Il trasferimento di una farmacia rurale la cui zona comprende una parte del centro abitato a quali condizioni può essere autorizzato?
Il trasferimento di una farmacia rurale nell’ambito della propria zona, dalla frazione rurale al centro abitato può essere negato qualora rimanga scoperta l’assistenza farmaceutica di un cospicuo numero di cittadini (circa mille), residenti nella frazione rurale distante circa cinque chilometri dal limite del centro abitato
Massima
Farmacia – rurale – istanza trasferimento all’interno della propria zona - da frazione rurale a centro abitato – distanza cinque chilometri – diniego – esigenze popolazione zona rurale – legittimità
La sentenza in esame affronta una tematica abbastanza singolare: il diniego di trasferimento di un farmacista rurale all’interno della propria zona, dalla frazione rurale al centro abitato. Nel caso che ci riguarda, evidentemente, nell’ambito della revisione della pianta organica il Comune aveva assegnato, alla sede di cui il farmacista era titolare, anche una parte del centro abitato, sicché la zona andava a comprendere la frazione rurale ed una parte del centro.
Il farmacista allora chiede il trasferimento nell’ambito della propria zona e il Comune glielo nega facendo riferimento alla ruralità della sede ed al fatto che, qualora vi fosse il trasferimento, rimarrebbe scoperta l’assistenza farmaceutica ai circa mille abitanti della frazione rurale, considerando anche il parere ASL secondo cui “gli abitanti dovrebbero percorrere all’incirca cinque chilometri di una strada ad alto scorrimento, non affiancata da piste ciclabili/pedonali per accedere al servizio farmaceutico”.
Il farmacista propone allora ricorso al Giudice amministrativo e, mentre la sentenza del TAR Venezia respinge le richieste del ricorrente facendo espresso e ripetuto riferimento al fatto che trattasi di farmacia rurale, la sentenza resa in appello dal Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia del TAR veneziano, pare dare meno peso alle argomentazioni relative al carattere della farmacia, andando più “alla sostanza”.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada il principio generale, relativo alle istanze di trasferimento all’interno della propria zona, è quello che tali trasferimenti non sono liberi ed incondizionati, bensì assoggettati alla verifica del maggior soddisfacimento del servizio farmaceutico agli abitanti della zona. Secondo il Consiglio di Stato tale principio vale a maggior ragione per le farmacie rurali che vengono istituite per far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione, al punto che spesso sono sussidiate ai sensi dell’art. 1 della legge n. 221/1968.
Poste tali premesse, però, il Consiglio di Stato ritiene il diniego fondato in quanto assume “rilievo certamente centrale” la considerazione secondo cui con il trasferimento rimarrebbe scoperta di assistenza farmaceutica un’area dove risiedono circa mille abitanti posta a cinque chilometri dal centro abitato.
Ciò che appare emergere in questa sentenza, comunque, è la circostanza che non risulta indicato il numero degli abitanti residenti nella parte di centro abitato in cui il titolare aveva chiesto di trasferirsi: in alcuni casi il trasferimento della farmacia rurale al centro abitato è stato consentito quando il numero degli abitanti del centro che andavano a beneficiare del trasferimento della sede era di gran lunga superiore a quello dei residenti della frazione in cui la farmacia era sita.
La sentenza è altresì interessante perché affronta il principio dell’one shot, di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990. In base a tale principio in caso di annullamento in giudizio di un proprio provvedimento, l’Amministrazione nell’esercitare nuovamente il proprio potere non può addurre per la prima volta motivi ostativi che già emergevano dall’istruttoria del provvedimento impugnato. La norma, in buona sostanza, impedisce all’Amministrazione, una volta che sia rimasta soccombente in giudizio, di reiterare il provvedimento negativo adducendo nuovi motivi ostativi che però avrebbe già potuto addurre (giacchè emergenti dall’istruttoria) nel provvedimento impugnato e poi annullato. Nel caso di specie erano intervenuti, prima dell’adozione dell’atto di diniego definitivo, alcuni provvedimenti che però il Comune aveva annullato in autotutela. A seguito dell’invocazione del principio dell’one shot da parte del ricorrente, il Consiglio di Stato indica che esso vale soltanto per gli annullamenti giudiziali e non per quelli in autotutela amministrativa.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 13 marzo 2024
Il trasferimento di una farmacia rurale la cui zona comprende una parte del centro abitato a quali condizioni può essere autorizzato?
