L’impugnativa della pianta organica che ridetermina le zone mediante ricorso collettivo dei titolari di farmacia è inammissibile per conflitto di interessi
Se una pluralità di titolari impugna mediante ricorso collettivo una pianta organica che non ha istituito una nuova sede, ma ha soltanto rideterminato le zone, il ricorso collettivo è inammissibile per conflitto di interessi atteso che gli interessi fatti valere non sono omogenei, ma si pongono gli uni in contrasto con gli altri.
L’inammissibilità del ricorso collettivo dei titolari di farmacia è ravvisabile anche qualora l’impugnativa in corso di causa venga circoscritta alle modifiche apportate ad una sola sede farmaceutica, giacché in tal caso è impossibile l’annullamento parziale di una pianta organica farmaceutica, non potendosi ammettere la sopravvivenza di un provvedimento “monco”
Massima
Farmacia – pianta organica - ricorso collettivo titolari – pluralità di interessi eterogenei – conflitto di interessi – inammissibilità
Farmacia – pianta organica – ricorso collettivo titolari – rideterminazione di unica zona - inammissibilità
L’interessante sentenza del TAR Potenza affronta la fattispecie dell’impugnativa, di una nuova pianta organica, proposta da una pluralità di titolari mediante il “pericoloso strumento” del ricorso collettivo.
Il ricorso collettivo, com’è noto, è un’eccezione alla regola generale secondo cui ogni azione meritevole di tutela va proposta dal singolo titolare con separata azione. Perché un ricorso possa essere proposto collettivamente, allora, occorre che vi sia assoluta identità di situazioni sostanziali e processuali tra tutti i ricorrenti al punto che le domande giudiziali devono essere assolutamente identiche nell’oggetto. Va da sé che ogniqualvolta non possa ravvisarsi identità di situazioni sostanziali e processuali e si individui una situazione di conflitto di interessi anche soltanto potenziale, il ricorso collettivo diventa un’arma a doppio taglio perché viene dichiarato inammissibile.
Se, allora, ad esempio, è ammissibile il ricorso collettivo dei titolari avverso una nuova pianta organica che contenga l’istituzione di una nuova sede, giacché è omogeneo e sovrapponibile l’interesse dei ricorrenti a che l’istituzione di tale nuova sede sia annullata, la stessa cosa non può dirsi quando una pianta organica si limiti a rideterminare le zone. In tal caso la posizione dei titolari che agiscono mediante ricorso collettivo è in logico conflitto di interessi, visto che le pretese di ognuno entrano in conflitto con quelle degli altri.
È il caso della sentenza in esame, con cui il TAR respinge per inammissibilità, determinata da conflitto di interessi, il ricorso collettivo proposto da alcuni titolari di farmacia avverso la nuova pianta organica, che aveva rideterminato le zone di competenza.
Il Giudice conferma che, essendo i ricorrenti tutti titolari di farmacie site nel territorio comunale, nel proporre ricorso collettivo ciascuno si trova in situazione di concorrenzialità rispetto agli altri essendo ognuno avvantaggiato (a scapito degli altri) da una diversa zonizzazione. Secondo il TAR è dunque impossibile già solo per questo escludere una situazione di conflitto di interessi potenziale. Nel merito, poi, il TAR ravvisa non soltanto una situazione concreta di conflitto di interessi, ma anche una carenza di specificazione ed individuazione dell’interesse fatto valere da ognuno dei ricorrenti, con l’effetto che diventa impossibile verificare l’omogeneità dei concreti e personali interessi di tutti i ricorrenti.
Anche il tentativo dei ricorrenti in corso di giudizio di circoscrivere l’impugnativa alle sole modifiche apportate dalla pianta organica alla zona di un’unica farmacia controinteressata, in maniera da eliminare ogni ipotesi di conflitto di interessi interno (tentativo ritenuto comunque dal TAR processualmente inammissibile) non è suscettibile di sortire un effetto favorevole, visto che in tal caso il TAR giudica ugualmente inammissibile il ricorso, atteso che non può chiedersi l’annullamento parziale di una pianta organica, con l’effetto di determinare in tal caso un atto “monco”, che dovrebbe essere integrato nella parte annullata dalle prescrizioni della precedente pianta organica, determinando così un inaccettabile “patchwork” amministrativo.
Nella parte finale, tuttavia, la sentenza non appare condivisibile. Nel fornire ulteriori argomentazioni a favore dell’inammissibilità del ricorso, procede ad esaminare lo stesso da un’altra angolazione e conclude che, avendo la pianta organica modificato la zona della farmacia di cui la controinteressata è titolare e non avendo quest’ultima chiesto un trasferimento all’interno della propria zona così come rideterminata, il ricorso è pure inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Tale tesi però non convince, poiché come è noto è viceversa ammissibile il ricorso del titolare che abbia visto ridurre la propria zona a vantaggio di quella del farmacista confinante, in quanto ciò gli determina una riduzione delle possibilità di trasferimento della farmacia di cui è titolare all’interno della propria zona.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Potenza/sentenza del 29 gennaio 2024
L’impugnativa della pianta organica che ridetermina le zone mediante ricorso collettivo dei titolari di farmacia è inammissibile per conflitto di interessi
Se una pluralità di titolari impugna mediante ricorso collettivo una pianta organica che non ha istituito una nuova sede, ma ha soltanto rideterminato le zone, il ricorso collettivo è inammissibile per conflitto di interessi atteso che gli interessi fatti valere non sono omogenei, ma si pongono gli uni in contrasto con gli altri.
