Il Sindaco può ordinare la chiusura di una farmacia abusiva con propria ordinanza contingibile ed urgente
In caso vi sia esercizio di una farmacia senza valido titolo, il Sindaco è legittimato alla chiusura mediante l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente atteso il pericolo alla salute pubblica derivante dall'erogazione di farmaci alla collettività da parte di chi non sia legittimato
Massima
Farmacia – aggiudicatario della gestione della farmacia comunale – scadenza contratto – permanenza nella gestione – nuova gara e nuovo affidatario della gestione – rilascio dell'autorizzazione all'apertura in nuovi locali al nuovo affidatario - continuazione dell'attività da parte del primo affidatario – abusività della farmacia – ordinanza sindacale contingibile ed urgente di chiusura della farmacia - legittimità
Un Comune bandisce una gara per l'affidamento della gestione della farmacia comunale e, una volta individuato il vincitore, stipula un contratto di tre anni, rinnovati i quali, non procede ad alcun ulteriore rinnovo. Poiché da tale scadenza trascorrono anni fino all'individuazione di un nuovo aggiudicatario, il primo continua comunque a gestire la farmacia nell'interesse pubblico a non interrompere l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai cittadini.
Intervenuto a favore del secondo aggiudicatario il rilascio dell'autorizzazione a gestire la farmacia ed a spostarla in locali diversi rispetto agli attuali, il primo aggiudicatario rimane nel servizio, sicché il Sindaco, una volta aperta la farmacia da parte del secondo aggiudicatario, adotta un'ordinanza contingibile ed urgente di chiusura della farmacia gestita dal primo aggiudicatario, in quanto ritenuta abusiva.
A seguito dell'impugnazione dell'atto, il TAR afferma la correttezza dell'operato del Sindaco e, nel rilevare che il prosieguo dell'attività era avvenuto senza un valido titolo, richiama tutte le norme vigenti in materia e, precisamente:
l'art. 3 della l. n. 362/1991, secondo cui l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia priva della prescritta autorizzazione; a tal proposito il Collegio rileva che tale autorità è il Sindaco
l'art. 32 della l. n. 833/1978 che, in relazione all'esercizio della vigilanza sulle farmacie, dispone che in tale materia sono emesse dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente
l'art. 117 del d. lgs. n. 112/1998, in cui è stabilito che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco
l'art. 54 del d. lgs. n. 267/2000, che attribuisce sempre al Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo effettivo per la salute pubblica.
A tal proposito il TAR sostiene che l'apertura abusiva di una farmacia costituisce certamente un valido presupposto per l'esercizio da parte del Sindaco del predetto potere di ordinanza, alla luce dell'oggettiva situazione di pericolo per la salute pubblica derivante dall'illegittima dispensazione di farmaci in assenza della necessaria autorizzazione: una volta, dunque, che il contratto del primo aggiudicatario era scaduto ed il secondo aveva preso servizio, lo strumento corretto per impedire ogni prosieguo di attività era, appunto, l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 16 ottobre 2024
Il Sindaco può ordinare la chiusura di una farmacia abusiva con propria ordinanza contingibile ed urgente
In caso vi sia esercizio di una farmacia senza valido titolo, il Sindaco è legittimato alla chiusura mediante l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente atteso il pericolo alla salute pubblica derivante dall'erogazione di farmaci alla collettività da parte di chi non sia legittimato
Massima
Farmacia – aggiudicatario della gestione della farmacia comunale – scadenza contratto – permanenza nella gestione – nuova gara e nuovo affidatario della gestione – rilascio dell'autorizzazione all'apertura in nuovi locali al nuovo affidatario - continuazione dell'attività da parte del primo affidatario – abusività della farmacia – ordinanza sindacale contingibile ed urgente di chiusura della farmacia - legittimità
Un Comune bandisce una gara per l'affidamento della gestione della farmacia comunale e, una volta individuato il vincitore, stipula un contratto di tre anni, rinnovati i quali, non procede ad alcun ulteriore rinnovo. Poiché da tale scadenza trascorrono anni fino all'individuazione di un nuovo aggiudicatario, il primo continua comunque a gestire la farmacia nell'interesse pubblico a non interrompere l'erogazione dell'assistenza farmaceutica ai cittadini.
Intervenuto a favore del secondo aggiudicatario il rilascio dell'autorizzazione a gestire la farmacia ed a spostarla in locali diversi rispetto agli attuali, il primo aggiudicatario rimane nel servizio, sicché il Sindaco, una volta aperta la farmacia da parte del secondo aggiudicatario, adotta un'ordinanza contingibile ed urgente di chiusura della farmacia gestita dal primo aggiudicatario, in quanto ritenuta abusiva.
A seguito dell'impugnazione dell'atto, il TAR afferma la correttezza dell'operato del Sindaco e, nel rilevare che il prosieguo dell'attività era avvenuto senza un valido titolo, richiama tutte le norme vigenti in materia e, precisamente:
l'art. 3 della l. n. 362/1991, secondo cui l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia priva della prescritta autorizzazione; a tal proposito il Collegio rileva che tale autorità è il Sindaco
l'art. 32 della l. n. 833/1978 che, in relazione all'esercizio della vigilanza sulle farmacie, dispone che in tale materia sono emesse dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente
l'art. 117 del d. lgs. n. 112/1998, in cui è stabilito che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco
l'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 (il TUEL), avente medesima disposizione del citato art. 117
l'art. 54 del d. lgs. n. 267/2000, che attribuisce sempre al Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di pericolo effettivo per la salute pubblica.
A tal proposito il TAR sostiene che l'apertura abusiva di una farmacia costituisce certamente un valido presupposto per l'esercizio da parte del Sindaco del predetto potere di ordinanza, alla luce dell'oggettiva situazione di pericolo per la salute pubblica derivante dall'illegittima dispensazione di farmaci in assenza della necessaria autorizzazione: una volta, dunque, che il contratto del primo aggiudicatario era scaduto ed il secondo aveva preso servizio, lo strumento corretto per impedire ogni prosieguo di attività era, appunto, l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente.
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