Istituzione e localizzazione di sedi farmaceutiche: è legittima in una zona con case sparse ma anche con l'Università e gli Uffici Giudiziari
Non è contraria al principio della equa distribuzione ed a quello di logica l'istituzione di una nuova farmacia nel perimetro di una zona caratterizzata da case sparse ma anche dalla presenza dell'Università e degli Uffici Giudiziari giacché in tal modo si assicura l'assistenza farmaceutica anche ad un'utenza rilevante e non stanziale
Massima
Farmacia – istituzione e localizzazione – zona caratterizzata da case sparse e da Uffici giudiziari e Università – esigenza di assistenza farmaceutica a utenza non stanziale – illogicità – non sussiste
Due titolari di farmacia impugnano l'istituzione di una nuova sede a ridosso delle proprie censurandola come contraria al principio della equa distribuzione ed a quello di logicità. Il loro obiettivo è ottenere una nuova localizzazione della nuova farmacia in quanto il territorio in cui si trovano le proprie e la neo istituita è estremamente periferico e non ancora densamente popolato, composto di case sparse e agglomerati di edilizia residenziale con altri in via di ultimazione.
Il TAR respinge il ricorso sulla base della circostanza che, se pur caratterizzata da case sparse, all'interno della zona perimetrata ed assegnata alla farmacia istituita vi sono edifici in cui si svolgono attività di grande rilevanza come quelli dell'Università e degli Uffici Giudiziari.
Il ragionamento del TAR poggia sul fatto che è tutt'altro che illogico e contrario alla ratio dell'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 istituire una nuova sede in un simile contesto, visto che in tal modo si assicura l'assistenza farmaceutica anche ad un'utenza (rilevante) non stanziale.
Il TAR inoltre fa rilevare quanto sia importante in tali casi lo studio della viabilità della zona, segnalando che dall'esame della stessa emerge che l’area interessata risulta essere delimitata da importanti arterie stradali giacché è “compresa tra due direttrici stradali che la delimitano: la Strada Provinciale Tuscanese e la circonvallazione del capoluogo, che la caratterizzano come un comprensorio a sé stante ed autonomo, distinto da altre zone della città”;proprio in ragionedi tale delimitazione e di tale sostanziale autonomia del comprensorio (di cui dà conto la sentenza anche nell'indicare che, secondo l'istruttoria comunale, la relativa utenza solo occasionalmente ed in maniera mirata frequenta la città), il TAR ritiene corretta l’istituzione in loco di una nuova sede farmaceutica.
Per quanto attiene alla censura relativa alla violazione delle norme relative ai pareri da rendersi da parte di ASL e Ordine dei Farmacisti, il Collegio ribadisce un principio oramai consolidato, che è quello secondo cui i due enti non dispongono di un potere di co-decisione o di concertazione, sicché avendo essi espresso pareri negativi ma estremamente laconici e privi di adeguato corredo motivazionale, correttamente il Comune ha proceduto a confermare l'istituzione della nuova farmacia nella zona individuata.
La sentenza non è stata appellata, quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 29 maggio 2023
Istituzione e localizzazione di sedi farmaceutiche: è legittima in una zona con case sparse ma anche con l'Università e gli Uffici Giudiziari
Non è contraria al principio della equa distribuzione ed a quello di logica l'istituzione di una nuova farmacia nel perimetro di una zona caratterizzata da case sparse ma anche dalla presenza dell'Università e degli Uffici Giudiziari giacché in tal modo si assicura l'assistenza farmaceutica anche ad un'utenza rilevante e non stanziale
Massima
Farmacia – istituzione e localizzazione – zona caratterizzata da case sparse e da Uffici giudiziari e Università – esigenza di assistenza farmaceutica a utenza non stanziale – illogicità – non sussiste
Due titolari di farmacia impugnano l'istituzione di una nuova sede a ridosso delle proprie censurandola come contraria al principio della equa distribuzione ed a quello di logicità. Il loro obiettivo è ottenere una nuova localizzazione della nuova farmacia in quanto il territorio in cui si trovano le proprie e la neo istituita è estremamente periferico e non ancora densamente popolato, composto di case sparse e agglomerati di edilizia residenziale con altri in via di ultimazione.
Il TAR respinge il ricorso sulla base della circostanza che, se pur caratterizzata da case sparse, all'interno della zona perimetrata ed assegnata alla farmacia istituita vi sono edifici in cui si svolgono attività di grande rilevanza come quelli dell'Università e degli Uffici Giudiziari.
Il ragionamento del TAR poggia sul fatto che è tutt'altro che illogico e contrario alla ratio dell'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968 istituire una nuova sede in un simile contesto, visto che in tal modo si assicura l'assistenza farmaceutica anche ad un'utenza (rilevante) non stanziale.
Il TAR inoltre fa rilevare quanto sia importante in tali casi lo studio della viabilità della zona, segnalando che dall'esame della stessa emerge che l’area interessata risulta essere delimitata da importanti arterie stradali giacché è “compresa tra due direttrici stradali che la delimitano: la Strada Provinciale Tuscanese e la circonvallazione del capoluogo, che la caratterizzano come un comprensorio a sé stante ed autonomo, distinto da altre zone della città”;proprio in ragionedi tale delimitazione e di tale sostanziale autonomia del comprensorio (di cui dà conto la sentenza anche nell'indicare che, secondo l'istruttoria comunale, la relativa utenza solo occasionalmente ed in maniera mirata frequenta la città), il TAR ritiene corretta l’istituzione in loco di una nuova sede farmaceutica.
Per quanto attiene alla censura relativa alla violazione delle norme relative ai pareri da rendersi da parte di ASL e Ordine dei Farmacisti, il Collegio ribadisce un principio oramai consolidato, che è quello secondo cui i due enti non dispongono di un potere di co-decisione o di concertazione, sicché avendo essi espresso pareri negativi ma estremamente laconici e privi di adeguato corredo motivazionale, correttamente il Comune ha proceduto a confermare l'istituzione della nuova farmacia nella zona individuata.
La sentenza non è stata appellata, quindi è definitiva.
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