Inammissibile il ricorso contro il diniego comunale di riperimetrazione della sede assegnata se la perizia giurata non certifica l’assoluta mancanza di locali
Il diniego alla richiesta di riperimetrazione della sede mediante nuova pianta organica, opposto dal Comune ai vincitori del concorso straordinario è corretto sotto due profili: in primo luogo perché violerebbe la par condicio con gli altri partecipanti al concorso meglio posizionati che hanno rifiutato quella sede, in secondo luogo perché dalla perizia dei ricorrenti non risulta in maniera assoluta e oggettiva la mancanza di locali idonei
Massima
Farmacia – asserita mancanza dei locali - diniego comunale di riperimetrazione mediante approvazione di nuova pianta organica – violazione par condicio con altri concorrenti meglio posizionati – perizia non attestante l’assoluta e oggettiva mancanza di locali idonei - legittimità
Un’associazione di farmacisti partecipante al concorso straordinario, a seguito dell’avvio del settimo interpello accetta e diventa assegnataria di una sede che, però, difetterebbe al proprio interno di locali idonei in cui aprire la nuova farmacia.
I vincitori della sede, allora, presentano al Comune una richiesta di riperimetrazione mediante approvazione di nuova pianta organica, ma il Comune rigetta la richiesta.
I ricorrenti si rivolgono al TAR, che respinge il ricorso. I Giudici potentini rilevano in primis che una nuova perimetrazione dei confini della sede finirebbe col violare il principio della par condicio proprio del concorso straordinario, visto che l’assegnazione ai ricorrenti è avvenuta mediante settimo interpello a cagione della non accettazione di quella sede, così come perimetrata, da parte di tanti altri che li precedevano in graduatoria.
Una riperimetrazione, allora, secondo il TAR, andrebbe a sovvertire surrettiziamente la regola della parità di trattamento nei confronti dei concorrenti che li precedevano in graduatoria, che hanno confidato nella stabilità delle previsioni del bando, rinunciando così a conseguire quella sede. In buona sostanza questa parte della sentenza pare affermare che, se in una sede posta a concorso non vi sono locali disponibili per l’apertura, la farmacia rimane sulla carta finché eventualmente non si “materializzi” la disponibilità di un locale.
Tale tesi, però, potrebbe destare alcune perplessità: il motivo per cui si procede all’istituzione di una sede farmaceutica è quello del soddisfacimento dell’interesse pubblico all’assistenza sanitaria nei confronti dei cittadini; se è assolutamente certo che non vi sono locali idonei per l’apertura all’interno della sede posta a concorso, allora, è evidente che non si può privare una fetta di cittadinanza dell’assistenza farmaceutica a tempo indeterminato pur di non ledere la par condicio tra concorrenti di un concorso. In ogni caso l’esigenza della par condicio è certamente recessiva di fronte a quella di garantire l’assistenza farmaceutica a chi ne è privo.
Nella parte finale della sentenza, comunque, il Giudice fa rilevare che dalla relazione tecnica di parte non emerge con chiarezza l’assoluta ed oggettiva mancanza di locali disponibili, avendo usato il perito il termine “quasi”, che confermerebbe l’esistenza di luoghi ove ubicare la farmacia.
La sentenza del TAR è stata appellata e, nella camera di Consiglio relativa all’istanza di sospensione dell’efficacia, il Consiglio di Stato non ha accolto la sospensiva rilevando che le risultanze peritali di parte non paiono adeguatamente confortare la tesi dell’impossibilità oggettiva ed assoluta di reperire un locale idoneo per l’attivazione della farmacia.
Va tuttavia richiamata sul punto la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023 secondo cui al fine della riperimetrazione non è necessaria l'impossibilità assoluta ed oggettiva di rieperire un locale, essendo sufficiente la mera difficoltà.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Potenza/sentenza del 18 gennaio 2024
Inammissibile il ricorso contro il diniego comunale di riperimetrazione della sede assegnata se la perizia giurata non certifica l’assoluta mancanza di locali
Il diniego alla richiesta di riperimetrazione della sede mediante nuova pianta organica, opposto dal Comune ai vincitori del concorso straordinario è corretto sotto due profili: in primo luogo perché violerebbe la par condicio con gli altri partecipanti al concorso meglio posizionati che hanno rifiutato quella sede, in secondo luogo perché dalla perizia dei ricorrenti non risulta in maniera assoluta e oggettiva la mancanza di locali idonei
Massima
Farmacia – asserita mancanza dei locali - diniego comunale di riperimetrazione mediante approvazione di nuova pianta organica – violazione par condicio con altri concorrenti meglio posizionati – perizia non attestante l’assoluta e oggettiva mancanza di locali idonei - legittimità
Un’associazione di farmacisti partecipante al concorso straordinario, a seguito dell’avvio del settimo interpello accetta e diventa assegnataria di una sede che, però, difetterebbe al proprio interno di locali idonei in cui aprire la nuova farmacia.
I vincitori della sede, allora, presentano al Comune una richiesta di riperimetrazione mediante approvazione di nuova pianta organica, ma il Comune rigetta la richiesta.
I ricorrenti si rivolgono al TAR, che respinge il ricorso. I Giudici potentini rilevano in primis che una nuova perimetrazione dei confini della sede finirebbe col violare il principio della par condicio proprio del concorso straordinario, visto che l’assegnazione ai ricorrenti è avvenuta mediante settimo interpello a cagione della non accettazione di quella sede, così come perimetrata, da parte di tanti altri che li precedevano in graduatoria.
Una riperimetrazione, allora, secondo il TAR, andrebbe a sovvertire surrettiziamente la regola della parità di trattamento nei confronti dei concorrenti che li precedevano in graduatoria, che hanno confidato nella stabilità delle previsioni del bando, rinunciando così a conseguire quella sede. In buona sostanza questa parte della sentenza pare affermare che, se in una sede posta a concorso non vi sono locali disponibili per l’apertura, la farmacia rimane sulla carta finché eventualmente non si “materializzi” la disponibilità di un locale.
Tale tesi, però, potrebbe destare alcune perplessità: il motivo per cui si procede all’istituzione di una sede farmaceutica è quello del soddisfacimento dell’interesse pubblico all’assistenza sanitaria nei confronti dei cittadini; se è assolutamente certo che non vi sono locali idonei per l’apertura all’interno della sede posta a concorso, allora, è evidente che non si può privare una fetta di cittadinanza dell’assistenza farmaceutica a tempo indeterminato pur di non ledere la par condicio tra concorrenti di un concorso. In ogni caso l’esigenza della par condicio è certamente recessiva di fronte a quella di garantire l’assistenza farmaceutica a chi ne è privo.
Nella parte finale della sentenza, comunque, il Giudice fa rilevare che dalla relazione tecnica di parte non emerge con chiarezza l’assoluta ed oggettiva mancanza di locali disponibili, avendo usato il perito il termine “quasi”, che confermerebbe l’esistenza di luoghi ove ubicare la farmacia.
La sentenza del TAR è stata appellata e, nella camera di Consiglio relativa all’istanza di sospensione dell’efficacia, il Consiglio di Stato non ha accolto la sospensiva rilevando che le risultanze peritali di parte non paiono adeguatamente confortare la tesi dell’impossibilità oggettiva ed assoluta di reperire un locale idoneo per l’attivazione della farmacia.
Va tuttavia richiamata sul punto la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023 secondo cui al fine della riperimetrazione non è necessaria l'impossibilità assoluta ed oggettiva di rieperire un locale, essendo sufficiente la mera difficoltà.
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