Indisponibilità di locali per aprire la farmacia? Si all’estensione del perimetro della zona mediante parziale modifica della pianta organica
È legittima la decisione del Comune di modificare parzialmente la pianta organica estendendo il perimetro di una zona mediante inclusione di altre strade al fine di consentire all’assegnatario della sede la possibilità di reperire locali per l’apertura della farmacia ove risulti che nella zona originaria non vi sono locali disponibili perché inidonei o distanti meno di duecento metri dalle farmacie esistenti.
Legittimamente il Comune fa affidamento sul contenuto di una perizia giurata prodotta dal farmacista assegnatario che, mediante notevole completezza di dati, faccia attestare da un tecnico l’inesistenza di locali idonei nella zona di competenza
Un’associazione di farmaciste diviene assegnataria di una sede posta a concorso straordinario ma, iniziate le ricerche per la scelta del locale, prende atto che nella zona spettante non ve n’è alcuno disponibile. Fa redigere allora una perizia giurata in cui doviziosamente vengono indicate tutte le strade della zona e viene dichiarato che in ognuna delle stesse non vi sono locali disponibili per l’apertura della farmacia o perché inidonei oppure perché posti ad una distanza inferiore ai duecento metri dalle altre farmacie esistenti. Tale perizia viene consegnata al Comune con una richiesta di estensione della zona ad una strada in cui sono disponibili locali idonei ed il Comune, acquisiti i pareri favorevoli di ASL e Ordine provinciale dei farmacisti, adotta una modifica parziale della pianta organica in cui, ampliando il perimetro della zona già assegnata all’associazione di farmaciste, include una strada in cui sono disponibili i locali idonei.
I titolari delle farmacie confinanti allora propongono ricorso al TAR, lamentando la violazione delle norme introdotte dalla legge n. 27/2012 che richiedono l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, mentre nel caso di specie si è determinata una concentrazione di farmacie in uno spazio limitato.
In merito a tanto il TAR afferma che la ratio dell’istituzione delle zone di pertinenza non è quella di garantire una rendita di posizione ai farmacisti già operativi sul territorio, bensì quella di garantire una distribuzione di farmacie tale da consentire agli abitanti di ogni zona di vedersi assicurare l’assistenza farmaceutica. Poste tali premesse la sentenza afferma che, con gli atti adottati, il Comune ha certamente garantito un miglior servizio farmaceutico alla cittadinanza visto che le assegnatarie della zona hanno adesso la possibilità di aprire la loro farmacia; la normativa vigente è stata peraltro rispettata visto i locali individuati per la nuova apertura sono situati ad oltre duecento metri di distanza dalle altre farmacie già aperte. Lo scopo della modifica di una pianta organica, secondo i Giudici, è quello consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro dislocazione ove emerga nel corso del tempo una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione effettuata che si verifica palesemente ogni volta che risulti estremamente difficoltoso se non impossibile aprire la farmacia (vedi al riguardo anche la sentenza di TAR Palermo del 18 dicembre 2023 nonché in ordine alla "difficoltà" di rinvenire locali, la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023, ambedue in questa rivista).
I ricorrenti censurano inoltre l’operato del Comune anche sotto il profilo del difetto di istruttoria, visto che ha basato le proprie decisioni sulla perizia giurata prodotta dalle assegnatarie, senza verificare in concreto la veridicità di quanto in essa riportato.
Il TAR rigetta anche tale doglianza ritenendo invece che gli uffici comunali hanno effettuato un’adeguata istruttoria acquisendo anche i motivati pareri favorevoli di ASL e Ordine provinciale dei farmacisti. Quanto alla perizia la sentenza attesta che, del tutto ragionevolmente, il Comune ha ritenuto di condividerne il contenuto in quanto essa dimostra l’impegno profuso dalle assegnatarie nella ricerca di locali idonei: viene riportato infatti l’elenco di tutte le strade comprese nella zona assegnata con la specificazione di quelle in cui non vi sono locali e quelle invece in cui ve ne sono di inidonei perché inagibili o distanti meno di duecento metri dalle altre farmacie. Il contenuto estremamente dettagliato della perizia allora costituisce un valido e sufficiente elemento ai fini dell’istruttoria.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza dell'11 gennaio 2024
Indisponibilità di locali per aprire la farmacia? Si all’estensione del perimetro della zona mediante parziale modifica della pianta organica
È legittima la decisione del Comune di modificare parzialmente la pianta organica estendendo il perimetro di una zona mediante inclusione di altre strade al fine di consentire all’assegnatario della sede la possibilità di reperire locali per l’apertura della farmacia ove risulti che nella zona originaria non vi sono locali disponibili perché inidonei o distanti meno di duecento metri dalle farmacie esistenti.
