Illegittimo ampliare la sede per mancanza di locali disponibili se, invece, i locali ci sono.
L'ampliamento della sede da parte del Comune per mancanza di locali disponibili per l'apertura della nuova farmacia, in presenza viceversa di locali disponibili, determina l'annullamento della nuova perimetrazione.
Massima
Farmacia – ampliamento della sede per mancanza di locali disponibili all'apertura – esistenza di locali idonei - illegittimità
L'ennesima sentenza relativa ad un ampliamento della sede per assenza di locali disponibili all'apertura della nuova farmacia istituita a seguito della l. n. 27/2012.
In primo luogo il TAR ritiene ammissibile il ricorso, agganciandosi alla giurisprudenza estremamente prevalente secondo cui il singolo farmacista, titolare di sede, ha un interesse qualificato alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, in quanto tale, è legittimato a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, ove ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplina; pertanto, i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse a ricorrere contro il provvedimento che accresce il numero delle farmacie della pianta organica, nonché avverso i provvedimenti che, modificando i confini delle sedi, vengano ad incidere sulla sede di titolarità dei medesimi.
Entrando poi nel merito, in questo caso il TAR annulla la delibera comunale di ampliamento della perimetrazione, a distanza di oltre cinque anni dalla proposizione del ricorso, creando non pochi problemi alla continuazione dell'attività qualora la farmacia beneficiaria dell'ampliamento nel frattempo sia stata già aperta nella zona oggetto di ampliamento.
Il ragionamento del TAR è semplicissimo: la Giunta comunale ha deciso di modificare la zonizzazione delle sedi, ampliando la zona di una sede istituita nel 2012 in occasione del concorso straordinario, a discapito della zona attribuita alla farmacia ricorrente, sul presupposto dell’asserita indisponibilità di locali idonei all’apertura della nuova farmacia all’interno dei confini originari della zona prevista dal bando; ciò tuttavia contrasta con alcune note degli uffici comunali, nonché con una perizia del ricorrente da cui risulta, viceversa, che nella zona originaria vi erano locali disponibili per l'apertura. L'atto revisionale è allora illegittimo per difetto di motivazione (non sono esplicitate le ragioni che hanno indotto la Giunta a discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria degli uffici) e per difetto di istruttoria.
Una questione abbastanza simile è stata decisa di recente dal Consiglio di Stato, nella sentenza del 19 luglio 2024. In quel caso il Collegio ha privilegiato un approccio estremamente sostanzialistico.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Venezia/sentenza del 30 luglio 2024
Illegittimo ampliare la sede per mancanza di locali disponibili se, invece, i locali ci sono.
L'ampliamento della sede da parte del Comune per mancanza di locali disponibili per l'apertura della nuova farmacia, in presenza viceversa di locali disponibili, determina l'annullamento della nuova perimetrazione.
Massima
Farmacia – ampliamento della sede per mancanza di locali disponibili all'apertura – esistenza di locali idonei - illegittimità
L'ennesima sentenza relativa ad un ampliamento della sede per assenza di locali disponibili all'apertura della nuova farmacia istituita a seguito della l. n. 27/2012.
In primo luogo il TAR ritiene ammissibile il ricorso, agganciandosi alla giurisprudenza estremamente prevalente secondo cui il singolo farmacista, titolare di sede, ha un interesse qualificato alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, in quanto tale, è legittimato a censurare il procedimento di revisione della pianta organica e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, ove ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplina; pertanto, i titolari di sedi farmaceutiche hanno interesse a ricorrere contro il provvedimento che accresce il numero delle farmacie della pianta organica, nonché avverso i provvedimenti che, modificando i confini delle sedi, vengano ad incidere sulla sede di titolarità dei medesimi.
Entrando poi nel merito, in questo caso il TAR annulla la delibera comunale di ampliamento della perimetrazione, a distanza di oltre cinque anni dalla proposizione del ricorso, creando non pochi problemi alla continuazione dell'attività qualora la farmacia beneficiaria dell'ampliamento nel frattempo sia stata già aperta nella zona oggetto di ampliamento.
Il ragionamento del TAR è semplicissimo: la Giunta comunale ha deciso di modificare la zonizzazione delle sedi, ampliando la zona di una sede istituita nel 2012 in occasione del concorso straordinario, a discapito della zona attribuita alla farmacia ricorrente, sul presupposto dell’asserita indisponibilità di locali idonei all’apertura della nuova farmacia all’interno dei confini originari della zona prevista dal bando; ciò tuttavia contrasta con alcune note degli uffici comunali, nonché con una perizia del ricorrente da cui risulta, viceversa, che nella zona originaria vi erano locali disponibili per l'apertura. L'atto revisionale è allora illegittimo per difetto di motivazione (non sono esplicitate le ragioni che hanno indotto la Giunta a discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria degli uffici) e per difetto di istruttoria.
Una questione abbastanza simile è stata decisa di recente dal Consiglio di Stato, nella sentenza del 19 luglio 2024. In quel caso il Collegio ha privilegiato un approccio estremamente sostanzialistico.
Normativa
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Collegamenti
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