L'autorizzazione all'apertura della farmacia non richiede una specifica motivazione sull'idoneità della soluzione scelta
Il Comune, nel rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una sede gode di ampia discrezionalità e non è tenuto a motivare in merito al soddisfacimento dell'utenza in relazione alla localizzazione, né ad acquisire pareri da ASL e Ordine dei farmacisti
Massima
Farmacia – autorizzazione all'apertura – massima discrezionalità in relazione alla localizzazione – obbligo di motivazione in ordine all'idoneità della soluzione – non sussiste – obbligo di acquisizione di pareri da ASL ed Ordine dei farmacisti – non sussiste
Un titolare di farmacia impugna l'autorizzazione all'apertura di una farmacia sita in una zona limitrofa alla propria, deducendo che manca la motivazione riguardo all'idoneità della scelta effettuata, che non sono stati acquisiti i pareri di ASL ed Ordine, che è illogica l'allocazione della farmacia (evidentemente molto vicina alla propria).
Il Consiglio di Stato, però, con questa breve sentenza indica che l'atto con cui si rilascia l'autorizzazione all'apertura non necessita di alcuna specifica motivazione in merito all'idoneità della scelta effettuata, visto che i requisiti da osservare sono soltanto quelli della distanza dei duecento metri dalle altre farmacie e del rispetto dei confini della propria zona.
La richiesta di pareri ad Asl e Ordine, peraltro, è prescritta soltanto per il diverso procedimento relativo all'istituzione delle zone di competenza, mentre in sede di rilascio dell'autorizzazione all'apertura il Comune gode della più ampia discrezionalità e l'impugnazione è ammissibile soltanto per vizi di macroscopica irragionevolezza delle scelte effettuate.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 9 luglio 2024
L'autorizzazione all'apertura della farmacia non richiede una specifica motivazione sull'idoneità della soluzione scelta
Il Comune, nel rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una sede gode di ampia discrezionalità e non è tenuto a motivare in merito al soddisfacimento dell'utenza in relazione alla localizzazione, né ad acquisire pareri da ASL e Ordine dei farmacisti
Massima
Farmacia – autorizzazione all'apertura – massima discrezionalità in relazione alla localizzazione – obbligo di motivazione in ordine all'idoneità della soluzione – non sussiste – obbligo di acquisizione di pareri da ASL ed Ordine dei farmacisti – non sussiste
Un titolare di farmacia impugna l'autorizzazione all'apertura di una farmacia sita in una zona limitrofa alla propria, deducendo che manca la motivazione riguardo all'idoneità della scelta effettuata, che non sono stati acquisiti i pareri di ASL ed Ordine, che è illogica l'allocazione della farmacia (evidentemente molto vicina alla propria).
Il Consiglio di Stato, però, con questa breve sentenza indica che l'atto con cui si rilascia l'autorizzazione all'apertura non necessita di alcuna specifica motivazione in merito all'idoneità della scelta effettuata, visto che i requisiti da osservare sono soltanto quelli della distanza dei duecento metri dalle altre farmacie e del rispetto dei confini della propria zona.
La richiesta di pareri ad Asl e Ordine, peraltro, è prescritta soltanto per il diverso procedimento relativo all'istituzione delle zone di competenza, mentre in sede di rilascio dell'autorizzazione all'apertura il Comune gode della più ampia discrezionalità e l'impugnazione è ammissibile soltanto per vizi di macroscopica irragionevolezza delle scelte effettuate.
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