Irrilevanti i dati della popolazione indicati negli atti del censimento, la legge prevede i dati ISTAT
La differenza che possa riscontrarsi tra i dati della popolazione pubblicati dall’ISTAT e quelli delle risultanze censuarie del XV censimento non ha alcuna rilevanza giuridica, posto che l’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 e l'art. 11 comma 2 della l. n. 27/2012 fanno espresso riferimento all’utilizzo dei primi
Massima
Farmacia – dato della popolazione residente – applicazione dati ISTAT – legittimità – contrasto con dati censimento – irrilevanza
Un titolare di farmacia impugna il provvedimento comunale che non ha aggiornato il fabbisogno di farmacie sulla base dei dati del censimento 2011, mantenendo invece come riferimento i dati della popolazione residente pubblicati dall’ISTAT il 31 dicembre 2010. Il titolare indica che tali dati devono ritenersi erronei e va comunque revisionato il dato demografico giacché in contrasto con le risultanze censuarie del XV censimento generale della popolazione che, alla data del 9 ottobre 2011, indicano un numero di abitanti considerevolmente più basso.
Il TAR etneo rigetta il ricorso poiché infondato alla luce dell’inequivocabilità dell’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, che fa riferimento ai dati ISTAT, come anche dell'art. 11 comma 2 del d.l. n. 1/2012 convertito dalla l. n. 27/2012. Secondo il Collegio i dati del censimento della popolazione del 9.11.2011 e contenuti nel DPR del 6 novembre 2012 non sono rilevanti ai fini della determinazione del numero delle farmacie spettanti ad ogni Comune, visto che il settore delle farmacie è regolato in modo diverso da una norma speciale.
Il censimento generale, secondo la sentenza, si svolge ogni dieci anni ed ha finalità diversa e data diversa (quello posto a base del ricorso aveva data 9 ottobre 2011) rispetto al 31 dicembre dei dati ISTAT, quindi correttamente il Comune ha fatto riferimento ai dati ISTAT aggiornati al 31.12.2010, ultimo atto ufficiale utilizzabile per la materia oggetto del giudizio e peraltro espressamente indicato dalla legge come parametro di riferimento.
La presente sentenza si pone in netto contrasto con altra di poco precedente del medesimo TAR ma di diversa Sezione (vedi la sentenza del 4 dicembre 2023) secondo cui è invece possibile per il Comune optare per il dato del censimento 2011.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Catania/sentenza del 29 maggio 2024
Irrilevanti i dati della popolazione indicati negli atti del censimento, la legge prevede i dati ISTAT
La differenza che possa riscontrarsi tra i dati della popolazione pubblicati dall’ISTAT e quelli delle risultanze censuarie del XV censimento non ha alcuna rilevanza giuridica, posto che l’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 e l'art. 11 comma 2 della l. n. 27/2012 fanno espresso riferimento all’utilizzo dei primi
Massima
Farmacia – dato della popolazione residente – applicazione dati ISTAT – legittimità – contrasto con dati censimento – irrilevanza
Un titolare di farmacia impugna il provvedimento comunale che non ha aggiornato il fabbisogno di farmacie sulla base dei dati del censimento 2011, mantenendo invece come riferimento i dati della popolazione residente pubblicati dall’ISTAT il 31 dicembre 2010. Il titolare indica che tali dati devono ritenersi erronei e va comunque revisionato il dato demografico giacché in contrasto con le risultanze censuarie del XV censimento generale della popolazione che, alla data del 9 ottobre 2011, indicano un numero di abitanti considerevolmente più basso.
Il TAR etneo rigetta il ricorso poiché infondato alla luce dell’inequivocabilità dell’art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, che fa riferimento ai dati ISTAT, come anche dell'art. 11 comma 2 del d.l. n. 1/2012 convertito dalla l. n. 27/2012. Secondo il Collegio i dati del censimento della popolazione del 9.11.2011 e contenuti nel DPR del 6 novembre 2012 non sono rilevanti ai fini della determinazione del numero delle farmacie spettanti ad ogni Comune, visto che il settore delle farmacie è regolato in modo diverso da una norma speciale.
Il censimento generale, secondo la sentenza, si svolge ogni dieci anni ed ha finalità diversa e data diversa (quello posto a base del ricorso aveva data 9 ottobre 2011) rispetto al 31 dicembre dei dati ISTAT, quindi correttamente il Comune ha fatto riferimento ai dati ISTAT aggiornati al 31.12.2010, ultimo atto ufficiale utilizzabile per la materia oggetto del giudizio e peraltro espressamente indicato dalla legge come parametro di riferimento.
La presente sentenza si pone in netto contrasto con altra di poco precedente del medesimo TAR ma di diversa Sezione (vedi la sentenza del 4 dicembre 2023) secondo cui è invece possibile per il Comune optare per il dato del censimento 2011.
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