In caso di conferma della pianta organica il Comune non deve chiedere i pareri ad ASL e Ordine dei farmacisti
Nel procedimento di revisione della pianta organica si può prescindere dalla richiesta dei pareri di ASL e Ordine dei farmacisti ove venga confermata la pianta organica vigente, essendone prevista la richiesta dall’art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 nel caso di istituzione di nuove sedi.
L’istituto del riassorbimento delle farmacie aperte sulla base del solo criterio della distanza nel numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune fino a 12.500 abitanti non si applica alle farmacie rurali istituite con il criterio topografico.
Il criterio della distanza dei tremila metri può essere derogato in diminuzione per particolari esigenze legate all’effettività dell’assistenza farmaceutica.
Massima
Farmacie – pianta organica – conferma pianta organica vigente – mancata richiesta pareri ad ASL e Ordine farmacisti – legittimità
Farmacie – istituto del riassorbimento – farmacie rurali istituite con il criterio della distanza – non si applica – farmacie urbane istituite con il criterio della distanza – si applica
Farmacie – istituzione mediante criterio della distanza dei tremila metri – derogabilità in diminuzione - possibilità
In un Comune piemontese di circa tremila abitanti, negli anni settanta in aggiunta alla farmacia già operativa, viene istituita una farmacia sulla base del criterio della distanza, ex art. 104 del r.d. 1265/1934.
Dopo alcuni decenni la titolare della farmacia istituita con il criterio demografico chiede al Comune la soppressione della farmacia istituita con il criterio della distanza in quanto soprannumeraria. Il Comune, viceversa, conferma la pianta organica vigente senza chiedere i pareri all’ASL ed all’Ordine dei farmacisti.
La titolare della farmacia istituita con il criterio demografico allora ricorre al Giudice amministrativo per ottenere l’annullamento della pianta organica al fine di determinare la soppressione della seconda sede soprannumeraria.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di reiezione del TAR Torino, in tal modo respingendo definitivamente le tesi della ricorrente. Nel farlo enuncia alcuni principi che, per l’autorevolezza della Corte da cui provengono, vanno segnalati.
Il Collegio stabilisce che il criterio della distanza minima dei tremila metri dalle farmacie esistenti è derogabile e quindi non va inteso in modo rigido. Ciò significa che le autorità competenti possono autorizzare l’apertura di una farmacia ad una distanza inferiore non soltanto qualora ricorrano casi eccezionali, ma anche tutte le volte in cui l’osservanza rigida di tale regola possa determinare un disservizio ai cittadini e, in definitiva un nocumento alla più adeguata assistenza farmaceutica.
Quanto alla tesi della ricorrente, secondo cui la farmacia istituita col criterio della nm distanza, in quanto soprannumeraria, merita la soppressione, la sentenza ritiene che il Comune non sia tenuto all’automatica soppressione di tali sedi, ma possa discrezionalmente stabilire, mediante adeguata istruttoria e rigorosa motivazione, le ragioni del permanere in pianta organica delle sedi soprannumerarie.
In merito al riassorbimento delle sedi istituite sulla base del criterio della distanza nel numero delle sedi spettanti al Comune fino a 12.500 abitanti in base ad dato demografico, poi, la sentenza stabilisce che tale istituto si applica soltanto alle farmacie urbane istituite sulla base del criterio della distanza e non già alle farmacie rurali istituite col criterio topografico (ovvero della distanza dei 3.000 metri): esse vengono istituite per far fronte alle esigenze di specifiche frazioni e, quindi, non possono essere conteggiate nel numero delle sedi spettanti al Comune fino a 12.500 abitanti in base all’applicazione del criterio demografico, che impone di istituire una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Infine, in merito al fatto che il Comune ha confermato la pianta organica vigente senza chiedere previamente i pareri ad ASL ed ordine dei farmacisti, la decisione del Collegio è che può prescindersi da tale richiesta in tutti i casi in cui viene confermata la pianta organica. Dalla lettura dell’art. 2 comma 1, infatti, secondo la sentenza, si ricava che occorre sentire l’ASL e l’Ordine dei farmacisti quando vi sia da identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 23 maggio 2024
In caso di conferma della pianta organica il Comune non deve chiedere i pareri ad ASL e Ordine dei farmacisti
Nel procedimento di revisione della pianta organica si può prescindere dalla richiesta dei pareri di ASL e Ordine dei farmacisti ove venga confermata la pianta organica vigente, essendone prevista la richiesta dall’art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 nel caso di istituzione di nuove sedi.
