per completezza di argomentazioni e ricchezza di richiami giurisprudenziali.
In primo luogo afferma, a proposito della lamentata violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, che l’attività di individuazione e localizzazione delle farmacie è connessa a compiti di pianificazione urbanistico – territoriale; l’inerenza di tale attività alle funzioni programmatorie del servizio farmaceutico sul territorio fa sì che al tale procedimento non si applichino, ai farmacisti già esistenti, le norme sul diritto di partecipazione, in primo luogo con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento. Gli interessi dei titolari già operativi sul territorio, peraltro, in detto procedimento sono già garantiti dall’Ordine provinciale dei farmacisti, che li rappresenta e che rende il parere obbligatorio nell’ambito della procedura.
Per quanto riguarda, invece, la lamentata irragionevolezza della localizzazione, che secondo la titolare ricorrente è stata effettuata a confine con la propria farmacia in un ambito comunale caratterizzato da bassi livelli di redditività, al punto che in passato una titolare lì operativa aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento della propria sede, il Collegio fa rilevare che non è la convenienza economica o il livello di redditività di una sede a giustificarne la zonizzazione. Ciò che conta, secondo il Giudice è l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio ed il favorire l’accesso al servizio farmaceutico da parte di quei residenti in quartieri periferici mal collegati al centro cittadino per mancanza di trasporti urbani o strade adeguate. La sentenza dà atto che nella delibera istitutiva della sede emerge con chiarezza l’iter logico giuridico che ha portato il Comune a decidere la localizzazione, ed i motivi risiedono nel fatto che vi sono quattro frazioni nominativamente individuate a favore delle quali il Comune ritiene di potenziare l’assistenza farmaceutica mediante la zonizzazione effettuata.
A conclusione della sentenza il Collegio evidenzia che il parametro stabilito dalla legge, di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva giuridicamente soltanto ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune, ma ciò non significa che ad ogni farmacista spetti un simile bacino di utenza, visto che, com’è noto, i cittadini non sono obbligati a rivolgersi al farmacista della propria zona, ma sono liberi di recarsi in qualsiasi farmacia, tenuto altresì conto degli spostamenti che giornalmente effettuano nell’ambito comunale per le incombenze anche lavorative.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.