Inammissibile per difetto di interesse il ricorso dei farmacisti limitrofi contro l'assegnazione di una sede da tempo vacante
Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto dai titolari di sedi limitrofe avverso l'atto con cui viene assegnata, mediante procedimento di decentramento, una sede vacante da oltre venti anni.
La decadenza stabilita dall'art. 1 della legge regionale pugliese n. 10/2013 è prevista solo per le titolarità acquisite mediante concorso ed, essendo norma di stretta interpretazione, non si applica ai procedimenti per il decentramento
Massima
Farmacia – decentramento – individuazione sede – vacante per oltre venti anni – assegnazione – ricorso titolari limitrofi – interesse di mero fatto - inammissibilità
Farmacia – decentramento – proroga all'apertura – decadenza per inosservanza del termine di 180 giorni di cui all'art. 1 l. reg. Puglia n. 10/2013 – norma di stretta interpretazione – applicabilità alle sedi vinte mediante concorso – inapplicabilità ai procedimenti per il decentramento
Un Comune avvia nel 1998 una procedura per il decentramento, individuando una nuova zona ma tale sede rimane vacante per oltre venti anni, finché un titolare di sede urbana ottiene il rilascio dell'atto che lo autorizza al decentramento in detta zona.
A seguito della copertura della zona rimasta carente per oltre due decenni, mediante assegnazione al detto titolare, nell'ambito del procedimento per il decentramento, conclusosi pressoché a ridosso dell'avvio del procedimento di revisione della nuova pianta organica (che tiene conto di tale decentramento), i titolari di sedi limitrofe impugnano gli atti.
Il TAR Bari respinge il ricorso giudicandolo inammissibile.
Secondo il Collegio la posizione di vantaggio maturata dai farmacisti limitrofi in ragione dei due decenni in cui la sede individuata per il decentramento era rimasta vacante, non consente loro di vantare un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare la nuova pianta organica nella parte in cui ha tenuto ferma la sede di decentramento e non l'ha, viceversa, soppressa. Ciò non solo in ragione del fatto che la mera copertura di una sede vacante non abilita all'impugnativa i farmacisti limitrofi (in capo ai quali va riconosciuta una posizione di mero fatto), ma anche della circostanza che, nel caso di specie, non era stata illo tempore da essi impugnata l'istituzione della nuova sede di decentramento.
Il TAR barese, per quanto concerne l'impugnativa della pianta organica, inoltre, indica che il procedimento di decentramento è autonomo da quello revisionale, che non può considerarsi lo snodo unico ed essenziale per la pianificazione delle farmacie sul territorio, tantomeno quando, come nel caso di specie, il procedimento di decentramento era stato avviato nel lontano 1998 e si sarebbe dovuto concludere da tempo. Il procedimento per il decentramento e quello di revisione della pianta organica sono infatti tra loro autonomi.
Per quanto riguarda, infine, l'impugnazione dell'atto con cui è stata concessa al titolare che deve decentrare la propria farmacia la proroga all'apertura, il Collegio stabilisce che la decadenza per mancata apertura nei 180 giorni stabilita dalla legge regionale pugliese è espressamente prevista per le farmacie ottenute a seguito del concorso mentre, nel caso che ci riguarda, trattasi di procedura per il decentramento; il Collegio sul punto indica che le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione, sicché correttamente l'Amministrazione ha concesso una proroga.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bari/sentenza del 5 giugno 2024
Inammissibile per difetto di interesse il ricorso dei farmacisti limitrofi contro l'assegnazione di una sede da tempo vacante
Va ritenuto inammissibile il ricorso proposto dai titolari di sedi limitrofe avverso l'atto con cui viene assegnata, mediante procedimento di decentramento, una sede vacante da oltre venti anni.
La decadenza stabilita dall'art. 1 della legge regionale pugliese n. 10/2013 è prevista solo per le titolarità acquisite mediante concorso ed, essendo norma di stretta interpretazione, non si applica ai procedimenti per il decentramento
Massima
Farmacia – decentramento – individuazione sede – vacante per oltre venti anni – assegnazione – ricorso titolari limitrofi – interesse di mero fatto - inammissibilità
Farmacia – decentramento – proroga all'apertura – decadenza per inosservanza del termine di 180 giorni di cui all'art. 1 l. reg. Puglia n. 10/2013 – norma di stretta interpretazione – applicabilità alle sedi vinte mediante concorso – inapplicabilità ai procedimenti per il decentramento
Un Comune avvia nel 1998 una procedura per il decentramento, individuando una nuova zona ma tale sede rimane vacante per oltre venti anni, finché un titolare di sede urbana ottiene il rilascio dell'atto che lo autorizza al decentramento in detta zona.
A seguito della copertura della zona rimasta carente per oltre due decenni, mediante assegnazione al detto titolare, nell'ambito del procedimento per il decentramento, conclusosi pressoché a ridosso dell'avvio del procedimento di revisione della nuova pianta organica (che tiene conto di tale decentramento), i titolari di sedi limitrofe impugnano gli atti.
Il TAR Bari respinge il ricorso giudicandolo inammissibile.
Secondo il Collegio la posizione di vantaggio maturata dai farmacisti limitrofi in ragione dei due decenni in cui la sede individuata per il decentramento era rimasta vacante, non consente loro di vantare un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare la nuova pianta organica nella parte in cui ha tenuto ferma la sede di decentramento e non l'ha, viceversa, soppressa. Ciò non solo in ragione del fatto che la mera copertura di una sede vacante non abilita all'impugnativa i farmacisti limitrofi (in capo ai quali va riconosciuta una posizione di mero fatto), ma anche della circostanza che, nel caso di specie, non era stata illo tempore da essi impugnata l'istituzione della nuova sede di decentramento.
Il TAR barese, per quanto concerne l'impugnativa della pianta organica, inoltre, indica che il procedimento di decentramento è autonomo da quello revisionale, che non può considerarsi lo snodo unico ed essenziale per la pianificazione delle farmacie sul territorio, tantomeno quando, come nel caso di specie, il procedimento di decentramento era stato avviato nel lontano 1998 e si sarebbe dovuto concludere da tempo. Il procedimento per il decentramento e quello di revisione della pianta organica sono infatti tra loro autonomi.
Per quanto riguarda, infine, l'impugnazione dell'atto con cui è stata concessa al titolare che deve decentrare la propria farmacia la proroga all'apertura, il Collegio stabilisce che la decadenza per mancata apertura nei 180 giorni stabilita dalla legge regionale pugliese è espressamente prevista per le farmacie ottenute a seguito del concorso mentre, nel caso che ci riguarda, trattasi di procedura per il decentramento; il Collegio sul punto indica che le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione, sicché correttamente l'Amministrazione ha concesso una proroga.
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