L'illegittima esclusione dall'interpello comporta il risarcimento danni solo se l'escluso ha pure impugnato l'assegnazione della sede ad altro concorrente
L'esclusione di un concorrente da un interpello, annullata dal Giudice amministrativo in quanto illegittima, non è condizione sufficiente per ottenere il risarcimento del danno se l'escluso non ha impugnato anche l'assegnazione ad altro concorrente della sede farmaceutica che non gli è stato possibile opzionare
Massima
Farmacia – concorso ordinario – esclusione dall'interpello – annullamento giurisdizionale – richiesta di risarcimento danni – omessa impugnazione dell'atto di assegnazione della sede ad altro concorrente – non spetta il risarcimento
Nel concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione bandito nella Regione Puglia nel 2009, viene effettuato un primo interpello per le diciassette sedi disponibili, cui partecipa un concorrente classificatosi al 43° posto della graduatoria; detto concorrente però non risulta assegnatario di alcuna delle sedi a disposizione.
Nel secondo interpello intervenuto nel 2012, per il quale si erano rese disponibili due sedi farmaceutiche, la Regione decide di non ammettere tutti quei concorrenti che avevano già espresso una preferenza nel primo interpello (come il ricorrente); le due sedi vengono dunque assegnate ad altri ed il concorrente (escluso) posizionato al 43° posto propone ricorso esclusivamente avverso l'atto con cui gli è stato negato il secondo interpello, senza proporne un altro avverso il successivo atto di assegnazione della sede farmaceutica.
A distanza di tempo dalla sua esclusione prima il TAR Bari (nel 2013) poi il Consiglio di Stato (nel 2016) dichiarano illegittimo l'atto regionale di esclusione, riconoscendo il diritto dei concorrenti esclusi (tra cui il ricorrente) a presentare istanza di assegnazione delle farmacie che si erano rese disponibili per il secondo interpello (rectius atto ricognitivo).
Essendo però tali sedi già state assegnate, il ricorrente si rivolge nuovamente al TAR per ottenere il risarcimento del danno, ma il TAR respinge il ricorso. In sede di appello anche il Consiglio di Stato ritiene non vi siano le condizioni per condannare la Regione al risarcimento in quanto non vi è nesso causale tra l'atto illegittimo di esclusione e il danno di cui si chiede il ristoro, ai sensi dell’articolo 30 comma 3 c.p.a., essendo stato tale nesso interrotto dalla mancata impugnazione della delibera di assegnazione della farmacia ad altro concorrente.
Il Collegio sul punto indica che la sentenza di annullamento dell'atto di esclusione non ha effetti diretti sul provvedimento di assegnazione della farmacia, che è atto conclusivo di un secondo procedimento ricognitivo autonomo dal primo e, quindi, non automaticamente caducato dalla sentenza di annullamento dell'atto di esclusione. La sentenza afferma che il ricorrente escluso avrebbe dovuto impugnare mediante motivi aggiunti anche l'atto di assegnazione della sede, e non limitarsi all'impugnazione del solo atto relativo alla propria esclusione.
La circostanza, poi, che pur essendo intervenuta la sentenza di annullamento dell'atto di esclusione nel luglio 2013, soltanto nel novembre 2015 il ricorrente avesse chiesto alla Regione di annullare in autotutela l'assegnazione, non consente secondo il Collegio di ritenere osservato l'obbligo inderogabile di diligenza che l'art. 30 comma 3 c.p.a. richiede come condizione per ottenere il risarcimento danni.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 28 novembre 2024
L'illegittima esclusione dall'interpello comporta il risarcimento danni solo se l'escluso ha pure impugnato l'assegnazione della sede ad altro concorrente
L'esclusione di un concorrente da un interpello, annullata dal Giudice amministrativo in quanto illegittima, non è condizione sufficiente per ottenere il risarcimento del danno se l'escluso non ha impugnato anche l'assegnazione ad altro concorrente della sede farmaceutica che non gli è stato possibile opzionare
Massima
Farmacia – concorso ordinario – esclusione dall'interpello – annullamento giurisdizionale – richiesta di risarcimento danni – omessa impugnazione dell'atto di assegnazione della sede ad altro concorrente – non spetta il risarcimento
Nel concorso ordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione bandito nella Regione Puglia nel 2009, viene effettuato un primo interpello per le diciassette sedi disponibili, cui partecipa un concorrente classificatosi al 43° posto della graduatoria; detto concorrente però non risulta assegnatario di alcuna delle sedi a disposizione.
Nel secondo interpello intervenuto nel 2012, per il quale si erano rese disponibili due sedi farmaceutiche, la Regione decide di non ammettere tutti quei concorrenti che avevano già espresso una preferenza nel primo interpello (come il ricorrente); le due sedi vengono dunque assegnate ad altri ed il concorrente (escluso) posizionato al 43° posto propone ricorso esclusivamente avverso l'atto con cui gli è stato negato il secondo interpello, senza proporne un altro avverso il successivo atto di assegnazione della sede farmaceutica.
A distanza di tempo dalla sua esclusione prima il TAR Bari (nel 2013) poi il Consiglio di Stato (nel 2016) dichiarano illegittimo l'atto regionale di esclusione, riconoscendo il diritto dei concorrenti esclusi (tra cui il ricorrente) a presentare istanza di assegnazione delle farmacie che si erano rese disponibili per il secondo interpello (rectius atto ricognitivo).
Essendo però tali sedi già state assegnate, il ricorrente si rivolge nuovamente al TAR per ottenere il risarcimento del danno, ma il TAR respinge il ricorso. In sede di appello anche il Consiglio di Stato ritiene non vi siano le condizioni per condannare la Regione al risarcimento in quanto non vi è nesso causale tra l'atto illegittimo di esclusione e il danno di cui si chiede il ristoro, ai sensi dell’articolo 30 comma 3 c.p.a., essendo stato tale nesso interrotto dalla mancata impugnazione della delibera di assegnazione della farmacia ad altro concorrente.
Il Collegio sul punto indica che la sentenza di annullamento dell'atto di esclusione non ha effetti diretti sul provvedimento di assegnazione della farmacia, che è atto conclusivo di un secondo procedimento ricognitivo autonomo dal primo e, quindi, non automaticamente caducato dalla sentenza di annullamento dell'atto di esclusione. La sentenza afferma che il ricorrente escluso avrebbe dovuto impugnare mediante motivi aggiunti anche l'atto di assegnazione della sede, e non limitarsi all'impugnazione del solo atto relativo alla propria esclusione.
La circostanza, poi, che pur essendo intervenuta la sentenza di annullamento dell'atto di esclusione nel luglio 2013, soltanto nel novembre 2015 il ricorrente avesse chiesto alla Regione di annullare in autotutela l'assegnazione, non consente secondo il Collegio di ritenere osservato l'obbligo inderogabile di diligenza che l'art. 30 comma 3 c.p.a. richiede come condizione per ottenere il risarcimento danni.
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