Il trasferimento di una farmacia rurale nell’ambito della propria zona, dalla frazione rurale al centro abitato può essere negato qualora rimanga scoperta l’assistenza farmaceutica di un cospicuo numero di cittadini (circa mille), residenti nella frazione rurale distante circa cinque chilometri dal limite del centro abitato
Massima
Farmacia – rurale – istanza trasferimento all’interno della propria zona - da frazione rurale a centro abitato – distanza cinque chilometri – diniego – esigenze popolazione zona rurale – legittimità
La sentenza in esame affronta una tematica abbastanza singolare: il diniego di trasferimento di un farmacista rurale all’interno della propria zona, dalla frazione rurale al centro abitato. Nel caso che ci riguarda, evidentemente, nell’ambito della revisione della pianta organica il Comune aveva assegnato, alla sede di cui il farmacista era titolare, anche una parte del centro abitato, sicché la zona andava a comprendere la frazione rurale ed una parte del centro.
Il farmacista allora chiede il trasferimento nell’ambito della propria zona e il Comune glielo nega facendo riferimento alla ruralità della sede ed al fatto che, qualora vi fosse il trasferimento, rimarrebbe scoperta l’assistenza farmaceutica ai circa mille abitanti della frazione rurale, considerando anche il parere ASL secondo cui “gli abitanti dovrebbero percorrere all’incirca cinque chilometri di una strada ad alto scorrimento, non affiancata da piste ciclabili/pedonali per accedere al servizio farmaceutico”.
Il farmacista propone allora ricorso al Giudice amministrativo e, mentre la sentenza del TAR Venezia respinge le richieste del ricorrente facendo espresso e ripetuto riferimento al fatto che trattasi di farmacia rurale, la sentenza resa in appello dal Consiglio di Stato, nel confermare la pronuncia del TAR veneziano, pare dare meno peso alle argomentazioni relative al carattere della farmacia, andando più “alla sostanza”.
Secondo i Giudici di Palazzo Spada il principio generale, relativo alle istanze di trasferimento all’interno della propria zona, è quello che tali trasferimenti non sono liberi ed incondizionati, bensì assoggettati alla verifica del maggior soddisfacimento del servizio farmaceutico agli abitanti della zona. Secondo il Consiglio di Stato tale principio vale a maggior ragione per le farmacie rurali che vengono istituite per far fronte a particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica locale che prescinde dall’ordinario criterio della popolazione, al punto che spesso sono sussidiate ai sensi dell’art. 1 della legge n. 221/1968.
Poste tali premesse, però, il Consiglio di Stato ritiene il diniego fondato in quanto assume “rilievo certamente centrale” la considerazione secondo cui con il trasferimento rimarrebbe scoperta di assistenza farmaceutica un’area dove risiedono circa mille abitanti posta a cinque chilometri dal centro abitato.
Ciò che appare emergere in questa sentenza, comunque, è la circostanza che non risulta indicato il numero degli abitanti residenti nella parte di centro abitato in cui il titolare aveva chiesto di trasferirsi: in alcuni casi il trasferimento della farmacia rurale al centro abitato è stato consentito quando il numero degli abitanti del centro che andavano a beneficiare del trasferimento della sede era di gran lunga superiore a quello dei residenti della frazione in cui la farmacia era sita.
La sentenza è altresì interessante perché affronta il principio dell’one shot, di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990. In base a tale principio in caso di annullamento in giudizio di un proprio provvedimento, l’Amministrazione nell’esercitare nuovamente il proprio potere non può addurre per la prima volta motivi ostativi che già emergevano dall’istruttoria del provvedimento impugnato. La norma, in buona sostanza, impedisce all’Amministrazione, una volta che sia rimasta soccombente in giudizio, di reiterare il provvedimento negativo adducendo nuovi motivi ostativi che però avrebbe già potuto addurre (giacchè emergenti dall’istruttoria) nel provvedimento impugnato e poi annullato. Nel caso di specie erano intervenuti, prima dell’adozione dell’atto di diniego definitivo, alcuni provvedimenti che però il Comune aveva annullato in autotutela. A seguito dell’invocazione del principio dell’one shot da parte del ricorrente, il Consiglio di Stato indica che esso vale soltanto per gli annullamenti giudiziali e non per quelli in autotutela amministrativa.
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