L'aumento ex D.M. 22 settembre 2017 dei diritti addizionali per la vendita al pubblico dei medicinali è legittimo perché garantisce l'utenza
I diritti addizionali stabiliti in aumento dal D.M. 22 settembre 2017 per la vendita al pubblico dei medicinali da parte delle farmacie urbane e rurali sono legittimi nel loro ammontare giacché assolvono alla funzione di assicurare la capillarità dell'assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – d.m. 22.9.2017 – aumento dei diritti addizionali – finalità di assicurare la migliore assistenza farmaceutica - legittimità
L'art. 9 del D.M. del 22 settembre 2017 stabilisce che per la dispensazione di uno o più medicinali per uso umano preparati industrialmente, delle formule magistrali e delle formule officinali nonché dei medicinali veterinari effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, spetta un diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate. Per la dispensazione dei suddetti farmaci, effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna, spetta un diritto addizionale di € 4,00 e tali diritti addizionali sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a “battenti chiusi” o “a chiamata”.
Un'associazione propone ricorso al TAR sostenendo che il decreto del Ministero della Salute avrebbe aumentato gli importi dei diritti addizionali raddoppiandoli senza indicare i criteri che hanno guidato tale scelta. In particolare mancherebbero nel provvedimento criteri di modulazione tra l’ammontare del costo del lavoro notturno e l’aumento dei diritti addizionali che passano da € 3,87 ad € 7,50 e € 10,00 per le farmacie rurali.
Il TAR respinge il ricorso utilizzando un doppio ordine di considerazioni, di carattere generale e specifiche. Dal punto di vista generale indica che l’aggiornamento della tariffa in questione è intervenuto a distanza di quasi venticinque anni dall’adozione delle stesse; detto aggiornamento peraltro è stato effettuato dopo l’entrata in vigore dell’art. 11 comma 8 del d.l. n. 1/2012, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. n. 27/2012, che ha consentito libertà di apertura di ciascun esercizio farmaceutico, che può rimanere aperto oltre gli orari obbligatori.
L'aggiornamento della tariffa è dunque un incentivo senza cui le farmacie potrebbero decidere di non svolgere il servizio notturno perché poco redditizio: si deve allora tener conto di vari fattori, quali: a) il maggiore sacrificio economico sopportato per il servizio notturno dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata, b) l'importo della retribuzione dovuta al farmacista turnista, c) le spese accessorie necessarie per il mantenimento dell’apertura della farmacia nelle ore notturne. Per quanto concerne le farmacie rurali, secondo il TAR deve prendersi atto che esse si trovano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti e quindi, in virtù della loro collocazione in zone svantaggiate, svolgono un ruolo fondamentale per il SSN in quanto garantiscono la capillarità dell'assistenza farmaceutica. Il Collegio al proposito rammenta che nel previgente decreto del Ministro della sanità del 18 agosto 1993 erano stati previsti a favore delle farmacie appositi diritti per la dispensazione di medicinali durante i turni notturni stabiliti dalle autorità territoriali a “battenti chiusi” e “a chiamata”. Ne discende che il decreto del 2017 non ha fatto altro che ribadire le scelte già assunte in passato, prevedendo soltanto l’aggiornamento degli importi dei diritti dovuti alle farmacie rurali per il servizio espletato in orari disagevoli al fine di garantire il mantenimento di un esercizio farmaceutico in località rurali.
Ciò evidenziato in via generale, il TAR nello specifico osserva che l’aumento è congruo atteso che negli ultimi venticinque anni, nonostante la normativa prevedesse un aggiornamento con cadenza biennale, non era stata introdotta alcuna modifica, sebbene periodo 1994 – 2016 l’inflazione sia stata pari complessivamente al 49,014%. Il Ministero, peraltro, secondo il Collegio ha tenuto presente la variabile del costo del lavoro del farmacista, dandone esplicitamente atto nelle premesse al decreto, oltre che della rivalutazione monetaria.
In buona sostanza i meccanismi di maggiorazione del prezzo connessi ai parametri dell’orario e della correlata oscillazione dei costi del lavoro come pure della dislocazione territoriale sono funzionali alla capillare diffusione del servizio: senza di essi, non sarebbe possibile garantire il diritto alla salute e si verificherebbe la concentrazione nelle zone più affollate e negli orari più redditizi.
