In Campania vanno soppressi i dispensari istituiti per motivi diversi da quelli di cui all'art. 1 della legge n. 221/1968
Tutti i dispensari farmaceutici istituiti per motivi diversi: 1) dalla vacanza delle farmacie rurali e, 2) dalle esigenze stagionali delle località turistiche, vanno soppressi nella regione Campania ai sensi dell'art. 1 commi 54 e ss. della legge regionale n. 5/2013
Massima
Farmacia – dispensario – regione Campania – istituzione per vacanza della sede rurale – soppressione sede – apertura dispensario – legge regionale n. 5/2013 art. 1 commi 54 e ss. - istanza di soppressione del dispensario per mancanza dei presupposti ex art. 1 legge n. 221/1968 – diniego comunale – illegittimità
Farmacia – dispensario – istanza di soppressione da parte dei farmacisti di Comuni confinanti - ammissibilità
Un Comune, dopo aver istituito una sede rurale ai sensi della l. n. 27/2012 ed aver autorizzato nel 2013 l'apertura di un dispensario nelle more dell'assegnazione della sede, per motivi attinenti al quorum istitutivo decide successivamente di “assorbire” la sede rurale istituita, lasciando tuttavia in funzione il dispensario, gestito dall'unica farmacista del Comune.
Alcuni farmacisti di Comuni limitrofi, all'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale n. 5/2013, secondo cui (art. 1 commi 54 e ss.) non è più ammessa nella Regione Campania l'apertura di dispensari istituiti per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della l. n. 221/1968 (e, cioè: a - vacanza delle farmacie rurali, b - esigenze stagionali delle località turistiche), trasmettono al Comune una diffida diretta ad ottenere la soppressione del dispensario.
Il Comune rigetta l'istanza e i farmacisti dei Comuni confinanti impugnano il rigetto dinanzi al TAR, che accoglie il ricorso.
In una pregevole sentenza, ben argomentata con supporto della giurisprudenza in tutti i passaggi, il TAR afferma che le modifiche apportate alla legge regionale n. 5/2013 dalla novella del 2020 (l. reg. n. 35/2020) hanno ridotto i presupposti per la prosecuzione dell'attività dei dispensari alle sole due fattispecie indicate nell'art. 1 della l. n. 221/1968; in tutti gli altri casi i Comuni devono procedere a sopprimere i dispensari istituiti per motivi diversi.
Il servizio farmaceutico infatti è ambito tematico rientrante nella materia della tutela della salute, soggetta a legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117 comma 3 della Costituzione, sicché si applicano nel caso di specie anche le norme della legislazione regionale il cui dato normativo, applicabile nell’ambito territoriale campano, prevede espressamente l’avverbio “unicamente” contenuto nel comma 54-bis dell’art. 1 della legge regionale n. 5/2013, che rende assolutamente tassative le ipotesi di istituzione dei dispensari farmaceutici di cui all’art. 1 della legge n. 221/1968.
Premesso che, evidentemente, quando il Comune ha previsto il “riassorbimento” della sede rurale per venir meno del quorum istitutivo evidentemente intendeva “soppressione” (essendo l'istituto del riassorbimento tutt'altro che diretto a sopprimere una sede), la sentenza lascia tuttavia più di un dubbio nella parte in cui ritiene ammissibile il ricorso con cui i farmacisti di Comuni limitrofi hanno chiesto (e poi ottenuto) la soppressione di un dispensario sito in un Comune diverso dal proprio.
