Illegittimo ordinare la chiusura della farmacia per la realizzazione di locali abusivi se in tali locali si svolgono mansioni solo accessorie
L'ordinanza di demolizione di alcune opere abusive realizzate in una farmacia (chiusura veranda ed ex ripostiglio ad uso ufficio) non consente di adottare anche un'ordinanza di chiusura della farmacia se tali locali sono accessori e la loro demolizione non pregiudica lo svolgimento dell'attività di dispensazione del farmaco al pubblico
Massima
Farmacia – realizzazione locali abusivi – ordinanza di demolizione delle opere abusive e di chiusura della farmacia – locali abusivi accessori la cui demolizione non pregiudica in assoluto l'attività di farmacia – illegittimità dell'ordinanza di chiusura per violazione del principio di proporzionalità
Il TAR Palermo, dopo aver inizialmente sospeso l'ordinanza comunale di chiusura di una farmacia all'interno della quale erano stati realizzati locali abusivi (vedi l'ordinanza del 27 marzo 2024 in questa rivista), torna definitivamente sulla questione annullando con sentenza la detta ordinanza di chiusura.
Il ragionamento del Collegio è molto semplice e chiaro: è certamente legittimo disporre da parte del Comune la demolizione dei lavori abusivi commessi in una farmacia e la riduzione in pristino, ma non è legittimo adottare anche un'ordinanza di chiusura della farmacia se nei locali ricavati abusivamente si svolge un'attività accessoria e comunque non essenziale della farmacia e la demolizione dei vani abusivi (nel caso che ci riguarda una veranda chiusa ed ex ripostiglio ad uso ufficio) non pregiudica in assoluto l'attività di dispensazione del farmaco al pubblico. Poiché la demolizione di tali abusi, infatti, riguarda alcuni ambienti secondari, ciò non rende di per sé impossibile lo svolgimento dell'attività di farmacia in tutti gli altri vani di un immobile legittimamente edificato, quindi non è corretto disporre oltre alla demolizione dei vani abusivi meramente secondari anche anche la chiusura della farmacia.
Poste tali premesse, allora, il TAR Palermo dichiara legittima l'ordinanza comunale di demolizione degli abusi e di rimessione in pristino, ma annulla per evidente sproporzione (e, quindi, violazione del principio di proporzionalità) l'ordinanza di chiusura dell'esercizio farmaceutico. A pesare, nella decisione assunta dal Collegio, è certamente stato anche il soddisfacimento dell'interesse pubblico a non indebolire in loco con la chiusura di una farmacia il fondamentale diritto dei cittadini all'assistenza farmaceutica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza del 9 settembre 2024
Illegittimo ordinare la chiusura della farmacia per la realizzazione di locali abusivi se in tali locali si svolgono mansioni solo accessorie
L'ordinanza di demolizione di alcune opere abusive realizzate in una farmacia (chiusura veranda ed ex ripostiglio ad uso ufficio) non consente di adottare anche un'ordinanza di chiusura della farmacia se tali locali sono accessori e la loro demolizione non pregiudica lo svolgimento dell'attività di dispensazione del farmaco al pubblico
Massima
Farmacia – realizzazione locali abusivi – ordinanza di demolizione delle opere abusive e di chiusura della farmacia – locali abusivi accessori la cui demolizione non pregiudica in assoluto l'attività di farmacia – illegittimità dell'ordinanza di chiusura per violazione del principio di proporzionalità
Il TAR Palermo, dopo aver inizialmente sospeso l'ordinanza comunale di chiusura di una farmacia all'interno della quale erano stati realizzati locali abusivi (vedi l'ordinanza del 27 marzo 2024 in questa rivista), torna definitivamente sulla questione annullando con sentenza la detta ordinanza di chiusura.
Il ragionamento del Collegio è molto semplice e chiaro: è certamente legittimo disporre da parte del Comune la demolizione dei lavori abusivi commessi in una farmacia e la riduzione in pristino, ma non è legittimo adottare anche un'ordinanza di chiusura della farmacia se nei locali ricavati abusivamente si svolge un'attività accessoria e comunque non essenziale della farmacia e la demolizione dei vani abusivi (nel caso che ci riguarda una veranda chiusa ed ex ripostiglio ad uso ufficio) non pregiudica in assoluto l'attività di dispensazione del farmaco al pubblico. Poiché la demolizione di tali abusi, infatti, riguarda alcuni ambienti secondari, ciò non rende di per sé impossibile lo svolgimento dell'attività di farmacia in tutti gli altri vani di un immobile legittimamente edificato, quindi non è corretto disporre oltre alla demolizione dei vani abusivi meramente secondari anche anche la chiusura della farmacia.
Poste tali premesse, allora, il TAR Palermo dichiara legittima l'ordinanza comunale di demolizione degli abusi e di rimessione in pristino, ma annulla per evidente sproporzione (e, quindi, violazione del principio di proporzionalità) l'ordinanza di chiusura dell'esercizio farmaceutico. A pesare, nella decisione assunta dal Collegio, è certamente stato anche il soddisfacimento dell'interesse pubblico a non indebolire in loco con la chiusura di una farmacia il fondamentale diritto dei cittadini all'assistenza farmaceutica.
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Collegamenti
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