L’istituto del riassorbimento delle farmacie aperte sulla base del solo criterio della distanza nel numero complessivo delle farmacie spettanti al Comune fino a 12.500 abitanti non si applica alle farmacie rurali istituite con il criterio topografico.
Il criterio della distanza dei tremila metri può essere derogato in diminuzione per particolari esigenze legate all’effettività dell’assistenza farmaceutica.
Massima
Farmacie – pianta organica – conferma pianta organica vigente – mancata richiesta pareri ad ASL e Ordine farmacisti – legittimità
Farmacie – istituto del riassorbimento – farmacie rurali istituite con il criterio della distanza – non si applica – farmacie urbane istituite con il criterio della distanza – si applica
Farmacie – istituzione mediante criterio della distanza dei tremila metri – derogabilità in diminuzione - possibilità
In un Comune piemontese di circa tremila abitanti, negli anni settanta in aggiunta alla farmacia già operativa, viene istituita una farmacia sulla base del criterio della distanza, ex art. 104 del r.d. 1265/1934.
Dopo alcuni decenni la titolare della farmacia istituita con il criterio demografico chiede al Comune la soppressione della farmacia istituita con il criterio della distanza in quanto soprannumeraria. Il Comune, viceversa, conferma la pianta organica vigente senza chiedere i pareri all’ASL ed all’Ordine dei farmacisti.
La titolare della farmacia istituita con il criterio demografico allora ricorre al Giudice amministrativo per ottenere l’annullamento della pianta organica al fine di determinare la soppressione della seconda sede soprannumeraria.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di reiezione del TAR Torino, in tal modo respingendo definitivamente le tesi della ricorrente. Nel farlo enuncia alcuni principi che, per l’autorevolezza della Corte da cui provengono, vanno segnalati.
Il Collegio stabilisce che il criterio della distanza minima dei tremila metri dalle farmacie esistenti è derogabile e quindi non va inteso in modo rigido. Ciò significa che le autorità competenti possono autorizzare l’apertura di una farmacia ad una distanza inferiore non soltanto qualora ricorrano casi eccezionali, ma anche tutte le volte in cui l’osservanza rigida di tale regola possa determinare un disservizio ai cittadini e, in definitiva un nocumento alla più adeguata assistenza farmaceutica.
Quanto alla tesi della ricorrente, secondo cui la farmacia istituita col criterio della nm distanza, in quanto soprannumeraria, merita la soppressione, la sentenza ritiene che il Comune non sia tenuto all’automatica soppressione di tali sedi, ma possa discrezionalmente stabilire, mediante adeguata istruttoria e rigorosa motivazione, le ragioni del permanere in pianta organica delle sedi soprannumerarie.
In merito al riassorbimento delle sedi istituite sulla base del criterio della distanza nel numero delle sedi spettanti al Comune fino a 12.500 abitanti in base ad dato demografico, poi, la sentenza stabilisce che tale istituto si applica soltanto alle farmacie urbane istituite sulla base del criterio della distanza e non già alle farmacie rurali istituite col criterio topografico (ovvero della distanza dei 3.000 metri): esse vengono istituite per far fronte alle esigenze di specifiche frazioni e, quindi, non possono essere conteggiate nel numero delle sedi spettanti al Comune fino a 12.500 abitanti in base all’applicazione del criterio demografico, che impone di istituire una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Infine, in merito al fatto che il Comune ha confermato la pianta organica vigente senza chiedere previamente i pareri ad ASL ed ordine dei farmacisti, la decisione del Collegio è che può prescindersi da tale richiesta in tutti i casi in cui viene confermata la pianta organica. Dalla lettura dell’art. 2 comma 1, infatti, secondo la sentenza, si ricava che occorre sentire l’ASL e l’Ordine dei farmacisti quando vi sia da identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie.
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