Consiglio di Giustizia Amministrativa/ordinanza del 13 settembre 2023
L'atto che dispone la chiusura della farmacia, conseguente all'annullamento della delibera di riperimetrazione, non va sospeso se l'assistenza è garantita dalle altre farmacie limitrofe
Gli effetti dell'annullamento giurisdizionale di una delibera consigliare di riperimetrazione per assenza di locali, consistenti nella chiusura della farmacia aperta nella zona assegnata mediante la delibera annullata, non vanno sospesi nell'efficacia ove il servizio ai cittadini sia comunque garantito dalle plurime farmacie limitrofe a quella chiusa
Massima
Farmacia – annullamento giurisdizionale di delibera di riperimetrazione assunta per assenza locali – effetti – chiusura farmacia già aperta in zona assegnata mediante riperimetrazione – istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado – reiezione – sufficienza del servizio reso dalle altre farmacie
Avendo il TAR Palermo annullato la delibera consigliare di riperimetrazione che il Comune aveva adottato sulla base dell'asserita assenza di locali nella zona originariamente assegnata, il titolare della farmacia nel frattempo aperta nella zona ulteriore rispetto a quella originaria è costretto a chiudere. Dopo circa un mese dalla chiusura viene fissata la camera di consiglio dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la sospensione dell'efficacia della sentenza, ma il Collegio respinge l'istanza.
Nel farlo premette che oramai la farmacia è chiusa da oltre un mese, per poi affermare che la richiesta di un provvedimento giurisdizionale che ne disponga la riapertura al pubblico, nella ponderazione tra gli interessi privati e pubblici, non merita accoglimento atteso che l'intervenuta chiusura non determina alcun vulnus alla continuità del servizio ai cittadini. Al proposito, secondo il Collegio, a distanza di circa un chilometro vi sono ben dodici altre farmacie operative e l'ASP ha già modificato il calendario dei turni di apertura proprio per garantire la regolarità del servizio pubblico.
A meno che il Comune ritenga esservi i presupposti per l'adozione di un nuovo atto di riperimetrazione (quello annullato con la sentenza di primo grado era stata dichiarato illegittimo dal TAR per difetto di istruttoria), dopo quest'ordinanza il titolare della farmacia chiusa ha due opzioni: attendere mentre la propria farmacia è chiusa la decisione finale del Consiglio di Giustizia Amministrativa (se non vi sono locali disponibili nella zona originaria) o aprire una nuova farmacia nella zona originariamente assegnatagli (se vi sono locali disponibili).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/ordinanza del 13 settembre 2023
L'atto che dispone la chiusura della farmacia, conseguente all'annullamento della delibera di riperimetrazione, non va sospeso se l'assistenza è garantita dalle altre farmacie limitrofe
Gli effetti dell'annullamento giurisdizionale di una delibera consigliare di riperimetrazione per assenza di locali, consistenti nella chiusura della farmacia aperta nella zona assegnata mediante la delibera annullata, non vanno sospesi nell'efficacia ove il servizio ai cittadini sia comunque garantito dalle plurime farmacie limitrofe a quella chiusa
Massima
Farmacia – annullamento giurisdizionale di delibera di riperimetrazione assunta per assenza locali – effetti – chiusura farmacia già aperta in zona assegnata mediante riperimetrazione – istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado – reiezione – sufficienza del servizio reso dalle altre farmacie
Avendo il TAR Palermo annullato la delibera consigliare di riperimetrazione che il Comune aveva adottato sulla base dell'asserita assenza di locali nella zona originariamente assegnata, il titolare della farmacia nel frattempo aperta nella zona ulteriore rispetto a quella originaria è costretto a chiudere. Dopo circa un mese dalla chiusura viene fissata la camera di consiglio dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la sospensione dell'efficacia della sentenza, ma il Collegio respinge l'istanza.
Nel farlo premette che oramai la farmacia è chiusa da oltre un mese, per poi affermare che la richiesta di un provvedimento giurisdizionale che ne disponga la riapertura al pubblico, nella ponderazione tra gli interessi privati e pubblici, non merita accoglimento atteso che l'intervenuta chiusura non determina alcun vulnus alla continuità del servizio ai cittadini. Al proposito, secondo il Collegio, a distanza di circa un chilometro vi sono ben dodici altre farmacie operative e l'ASP ha già modificato il calendario dei turni di apertura proprio per garantire la regolarità del servizio pubblico.
A meno che il Comune ritenga esservi i presupposti per l'adozione di un nuovo atto di riperimetrazione (quello annullato con la sentenza di primo grado era stata dichiarato illegittimo dal TAR per difetto di istruttoria), dopo quest'ordinanza il titolare della farmacia chiusa ha due opzioni: attendere mentre la propria farmacia è chiusa la decisione finale del Consiglio di Giustizia Amministrativa (se non vi sono locali disponibili nella zona originaria) o aprire una nuova farmacia nella zona originariamente assegnatagli (se vi sono locali disponibili).
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