L’inammissibilità del ricorso collettivo dei titolari di farmacia è ravvisabile anche qualora l’impugnativa in corso di causa venga circoscritta alle modifiche apportate ad una sola sede farmaceutica, giacché in tal caso è impossibile l’annullamento parziale di una pianta organica farmaceutica, non potendosi ammettere la sopravvivenza di un provvedimento “monco”
Massima
Farmacia – pianta organica - ricorso collettivo titolari – pluralità di interessi eterogenei – conflitto di interessi – inammissibilità
Farmacia – pianta organica – ricorso collettivo titolari – rideterminazione di unica zona - inammissibilità
L’interessante sentenza del TAR Potenza affronta la fattispecie dell’impugnativa, di una nuova pianta organica, proposta da una pluralità di titolari mediante il “pericoloso strumento” del ricorso collettivo.
Il ricorso collettivo, com’è noto, è un’eccezione alla regola generale secondo cui ogni azione meritevole di tutela va proposta dal singolo titolare con separata azione. Perché un ricorso possa essere proposto collettivamente, allora, occorre che vi sia assoluta identità di situazioni sostanziali e processuali tra tutti i ricorrenti al punto che le domande giudiziali devono essere assolutamente identiche nell’oggetto. Va da sé che ogniqualvolta non possa ravvisarsi identità di situazioni sostanziali e processuali e si individui una situazione di conflitto di interessi anche soltanto potenziale, il ricorso collettivo diventa un’arma a doppio taglio perché viene dichiarato inammissibile.
Se, allora, ad esempio, è ammissibile il ricorso collettivo dei titolari avverso una nuova pianta organica che contenga l’istituzione di una nuova sede, giacché è omogeneo e sovrapponibile l’interesse dei ricorrenti a che l’istituzione di tale nuova sede sia annullata, la stessa cosa non può dirsi quando una pianta organica si limiti a rideterminare le zone. In tal caso la posizione dei titolari che agiscono mediante ricorso collettivo è in logico conflitto di interessi, visto che le pretese di ognuno entrano in conflitto con quelle degli altri.
È il caso della sentenza in esame, con cui il TAR respinge per inammissibilità, determinata da conflitto di interessi, il ricorso collettivo proposto da alcuni titolari di farmacia avverso la nuova pianta organica, che aveva rideterminato le zone di competenza.
Il Giudice conferma che, essendo i ricorrenti tutti titolari di farmacie site nel territorio comunale, nel proporre ricorso collettivo ciascuno si trova in situazione di concorrenzialità rispetto agli altri essendo ognuno avvantaggiato (a scapito degli altri) da una diversa zonizzazione. Secondo il TAR è dunque impossibile già solo per questo escludere una situazione di conflitto di interessi potenziale. Nel merito, poi, il TAR ravvisa non soltanto una situazione concreta di conflitto di interessi, ma anche una carenza di specificazione ed individuazione dell’interesse fatto valere da ognuno dei ricorrenti, con l’effetto che diventa impossibile verificare l’omogeneità dei concreti e personali interessi di tutti i ricorrenti.
Anche il tentativo dei ricorrenti in corso di giudizio di circoscrivere l’impugnativa alle sole modifiche apportate dalla pianta organica alla zona di un’unica farmacia controinteressata, in maniera da eliminare ogni ipotesi di conflitto di interessi interno (tentativo ritenuto comunque dal TAR processualmente inammissibile) non è suscettibile di sortire un effetto favorevole, visto che in tal caso il TAR giudica ugualmente inammissibile il ricorso, atteso che non può chiedersi l’annullamento parziale di una pianta organica, con l’effetto di determinare in tal caso un atto “monco”, che dovrebbe essere integrato nella parte annullata dalle prescrizioni della precedente pianta organica, determinando così un inaccettabile “patchwork” amministrativo.
Nella parte finale, tuttavia, la sentenza non appare condivisibile. Nel fornire ulteriori argomentazioni a favore dell’inammissibilità del ricorso, procede ad esaminare lo stesso da un’altra angolazione e conclude che, avendo la pianta organica modificato la zona della farmacia di cui la controinteressata è titolare e non avendo quest’ultima chiesto un trasferimento all’interno della propria zona così come rideterminata, il ricorso è pure inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Tale tesi però non convince, poiché come è noto è viceversa ammissibile il ricorso del titolare che abbia visto ridurre la propria zona a vantaggio di quella del farmacista confinante, in quanto ciò gli determina una riduzione delle possibilità di trasferimento della farmacia di cui è titolare all’interno della propria zona.
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