In Campania è la Regione e non il Comune l'ente competente a decidere in merito alle istanze di trasferimento delle farmacie
Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 13/1985 deve individuarsi nella Regione Campania l'ente competente a pronunciarsi sulle istanze di trasferimento delle farmacie, spettando al Comune invece l'approvazione della pianta organica farmaceutica
L'accoglimento di un'istanza di trasferimento di una farmacia in una parte del territorio comunale più baricentrica e popolosa deve ritenersi conforme all'interesse pubblico consistente nel miglioramento del servizio farmaceutico
Massima
Farmacia – Regione Campania - istanza di trasferimento – accoglimento da parte della Regione – competenza della Regione ex art. 22 l. reg. n. 13/1985 – sussistenza
Farmacia – istanza di trasferimento in zona più baricentrica e popolosa – accoglimento per maggiore soddisfacimento dell'interesse pubblico – legittimità
Un titolare di farmacia rurale, unica in un Comune di poco più di tremila abitanti, chiede ed ottiene, da parte della Regione, il trasferimento della propria farmacia dal centro storico ad una frazione ben più baricentrica rispetto alla posizione originaria e relativa ad un contesto notevolmente più popoloso del centro storico. Il Comune impugna l'atto regionale per incompetenza, giacché tali decisioni non spetterebbero alle Regioni bensì ai Comuni ai sensi dell'art. 2 della l. n. 475/1968 (siccome modificata dalla l. n. 27/2012).
In secondo luogo lamenta l'illogicità ed il difetto di istruttoria della decisione favorevole regionale, visto che il disposto trasferimento arreca un danno all'interesse pubblico alla migliore assistenza farmaceutica della popolazione poiché nel centro storico vivono più anziani, tenuto conto dell'assenza di mezzi pubblici e della distanza di circa quattro chilometri tra il centro storico ed i nuovi locali in cui si è trasferita la farmacia.
Il TAR, che già aveva respinto l'istanza cautelare del Comune, respinge definitivamente il ricorso affermando che l'art. 1 comma 4 della l. n. 475/1968 è chiaro nello stabilire nell'autorità sanitaria competente la destinataria dell'istanza di trasferimento all'interno della zona; poiché l'art. 22 commi 3 e 4 della l. reg. n. 13/1985 individua tale autorità sanitaria nella Regione, correttamente il titolare ha inoltrato ad essa la domanda di trasferimento. Il Collegio sul punto evidenzia che le nuove norme della legge “cresci Italia” hanno dettato la disciplina della programmazione del servizio farmaceutico sul territorio mediante la pianta organica, affidando espressamente al Comune solo tale competenza, il che fa residuare in capo alla Regione (ai sensi della legge regionale campana) tutte le restanti competenze relative all'apertura e all'esercizio delle farmacie, tra cui rientrano le decisioni in merito alle istanze di trasferimento.
