L'istanza di riperimetrazione della sede vinta a concorso non giustifica l'inerzia e la mancata apertura della farmacia: la decadenza è atto dovuto
La mancata costituzione della società tra gli associati vincitori, il mancato pagamento della tassa di concessione e l'inerzia nell'apertura della farmacia producono la decadenza dall'assegnazione, non avendo alcun rilievo il fatto che i vincitori avessero prodotto un'istanza per ottenere la riperimetrazione della sede
Massima
Farmacia – concorso – assegnazione – mancata costituzione della società tra i vincitori – omesso pagamento della tassa di concessione – mancata apertura della farmacia – decadenza – istanza dei vincitori per ottenere la riperimetrazione della sede - irrilevanza
In questa interessante pronuncia cautelare il TAR L'Aquila, pur nella sinteticità delle argomentazioni, traccia le coordinate da applicarsi nei casi in cui, ottenuta l'assegnazione della sede, decorra inutilmente il termine dei 180 giorni entro i quali aprire la farmacia.
Le assegnatarie, in questa vicenda, omettono di costituire la società per la gestione della farmacia, non pagano la tassa di concessione e rimangono così inerti, inoltrando al Comune un'istanza per la riperimetrazione della sede ottenuta e, poi, impugnando dinanzi al TAR sia il silenzio serbato dal Comune sulla detta istanza che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, adottato dalla Regione, per mancata apertura della sede nel termine suddetto.
Il TAR respinge però l'istanza cautelare connessa al ricorso sottolineando che non esiste alcun obbligo per il Comune di provvedere riguardo ad un'istanza di riperimetrazione di una sede, essendo viceversa stabilito dalla legge l'obbligo di revisionare la pianta organica farmaceutica nei tempi indicati dalla normativa. La nota di un tecnico inviata dalle assegnatarie al Comune, quindi, non dà loro alcun titolo per rimanere inerti, né tantomeno obbliga il Comune a riscontrare la detta nota, anche alla luce del fatto che un conto è il quorum istitutivo di 3.300 abitanti, altro è il bacino degli utenti delle farmacie, che è sganciato da tale parametro numerico.
Secondo il TAR l'istanza per cui si agisce in giudizio, più che una richiesta di riperimetrazione appare, in realtà, una richiesta di proroga del termine di apertura rivolto alla Regione, motivata dalla necessità di modificare la zona assegnata, sennonché le assegnatarie non hanno costituito l'associazione, hanno omesso di pagare la tassa di concessione e non hanno acquisito la classificazione della sede vinta, in tal modo non dimostrando la diligenza dovuta ed incorrendo nella giusta decadenza.
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR L'Aquila/ordinanza del 24 febbraio 2023
L'istanza di riperimetrazione della sede vinta a concorso non giustifica l'inerzia e la mancata apertura della farmacia: la decadenza è atto dovuto
La mancata costituzione della società tra gli associati vincitori, il mancato pagamento della tassa di concessione e l'inerzia nell'apertura della farmacia producono la decadenza dall'assegnazione, non avendo alcun rilievo il fatto che i vincitori avessero prodotto un'istanza per ottenere la riperimetrazione della sede
Massima
Farmacia – concorso – assegnazione – mancata costituzione della società tra i vincitori – omesso pagamento della tassa di concessione – mancata apertura della farmacia – decadenza – istanza dei vincitori per ottenere la riperimetrazione della sede - irrilevanza
In questa interessante pronuncia cautelare il TAR L'Aquila, pur nella sinteticità delle argomentazioni, traccia le coordinate da applicarsi nei casi in cui, ottenuta l'assegnazione della sede, decorra inutilmente il termine dei 180 giorni entro i quali aprire la farmacia.
Le assegnatarie, in questa vicenda, omettono di costituire la società per la gestione della farmacia, non pagano la tassa di concessione e rimangono così inerti, inoltrando al Comune un'istanza per la riperimetrazione della sede ottenuta e, poi, impugnando dinanzi al TAR sia il silenzio serbato dal Comune sulla detta istanza che il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, adottato dalla Regione, per mancata apertura della sede nel termine suddetto.
Il TAR respinge però l'istanza cautelare connessa al ricorso sottolineando che non esiste alcun obbligo per il Comune di provvedere riguardo ad un'istanza di riperimetrazione di una sede, essendo viceversa stabilito dalla legge l'obbligo di revisionare la pianta organica farmaceutica nei tempi indicati dalla normativa. La nota di un tecnico inviata dalle assegnatarie al Comune, quindi, non dà loro alcun titolo per rimanere inerti, né tantomeno obbliga il Comune a riscontrare la detta nota, anche alla luce del fatto che un conto è il quorum istitutivo di 3.300 abitanti, altro è il bacino degli utenti delle farmacie, che è sganciato da tale parametro numerico.
Secondo il TAR l'istanza per cui si agisce in giudizio, più che una richiesta di riperimetrazione appare, in realtà, una richiesta di proroga del termine di apertura rivolto alla Regione, motivata dalla necessità di modificare la zona assegnata, sennonché le assegnatarie non hanno costituito l'associazione, hanno omesso di pagare la tassa di concessione e non hanno acquisito la classificazione della sede vinta, in tal modo non dimostrando la diligenza dovuta ed incorrendo nella giusta decadenza.
N.B. L'ordinanza del TAR L'Aquila è stata confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 5 giugno 2023.
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