Inammissibile il ricorso delle farmacie contro il decreto regionale sul payback in mancanza di impugnativa del D.M.
In mancanza di impugnativa del Decreto Ministeriale del 6 luglio 2022, né autonomamente, né almeno congiuntamente al decreto della regione Toscana con cui si ingiunge anche alle farmacie di versare somme a titolo di ripiano per lo sforamento del tetto di spesa annuale fissato per l’acquisto di dispositivi medici, è inammissibile il ricorso di queste ultime avverso il solo decreto regionale
Massima
Farmacia – decreto regionale che ingiunge alle farmacie di versare somme a titolo di ripiano per lo sforamento del tetto di spesa annuale fissato per l'acquisto di dispositivi medici – impugnativa – omessa impugnazione del D.M. del 6 luglio 2022 - inammissibilità
Alcune farmacie toscane impugnano il decreto con cui la Regione Toscana ingiunge anche a loro di versare gli importi determinati, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9 ter comma 9 bis D.L. 78/2015.
L’istituto è quello del cd. “payback”, in virtù del quale, in caso di sforamento da parte delle singole regioni del tetto di spesa annuale fissato per l’acquisto di dispositivi medici, le aziende fornitrici sono tenute a contribuire al parziale ripiano del suddetto superamento, attraverso la restituzione di una porzione dei compensi conseguiti per la fornitura effettuata.
Nel caso che ci riguarda, però, il TAR dichiara inammissibile il ricorso in quanto, unitamente al decreto regionale, andava impugnato il D.M. del 6 luglio 2022, con cui il Ministero della Salute ha certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; con successivo decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sono state adottate le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali in tema di ripiano del superamento del tetto per il periodo 2015-2018.
Secondo il TAR l’inclusione delle farmacie ricorrenti tra i soggetti tenuti al ripiano va ricondotta alle linee guida ministeriali, approvate con D.M. 6 ottobre 2022, e prima ancora al decreto ministeriale di accertamento dello scostamento; tali decreti costituiscono infatti atti ministeriali presupposti al decreto di Regione Toscana impugnato, che però è atto meramente ricognitivo ed attuativo dei primi. In buona sostanza il TAR conclude che i suindicati decreti Ministeriali, in quanto recanti disposizioni lesive dell’interesse delle farmacie ricorrenti, avrebbero dovuto essere comunque impugnati, autonomamente o anche eventualmente contestualmente al ricorso contro il decreto regionale, che è mero atto attuativo dei predetti atti generali. E l'omessa impugnazione dell'atto presupposto dal quale direttamente consegue la lesione della posizione soggettiva dell'interessato, determina l'inammissibilità del ricorso proposto contro il solo successivo provvedimento meramente esecutivo.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Firenze/sentenza del 30 luglio 2024
Inammissibile il ricorso delle farmacie contro il decreto regionale sul payback in mancanza di impugnativa del D.M.
In mancanza di impugnativa del Decreto Ministeriale del 6 luglio 2022, né autonomamente, né almeno congiuntamente al decreto della regione Toscana con cui si ingiunge anche alle farmacie di versare somme a titolo di ripiano per lo sforamento del tetto di spesa annuale fissato per l’acquisto di dispositivi medici, è inammissibile il ricorso di queste ultime avverso il solo decreto regionale
Massima
Farmacia – decreto regionale che ingiunge alle farmacie di versare somme a titolo di ripiano per lo sforamento del tetto di spesa annuale fissato per l'acquisto di dispositivi medici – impugnativa – omessa impugnazione del D.M. del 6 luglio 2022 - inammissibilità
Alcune farmacie toscane impugnano il decreto con cui la Regione Toscana ingiunge anche a loro di versare gli importi determinati, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’art. 9 ter comma 9 bis D.L. 78/2015.
L’istituto è quello del cd. “payback”, in virtù del quale, in caso di sforamento da parte delle singole regioni del tetto di spesa annuale fissato per l’acquisto di dispositivi medici, le aziende fornitrici sono tenute a contribuire al parziale ripiano del suddetto superamento, attraverso la restituzione di una porzione dei compensi conseguiti per la fornitura effettuata.
Nel caso che ci riguarda, però, il TAR dichiara inammissibile il ricorso in quanto, unitamente al decreto regionale, andava impugnato il D.M. del 6 luglio 2022, con cui il Ministero della Salute ha certificato il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; con successivo decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sono state adottate le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali in tema di ripiano del superamento del tetto per il periodo 2015-2018.
Secondo il TAR l’inclusione delle farmacie ricorrenti tra i soggetti tenuti al ripiano va ricondotta alle linee guida ministeriali, approvate con D.M. 6 ottobre 2022, e prima ancora al decreto ministeriale di accertamento dello scostamento; tali decreti costituiscono infatti atti ministeriali presupposti al decreto di Regione Toscana impugnato, che però è atto meramente ricognitivo ed attuativo dei primi. In buona sostanza il TAR conclude che i suindicati decreti Ministeriali, in quanto recanti disposizioni lesive dell’interesse delle farmacie ricorrenti, avrebbero dovuto essere comunque impugnati, autonomamente o anche eventualmente contestualmente al ricorso contro il decreto regionale, che è mero atto attuativo dei predetti atti generali. E l'omessa impugnazione dell'atto presupposto dal quale direttamente consegue la lesione della posizione soggettiva dell'interessato, determina l'inammissibilità del ricorso proposto contro il solo successivo provvedimento meramente esecutivo.
Normativa
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