L'annessione di altri locali alla farmacia è irrilevante ai fini del rispetto dei 200 metri se non viene modificato l'ingresso al pubblico
L'ampliamento della farmacia mediante annessione di altri locali non rileva ai fini del rispetto della distanza dei duecento metri se l'ingresso al pubblico rimane inalterato ed i nuovi locali sono utilizzati in parte come vetrine espositive ed in parte per l'accesso di carico/scarico dei fornitori
Massima
Farmacia – ampliamento mediante annessione di locali – ricorso – violazione distanza dei 200 metri – mantenimento dello stesso ingresso al pubblico – utilizzo dei nuovi locali in parte come vetrine ed in parte come accesso al deposito interno – irrilevanza dell'ampliamento
Il TAR Napoli si pronuncia in merito ad un'istanza cautelare chiarendo che l'ampliamento di una farmacia mediante annessione di altri locali in avvicinamento ad altra farmacia non ha alcuna rilevanza ai fini del rispetto della distanza dei 200 metri se i nuovi locali non sono utilizzati per aprire un nuovo ingresso al pubblico.
Nel caso che ci riguarda, infatti, risulta che alcuni di essi presentano vetrine espositive, mentre un altro ha un accesso dedicato al personale della farmacia nonché al carico/scarico merce per i fornitori sicché anche questo locale non è utilizzabile per la vendita all'utenza.
Il TAR ribadisce che la distanza tra le farmacie si misura da soglia a soglia della porta di ingresso dedicato al pubblico (che nel caso di specie è rimasta la medesima per la farmacia ampliata) e che non rilevano ingressi secondari di servizio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/ordinanza del 5 aprile 2023
L'annessione di altri locali alla farmacia è irrilevante ai fini del rispetto dei 200 metri se non viene modificato l'ingresso al pubblico
L'ampliamento della farmacia mediante annessione di altri locali non rileva ai fini del rispetto della distanza dei duecento metri se l'ingresso al pubblico rimane inalterato ed i nuovi locali sono utilizzati in parte come vetrine espositive ed in parte per l'accesso di carico/scarico dei fornitori
Massima
Farmacia – ampliamento mediante annessione di locali – ricorso – violazione distanza dei 200 metri – mantenimento dello stesso ingresso al pubblico – utilizzo dei nuovi locali in parte come vetrine ed in parte come accesso al deposito interno – irrilevanza dell'ampliamento
Il TAR Napoli si pronuncia in merito ad un'istanza cautelare chiarendo che l'ampliamento di una farmacia mediante annessione di altri locali in avvicinamento ad altra farmacia non ha alcuna rilevanza ai fini del rispetto della distanza dei 200 metri se i nuovi locali non sono utilizzati per aprire un nuovo ingresso al pubblico.
Nel caso che ci riguarda, infatti, risulta che alcuni di essi presentano vetrine espositive, mentre un altro ha un accesso dedicato al personale della farmacia nonché al carico/scarico merce per i fornitori sicché anche questo locale non è utilizzabile per la vendita all'utenza.
Il TAR ribadisce che la distanza tra le farmacie si misura da soglia a soglia della porta di ingresso dedicato al pubblico (che nel caso di specie è rimasta la medesima per la farmacia ampliata) e che non rilevano ingressi secondari di servizio.
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