L'assenza di opzioni per la sede posta a concorso è di per sé giusto motivo per modificarne la zona con la revisione della pianta organica
Una sede farmaceutica istituita, posta a concorso e non opzionata da anni nel susseguirsi degli interpelli giustifica già per tale motivo la decisione del Comune di modificarne la zona, mediante l'approvazione di una nuova pianta organica, al fine di renderla più appetibile
Massima
Farmacia – sede istituita e posta a concorso straordinario – mancanza di opzione da parte dei concorrenti per tre interpelli consecutivi – modifica della zona con nuova pianta organica per maggiore appetibilità della sede – impugnazione - irragionevolezza della nuova zonizzazione – esclusione
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012, un Comune istituisce la terza sede, che viene posta a concorso straordinario. Poiché con il susseguirsi degli interpelli (ben tre) la sede rimane non opzionata dai concorrenti, il Comune decide di modificarne la zona in sede di revisione di pianta organica, rendendola più appetibile, tant'è vero che la detta sede viene opzionata ed assegnata al quarto interpello.
Avverso l'atto revisionale insorge il titolare di farmacia la cui zona è stata ridotta dalla nuova perimetrazione, ma prima il TAR Venezia poi il Consiglio di Stato respingono le sue tesi.
Riguardo alla censura secondo cui non era intervenuto un così significativo mutamento della popolazione della propria sede da giustificarne la riduzione, la sentenza afferma che gli incrementi demografici o gli spostamenti della popolazione non sono gli unici presupposti in virtù dei quali può essere disposta la modifica della pianta organica ma che, anzi, le modifiche alle zone sono giustificate in tutti quei casi in cui la pianta organica vigente non consenta più di garantire i livelli di servizio pubblico necessari, pregiudicando così gli standard richiesti per fornire la più adeguata assistenza farmaceutica ai cittadini. In presenza, allora, di una più che evidente “disfunzionalità” della pianta organica, comprovata dal fatto che la sede istituita e posta a concorso per ben tre interpelli non era stata opzionata da alcuno dei partecipanti, rimanendo così vacante, secondo il Giudice il Comune correttamente già soltanto per tale motivo ha proceduto a modificarne la zona con il nuovo atto di revisione della pianta organica, determinandone (non a caso) l'opzione e la successiva assegnazione al quarto interpello.
Il Consiglio di Stato prosegue indicando che l'obiettivo perseguito dal legislatore mediante le norme sulla revisione della pianta organica è in definitiva quello di garantire il massimo dell'assistenza farmaceutica a favore della popolazione, anche a detrimento degli interessi particolari delle farmacie che vedono ridotte le proprie zone e che, quindi, la persistente situazione di stallo riguardo all'attivazione della nuova sede giustifica di per sé l'operato del Comune.
Per quanto riguarda, infine, la censura relativa alla circostanza secondo cui con la nuova perimetrazione si sarebbe violato il principio che impone di assicurare la maggiore accessibilità ai residenti delle aree scarsamente abitate (contenuto nell'art. 2 comma 1 della legge n. 475/1968), il Collegio giudicante conferma l'indirizzo giurisprudenziale che, oramai, può ritenersi consolidato (vedasi di recente sul punto la sentenza del TAR Bolzano del 27 maggio 2024, in questa rivista): lo scopo della norma non è quello del massimo decentramento delle sedi, col rischio di istituirne alcune in zone inidonee persino a garantirne la sopravvivenza (rischio confermato dal fatto che la sede istituita era rimasta inopzionata per tre interpelli nel concorso straordinario e, quindi, vacante per anni), bensì quello di aumentare l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile, operando con equilibrio rispetto all'intero territorio comunale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 18 ottobre 2024
L'assenza di opzioni per la sede posta a concorso è di per sé giusto motivo per modificarne la zona con la revisione della pianta organica
Una sede farmaceutica istituita, posta a concorso e non opzionata da anni nel susseguirsi degli interpelli giustifica già per tale motivo la decisione del Comune di modificarne la zona, mediante l'approvazione di una nuova pianta organica, al fine di renderla più appetibile
Massima
Farmacia – sede istituita e posta a concorso straordinario – mancanza di opzione da parte dei concorrenti per tre interpelli consecutivi – modifica della zona con nuova pianta organica per maggiore appetibilità della sede – impugnazione - irragionevolezza della nuova zonizzazione – esclusione
A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012, un Comune istituisce la terza sede, che viene posta a concorso straordinario. Poiché con il susseguirsi degli interpelli (ben tre) la sede rimane non opzionata dai concorrenti, il Comune decide di modificarne la zona in sede di revisione di pianta organica, rendendola più appetibile, tant'è vero che la detta sede viene opzionata ed assegnata al quarto interpello.
Avverso l'atto revisionale insorge il titolare di farmacia la cui zona è stata ridotta dalla nuova perimetrazione, ma prima il TAR Venezia poi il Consiglio di Stato respingono le sue tesi.
Riguardo alla censura secondo cui non era intervenuto un così significativo mutamento della popolazione della propria sede da giustificarne la riduzione, la sentenza afferma che gli incrementi demografici o gli spostamenti della popolazione non sono gli unici presupposti in virtù dei quali può essere disposta la modifica della pianta organica ma che, anzi, le modifiche alle zone sono giustificate in tutti quei casi in cui la pianta organica vigente non consenta più di garantire i livelli di servizio pubblico necessari, pregiudicando così gli standard richiesti per fornire la più adeguata assistenza farmaceutica ai cittadini. In presenza, allora, di una più che evidente “disfunzionalità” della pianta organica, comprovata dal fatto che la sede istituita e posta a concorso per ben tre interpelli non era stata opzionata da alcuno dei partecipanti, rimanendo così vacante, secondo il Giudice il Comune correttamente già soltanto per tale motivo ha proceduto a modificarne la zona con il nuovo atto di revisione della pianta organica, determinandone (non a caso) l'opzione e la successiva assegnazione al quarto interpello.
Il Consiglio di Stato prosegue indicando che l'obiettivo perseguito dal legislatore mediante le norme sulla revisione della pianta organica è in definitiva quello di garantire il massimo dell'assistenza farmaceutica a favore della popolazione, anche a detrimento degli interessi particolari delle farmacie che vedono ridotte le proprie zone e che, quindi, la persistente situazione di stallo riguardo all'attivazione della nuova sede giustifica di per sé l'operato del Comune.
Per quanto riguarda, infine, la censura relativa alla circostanza secondo cui con la nuova perimetrazione si sarebbe violato il principio che impone di assicurare la maggiore accessibilità ai residenti delle aree scarsamente abitate (contenuto nell'art. 2 comma 1 della legge n. 475/1968), il Collegio giudicante conferma l'indirizzo giurisprudenziale che, oramai, può ritenersi consolidato (vedasi di recente sul punto la sentenza del TAR Bolzano del 27 maggio 2024, in questa rivista): lo scopo della norma non è quello del massimo decentramento delle sedi, col rischio di istituirne alcune in zone inidonee persino a garantirne la sopravvivenza (rischio confermato dal fatto che la sede istituita era rimasta inopzionata per tre interpelli nel concorso straordinario e, quindi, vacante per anni), bensì quello di aumentare l'accessibilità all'assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile, operando con equilibrio rispetto all'intero territorio comunale.
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