Il titolare di farmacia non ha il diritto di ottenere dal Comune aree di sosta per i propri clienti
La realizzazione di uno stallo di sosta dedicato ai clienti della farmacia muniti di autoveicolo non rientra tra gli obblighi dell'Amministrazione relativi all'accessibilità al servizio farmaceutico
Massima
Farmacia – pretesa del titolare di più facilitato accesso dei clienti mediante apposite aree di sosta – inconfigurabilità – obblighi dell'Amministrazione relativi all'accessibilità al servizio farmaceutico – non rientra
Un titolare impugna atti del Comune relativi alla viabilità ed al traffico veicolare lamentando la mancata previsione di stalli di sosta da utilizzarsi anche a favore dei propri clienti, in tal modo pregiudicando l'accessibilità al servizio farmaceutico.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso degradando l'interesse fatto valere dal ricorrente a mero interesse economico diretto all'ottenimento del massimo profitto, legittimamente sotteso allo svolgimento di questa come di altre attività imprenditoriali, ma necessariamente soggetto a comparazione con altri interessi prevalenti di rilevanza pubblica, quali la tutela dei consumatori, della salute, della concorrenza o della pubblica sicurezza.
A tal proposito il Consiglio di Stato fa rilevare che la previsione di stalli per la sosta dei clienti delle farmacie non rientra tra gli obblighi dell'Amministrazione ai fini delle garanzie di accessibilità dei servizio farmaceutico da parte dei cittadini. Il Collegio sul punto afferma che la garanzia di accessibilità è soddisfatta dalla distribuzione equa delle farmacie sul territorio e mediante la loro apertura ordinata assicurata dalla turnazione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 28 maggio 2024
Il titolare di farmacia non ha il diritto di ottenere dal Comune aree di sosta per i propri clienti
La realizzazione di uno stallo di sosta dedicato ai clienti della farmacia muniti di autoveicolo non rientra tra gli obblighi dell'Amministrazione relativi all'accessibilità al servizio farmaceutico
Massima
Farmacia – pretesa del titolare di più facilitato accesso dei clienti mediante apposite aree di sosta – inconfigurabilità – obblighi dell'Amministrazione relativi all'accessibilità al servizio farmaceutico – non rientra
Un titolare impugna atti del Comune relativi alla viabilità ed al traffico veicolare lamentando la mancata previsione di stalli di sosta da utilizzarsi anche a favore dei propri clienti, in tal modo pregiudicando l'accessibilità al servizio farmaceutico.
Il Consiglio di Stato respinge il ricorso degradando l'interesse fatto valere dal ricorrente a mero interesse economico diretto all'ottenimento del massimo profitto, legittimamente sotteso allo svolgimento di questa come di altre attività imprenditoriali, ma necessariamente soggetto a comparazione con altri interessi prevalenti di rilevanza pubblica, quali la tutela dei consumatori, della salute, della concorrenza o della pubblica sicurezza.
A tal proposito il Consiglio di Stato fa rilevare che la previsione di stalli per la sosta dei clienti delle farmacie non rientra tra gli obblighi dell'Amministrazione ai fini delle garanzie di accessibilità dei servizio farmaceutico da parte dei cittadini. Il Collegio sul punto afferma che la garanzia di accessibilità è soddisfatta dalla distribuzione equa delle farmacie sul territorio e mediante la loro apertura ordinata assicurata dalla turnazione.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.