A tal proposito il Collegio afferma in sentenza che le farmacie ricorrenti sono equidistanti dal dispensario e la loro legittimazione ad agire deve pertanto essere riconosciuta alla luce della vicinitas con il dispensario, in quanto il loro bacino di utenza è inciso dalla presenza del dispensario stesso, all’attualità gestito dalla controinteressata, nonostante siano ubicate in Comuni diversi. Sul punto la sentenza successivamente afferma che la permanenza del dispensario farmaceutico, alla luce delle modifiche normative regionali richiamate dalle farmacie ricorrenti nella loro diffida presentata al Comune resistente, attualizza l’interesse all’impugnazione del relativo provvedimento di diniego di chiusura del dispensario stesso da parte loro, trattandosi di attività di per sé concorrenziale con quella dei loro presidi farmaceutici e, pertanto, capace di determinare un possibile sviamento di clientela
Tale decisione tuttavia pare in contrasto con quanto stabilito ad esempio molto di recente dal TAR Ancona il 21 giugno 2024 (vedi articolo in questa rivista), secondo cui, invece, sono inammissibili tutti i ricorsi proposti dai farmacisti di un Comune limitrofo in merito alle scelte di localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune confinante o comunque riferite al servizio farmaceutico di un Comune diverso dal proprio. Secondo il TAR Ancona, infatti, l'unico motivo che consentirebbe l'impugnativa da parte di un farmacista di un Comune confinante potrebbe essere quello della violazione della distanza minima di duecento metri tra una farmacia e l'altra (norma applicabile anche nel caso di farmacie ubicate in Comuni diversi).
Nel caso della sentenza del TAR Napoli, però, risulta che le farmacie ricorrenti sono distanti ben oltre duecento metri dal dispensario.
N.B.: Con succinta ordinanza del 12 settembre 2024 il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha sospeso l'efficacia della sentenza ritenendo di dover lasciare operativo il dispensario e, quindi, la res adhuc integra fino all'udienza di merito. Con successiva sentenza del 6 dicembre 2024 il Consiglio di Stato ha infine annullato la pronuncia del TAR Napoli, giudicando inammissibile il ricorso proposto in primo grado dai farmacisti del Comune limitrofo. Poiché la sentenza del Consiglio di Stato, essendo in rito, non entra nel merito della controversia, si ritiene opportuno mantenere in rivista la pubblicazione del commento alla sentenza del TAR, ancorché annullata.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 7 agosto 2024
In Campania vanno soppressi i dispensari istituiti per motivi diversi da quelli di cui all'art. 1 della legge n. 221/1968
Tutti i dispensari farmaceutici istituiti per motivi diversi: 1) dalla vacanza delle farmacie rurali e, 2) dalle esigenze stagionali delle località turistiche, vanno soppressi nella regione Campania ai sensi dell'art. 1 commi 54 e ss. della legge regionale n. 5/2013
Massima
Farmacia – dispensario – regione Campania – istituzione per vacanza della sede rurale – soppressione sede – apertura dispensario – legge regionale n. 5/2013 art. 1 commi 54 e ss. - istanza di soppressione del dispensario per mancanza dei presupposti ex art. 1 legge n. 221/1968 – diniego comunale – illegittimità
Farmacia – dispensario – istanza di soppressione da parte dei farmacisti di Comuni confinanti - ammissibilità
Un Comune, dopo aver istituito una sede rurale ai sensi della l. n. 27/2012 ed aver autorizzato nel 2013 l'apertura di un dispensario nelle more dell'assegnazione della sede, per motivi attinenti al quorum istitutivo decide successivamente di “assorbire” la sede rurale istituita, lasciando tuttavia in funzione il dispensario, gestito dall'unica farmacista del Comune.
Alcuni farmacisti di Comuni limitrofi, all'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale n. 5/2013, secondo cui (art. 1 commi 54 e ss.) non è più ammessa nella Regione Campania l'apertura di dispensari istituiti per motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della l. n. 221/1968 (e, cioè: a - vacanza delle farmacie rurali, b - esigenze stagionali delle località turistiche), trasmettono al Comune una diffida diretta ad ottenere la soppressione del dispensario.
Il Comune rigetta l'istanza e i farmacisti dei Comuni confinanti impugnano il rigetto dinanzi al TAR, che accoglie il ricorso.