Per quanto attiene, poi, al soddisfacimento degli interessi degli abitanti della zona, prescritto dall'art. 13 comma 2 del DPR n. 1275/1971, il TAR fa rilevare che la nuova allocazione è certamente più baricentrica rispetto alla precedente, in tal modo recando soddisfazione agli abitanti dell'intera zona (deve ribadirsi che il Comune campano ha poco più di tremila abitanti ed è dotato di una sola farmacia) ed, anzi, addirittura migliorando l'assistenza farmaceutica. Peraltro la frazione in cui è odiernamente allocata la farmacia è più popolosa di quella del centro storico (che risulta oramai spopolato giacché vi risiede soltanto il 18% della popolazione comunale), il che configura un ulteriore livello di soddisfacimento dell'interesse pubblico. La sentenza sul punto è molto interessante giacché ribadisce un principio molto chiaro: l'istanza di trasferimento all'interno della propria zona può trovare ostacolo soltanto qualora renda particolarmente difficoltoso l'accesso al servizio farmaceutico per la maggior parte dell'utenza della zona stessa.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 19 giugno 2024
In Campania è la Regione e non il Comune l'ente competente a decidere in merito alle istanze di trasferimento delle farmacie
Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 13/1985 deve individuarsi nella Regione Campania l'ente competente a pronunciarsi sulle istanze di trasferimento delle farmacie, spettando al Comune invece l'approvazione della pianta organica farmaceutica
L'accoglimento di un'istanza di trasferimento di una farmacia in una parte del territorio comunale più baricentrica e popolosa deve ritenersi conforme all'interesse pubblico consistente nel miglioramento del servizio farmaceutico
Massima
Farmacia – Regione Campania - istanza di trasferimento – accoglimento da parte della Regione – competenza della Regione ex art. 22 l. reg. n. 13/1985 – sussistenza
Farmacia – istanza di trasferimento in zona più baricentrica e popolosa – accoglimento per maggiore soddisfacimento dell'interesse pubblico – legittimità
Un titolare di farmacia rurale, unica in un Comune di poco più di tremila abitanti, chiede ed ottiene, da parte della Regione, il trasferimento della propria farmacia dal centro storico ad una frazione ben più baricentrica rispetto alla posizione originaria e relativa ad un contesto notevolmente più popoloso del centro storico. Il Comune impugna l'atto regionale per incompetenza, giacché tali decisioni non spetterebbero alle Regioni bensì ai Comuni ai sensi dell'art. 2 della l. n. 475/1968 (siccome modificata dalla l. n. 27/2012).
In secondo luogo lamenta l'illogicità ed il difetto di istruttoria della decisione favorevole regionale, visto che il disposto trasferimento arreca un danno all'interesse pubblico alla migliore assistenza farmaceutica della popolazione poiché nel centro storico vivono più anziani, tenuto conto dell'assenza di mezzi pubblici e della distanza di circa quattro chilometri tra il centro storico ed i nuovi locali in cui si è trasferita la farmacia.
Il TAR, che già aveva respinto l'istanza cautelare del Comune, respinge definitivamente il ricorso affermando che l'art. 1 comma 4 della l. n. 475/1968 è chiaro nello stabilire nell'autorità sanitaria competente la destinataria dell'istanza di trasferimento all'interno della zona; poiché l'art. 22 commi 3 e 4 della l. reg. n. 13/1985 individua tale autorità sanitaria nella Regione, correttamente il titolare ha inoltrato ad essa la domanda di trasferimento. Il Collegio sul punto evidenzia che le nuove norme della legge “cresci Italia” hanno dettato la disciplina della programmazione del servizio farmaceutico sul territorio mediante la pianta organica, affidando espressamente al Comune solo tale competenza, il che fa residuare in capo alla Regione (ai sensi della legge regionale campana) tutte le restanti competenze relative all'apertura e all'esercizio delle farmacie, tra cui rientrano le decisioni in merito alle istanze di trasferimento.
Per quanto attiene, poi, al soddisfacimento degli interessi degli abitanti della zona, prescritto dall'art. 13 comma 2 del DPR n. 1275/1971, il TAR fa rilevare che la nuova allocazione è certamente più baricentrica rispetto alla precedente, in tal modo recando soddisfazione agli abitanti dell'intera zona (deve ribadirsi che il Comune campano ha poco più di tremila abitanti ed è dotato di una sola farmacia) ed, anzi, addirittura migliorando l'assistenza farmaceutica. Peraltro la frazione in cui è odiernamente allocata la farmacia è più popolosa di quella del centro storico (che risulta oramai spopolato giacché vi risiede soltanto il 18% della popolazione comunale), il che configura un ulteriore livello di soddisfacimento dell'interesse pubblico. La sentenza sul punto è molto interessante giacché ribadisce un principio molto chiaro: l'istanza di trasferimento all'interno della propria zona può trovare ostacolo soltanto qualora renda particolarmente difficoltoso l'accesso al servizio farmaceutico per la maggior parte dell'utenza della zona stessa.
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