Legittimamente il Comune fa affidamento sul contenuto di una perizia giurata prodotta dal farmacista assegnatario che, mediante notevole completezza di dati, faccia attestare da un tecnico l’inesistenza di locali idonei nella zona di competenza
Massima
Farmacia – assegnazione sede – mancanza locali idonei – modifica pianta organica – ampliamento perimetro zona – legittimità
Farmacia – mancanza locali idonei – perizia giurata – sufficienza
Un’associazione di farmaciste diviene assegnataria di una sede posta a concorso straordinario ma, iniziate le ricerche per la scelta del locale, prende atto che nella zona spettante non ve n’è alcuno disponibile. Fa redigere allora una perizia giurata in cui doviziosamente vengono indicate tutte le strade della zona e viene dichiarato che in ognuna delle stesse non vi sono locali disponibili per l’apertura della farmacia o perché inidonei oppure perché posti ad una distanza inferiore ai duecento metri dalle altre farmacie esistenti. Tale perizia viene consegnata al Comune con una richiesta di estensione della zona ad una strada in cui sono disponibili locali idonei ed il Comune, acquisiti i pareri favorevoli di ASL e Ordine provinciale dei farmacisti, adotta una modifica parziale della pianta organica in cui, ampliando il perimetro della zona già assegnata all’associazione di farmaciste, include una strada in cui sono disponibili i locali idonei.
I titolari delle farmacie confinanti allora propongono ricorso al TAR, lamentando la violazione delle norme introdotte dalla legge n. 27/2012 che richiedono l’equa distribuzione delle farmacie sul territorio, mentre nel caso di specie si è determinata una concentrazione di farmacie in uno spazio limitato.
In merito a tanto il TAR afferma che la ratio dell’istituzione delle zone di pertinenza non è quella di garantire una rendita di posizione ai farmacisti già operativi sul territorio, bensì quella di garantire una distribuzione di farmacie tale da consentire agli abitanti di ogni zona di vedersi assicurare l’assistenza farmaceutica. Poste tali premesse la sentenza afferma che, con gli atti adottati, il Comune ha certamente garantito un miglior servizio farmaceutico alla cittadinanza visto che le assegnatarie della zona hanno adesso la possibilità di aprire la loro farmacia; la normativa vigente è stata peraltro rispettata visto i locali individuati per la nuova apertura sono situati ad oltre duecento metri di distanza dalle altre farmacie già aperte. Lo scopo della modifica di una pianta organica, secondo i Giudici, è quello consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro dislocazione ove emerga nel corso del tempo una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione effettuata che si verifica palesemente ogni volta che risulti estremamente difficoltoso se non impossibile aprire la farmacia (vedi al riguardo anche la sentenza di TAR Palermo del 18 dicembre 2023 nonché in ordine alla "difficoltà" di rinvenire locali, la sentenza del Consiglio di Stato del 12 aprile 2023, ambedue in questa rivista).
I ricorrenti censurano inoltre l’operato del Comune anche sotto il profilo del difetto di istruttoria, visto che ha basato le proprie decisioni sulla perizia giurata prodotta dalle assegnatarie, senza verificare in concreto la veridicità di quanto in essa riportato.
Il TAR rigetta anche tale doglianza ritenendo invece che gli uffici comunali hanno effettuato un’adeguata istruttoria acquisendo anche i motivati pareri favorevoli di ASL e Ordine provinciale dei farmacisti. Quanto alla perizia la sentenza attesta che, del tutto ragionevolmente, il Comune ha ritenuto di condividerne il contenuto in quanto essa dimostra l’impegno profuso dalle assegnatarie nella ricerca di locali idonei: viene riportato infatti l’elenco di tutte le strade comprese nella zona assegnata con la specificazione di quelle in cui non vi sono locali e quelle invece in cui ve ne sono di inidonei perché inagibili o distanti meno di duecento metri dalle altre farmacie. Il contenuto estremamente dettagliato della perizia allora costituisce un valido e sufficiente elemento ai fini dell’istruttoria.
Riferimenti
Collegamenti
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