La sentenza non è stata appellata quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 9 marzo 2023
L'aumento ex D.M. 22 settembre 2017 dei diritti addizionali per la vendita al pubblico dei medicinali è legittimo perché garantisce l'utenza
I diritti addizionali stabiliti in aumento dal D.M. 22 settembre 2017 per la vendita al pubblico dei medicinali da parte delle farmacie urbane e rurali sono legittimi nel loro ammontare giacché assolvono alla funzione di assicurare la capillarità dell'assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – d.m. 22.9.2017 – aumento dei diritti addizionali – finalità di assicurare la migliore assistenza farmaceutica - legittimità
L'art. 9 del D.M. del 22 settembre 2017 stabilisce che per la dispensazione di uno o più medicinali per uso umano preparati industrialmente, delle formule magistrali e delle formule officinali nonché dei medicinali veterinari effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale, spetta un diritto addizionale di € 7,50 alle farmacie urbane e rurali non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate. Per la dispensazione dei suddetti farmaci, effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna, spetta un diritto addizionale di € 4,00 e tali diritti addizionali sono dovuti soltanto quando la farmacia effettua servizio a “battenti chiusi” o “a chiamata”.
Un'associazione propone ricorso al TAR sostenendo che il decreto del Ministero della Salute avrebbe aumentato gli importi dei diritti addizionali raddoppiandoli senza indicare i criteri che hanno guidato tale scelta. In particolare mancherebbero nel provvedimento criteri di modulazione tra l’ammontare del costo del lavoro notturno e l’aumento dei diritti addizionali che passano da € 3,87 ad € 7,50 e € 10,00 per le farmacie rurali.
Il TAR respinge il ricorso utilizzando un doppio ordine di considerazioni, di carattere generale e specifiche. Dal punto di vista generale indica che l’aggiornamento della tariffa in questione è intervenuto a distanza di quasi venticinque anni dall’adozione delle stesse; detto aggiornamento peraltro è stato effettuato dopo l’entrata in vigore dell’art. 11 comma 8 del d.l. n. 1/2012, convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. n. 27/2012, che ha consentito libertà di apertura di ciascun esercizio farmaceutico, che può rimanere aperto oltre gli orari obbligatori.
L'aggiornamento della tariffa è dunque un incentivo senza cui le farmacie potrebbero decidere di non svolgere il servizio notturno perché poco redditizio: si deve allora tener conto di vari fattori, quali: a) il maggiore sacrificio economico sopportato per il servizio notturno dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata, b) l'importo della retribuzione dovuta al farmacista turnista, c) le spese accessorie necessarie per il mantenimento dell’apertura della farmacia nelle ore notturne. Per quanto concerne le farmacie rurali, secondo il TAR deve prendersi atto che esse si trovano in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione fino a 5.000 abitanti e quindi, in virtù della loro collocazione in zone svantaggiate, svolgono un ruolo fondamentale per il SSN in quanto garantiscono la capillarità dell'assistenza farmaceutica. Il Collegio al proposito rammenta che nel previgente decreto del Ministro della sanità del 18 agosto 1993 erano stati previsti a favore delle farmacie appositi diritti per la dispensazione di medicinali durante i turni notturni stabiliti dalle autorità territoriali a “battenti chiusi” e “a chiamata”. Ne discende che il decreto del 2017 non ha fatto altro che ribadire le scelte già assunte in passato, prevedendo soltanto l’aggiornamento degli importi dei diritti dovuti alle farmacie rurali per il servizio espletato in orari disagevoli al fine di garantire il mantenimento di un esercizio farmaceutico in località rurali.
Ciò evidenziato in via generale, il TAR nello specifico osserva che l’aumento è congruo atteso che negli ultimi venticinque anni, nonostante la normativa prevedesse un aggiornamento con cadenza biennale, non era stata introdotta alcuna modifica, sebbene periodo 1994 – 2016 l’inflazione sia stata pari complessivamente al 49,014%. Il Ministero, peraltro, secondo il Collegio ha tenuto presente la variabile del costo del lavoro del farmacista, dandone esplicitamente atto nelle premesse al decreto, oltre che della rivalutazione monetaria.
In buona sostanza i meccanismi di maggiorazione del prezzo connessi ai parametri dell’orario e della correlata oscillazione dei costi del lavoro come pure della dislocazione territoriale sono funzionali alla capillare diffusione del servizio: senza di essi, non sarebbe possibile garantire il diritto alla salute e si verificherebbe la concentrazione nelle zone più affollate e negli orari più redditizi.
La sentenza non è stata appellata quindi è definitiva.
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