In una pregevole sentenza, ben argomentata con supporto della giurisprudenza in tutti i passaggi, il TAR afferma che le modifiche apportate alla legge regionale n. 5/2013 dalla novella del 2020 (l. reg. n. 35/2020) hanno ridotto i presupposti per la prosecuzione dell'attività dei dispensari alle sole due fattispecie indicate nell'art. 1 della l. n. 221/1968; in tutti gli altri casi i Comuni devono procedere a sopprimere i dispensari istituiti per motivi diversi.
Il servizio farmaceutico infatti è ambito tematico rientrante nella materia della tutela della salute, soggetta a legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117 comma 3 della Costituzione, sicché si applicano nel caso di specie anche le norme della legislazione regionale il cui dato normativo, applicabile nell’ambito territoriale campano, prevede espressamente l’avverbio “unicamente” contenuto nel comma 54-bis dell’art. 1 della legge regionale n. 5/2013, che rende assolutamente tassative le ipotesi di istituzione dei dispensari farmaceutici di cui all’art. 1 della legge n. 221/1968.
Premesso che, evidentemente, quando il Comune ha previsto il “riassorbimento” della sede rurale per venir meno del quorum istitutivo evidentemente intendeva “soppressione” (essendo l'istituto del riassorbimento tutt'altro che diretto a sopprimere una sede), la sentenza lascia tuttavia più di un dubbio nella parte in cui ritiene ammissibile il ricorso con cui i farmacisti di Comuni limitrofi hanno chiesto (e poi ottenuto) la soppressione di un dispensario sito in un Comune diverso dal proprio.
A tal proposito il Collegio afferma in sentenza che le farmacie ricorrenti sono equidistanti dal dispensario e la loro legittimazione ad agire deve pertanto essere riconosciuta alla luce della vicinitas con il dispensario, in quanto il loro bacino di utenza è inciso dalla presenza del dispensario stesso, all’attualità gestito dalla controinteressata, nonostante siano ubicate in Comuni diversi. Sul punto la sentenza successivamente afferma che la permanenza del dispensario farmaceutico, alla luce delle modifiche normative regionali richiamate dalle farmacie ricorrenti nella loro diffida presentata al Comune resistente, attualizza l’interesse all’impugnazione del relativo provvedimento di diniego di chiusura del dispensario stesso da parte loro, trattandosi di attività di per sé concorrenziale con quella dei loro presidi farmaceutici e, pertanto, capace di determinare un possibile sviamento di clientela
Tale decisione tuttavia pare in contrasto con quanto stabilito ad esempio molto di recente dal TAR Ancona il 21 giugno 2024 (vedi articolo in questa rivista), secondo cui, invece, sono inammissibili tutti i ricorsi proposti dai farmacisti di un Comune limitrofo in merito alle scelte di localizzazione delle farmacie sul territorio del Comune confinante o comunque riferite al servizio farmaceutico di un Comune diverso dal proprio. Secondo il TAR Ancona, infatti, l'unico motivo che consentirebbe l'impugnativa da parte di un farmacista di un Comune confinante potrebbe essere quello della violazione della distanza minima di duecento metri tra una farmacia e l'altra (norma applicabile anche nel caso di farmacie ubicate in Comuni diversi).
Nel caso della sentenza del TAR Napoli, però, risulta che le farmacie ricorrenti sono distanti ben oltre duecento metri dal dispensario.
N.B.: Con succinta ordinanza del 12 settembre 2024 il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha sospeso l'efficacia della sentenza ritenendo di dover lasciare operativo il dispensario e, quindi, la res adhuc integra fino all'udienza di merito. Con successiva sentenza del 6 dicembre 2024 il Consiglio di Stato ha infine annullato la pronuncia del TAR Napoli, giudicando inammissibile il ricorso proposto in primo grado dai farmacisti del Comune limitrofo. Poiché la sentenza del Consiglio di Stato, essendo in rito, non entra nel merito della controversia, si ritiene opportuno mantenere in rivista la pubblicazione del commento alla sentenza del TAR, ancorché annullata.
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