Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 19 agosto 2024
L'istanza di risarcimento dei danni per ritardata approvazione della modifica della pianta organica va rigettata se non è fornita la prova del danno
La richiesta di risarcimento del danno da parte di un farmacista, a seguito dell'approvazione di una pianta organica modificativa delle zone intervenuta dopo quasi cinquant'anni (al punto che per lungo tempo una parte consistente del nuovo abitato non è stata oggetto di perimetrazione), va rigettata se non è fornita la prova del danno
Massima
Farmacia – mancata modifica della pianta organica per cinquant'anni – nascita di nuovi insediamenti abitativi non assegnati ad alcuna sede – impossibilità di trasferimento da parte di un titolare – richiesta di risarcimento danni – mancata prova del danno - reiezione
Un Comune per circa cinquant'anni conferma la pianta organica risalente agli anni '70, al punto che una parte consistente del territorio abitato, sviluppatasi negli ultimi decenni, rimane priva di perimetrazione ai fini della divisione in zone. Un titolare di farmacia, al proposito, chiede il trasferimento della propria sede in detta zona ma non lo ottiene, anche in ragione delle susseguitesi conferme delle piante organiche precedenti e, in ultimo del decentramento in quella zona ottenuto da altro titolare
A seguito di una serie di ricorsi, conclusi in primo grado con la declaratoria di improcedibilità per l'approvazione di una nuova pianta organica nel 2023 (che ha finalmente modificato i confini rimasti “bloccati” per decenni) il farmacista insiste, in sede di appello, per la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che esso è ingiusto giacché la mancata ridefinizione di nuovi e più adeguati confini circoscrizionali (che tenessero conto dell’assetto demografico, topografico e socio/economico del Comune) gli ha impedito per anni di scegliere, all’interno di tali confini, il luogo ove allocare la propria farmacia e di evitare che, entro gli stessi confini, potessero insediarsi altri farmacisti.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, tuttavia, respinge la riproposta domanda di risarcimento del danno, non avendo il ricorrente dedotto alcuno specifico danno, né sotto forma di danno emergente, né di lucro cessante, direttamente conseguente alla ritardata revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, avendo dedotto soltanto un generico pregiudizio non probatoriamente supportato; il Consiglio di giustizia Amministrativa rileva altresì che non è possibile liquidare il danno in via equitativa, non essendo stato provato l’an della pretesa risarcitoria.
Tale sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale secondo cui è assolutamente necessario in giudizio comprovare il danno subito ai fini dell'accoglimento della relativa istanza di risarcimento: sul punto, infatti, il Consiglio di Stato, nella sentenza del 28 maggio 2024 (vedi in questa rivista) relativamente all'impossibilità di apertura di una sede ha accolto la richiesta di risarcimento danni proprio in virtù del comprovato (in giudizio) danno emergente, applicando, ai fini del lucro cessante, il criterio della commisurazione al reddito di esercizi farmaceutici similari.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 19 agosto 2024
L'istanza di risarcimento dei danni per ritardata approvazione della modifica della pianta organica va rigettata se non è fornita la prova del danno
La richiesta di risarcimento del danno da parte di un farmacista, a seguito dell'approvazione di una pianta organica modificativa delle zone intervenuta dopo quasi cinquant'anni (al punto che per lungo tempo una parte consistente del nuovo abitato non è stata oggetto di perimetrazione), va rigettata se non è fornita la prova del danno
Massima
Farmacia – mancata modifica della pianta organica per cinquant'anni – nascita di nuovi insediamenti abitativi non assegnati ad alcuna sede – impossibilità di trasferimento da parte di un titolare – richiesta di risarcimento danni – mancata prova del danno - reiezione
Un Comune per circa cinquant'anni conferma la pianta organica risalente agli anni '70, al punto che una parte consistente del territorio abitato, sviluppatasi negli ultimi decenni, rimane priva di perimetrazione ai fini della divisione in zone. Un titolare di farmacia, al proposito, chiede il trasferimento della propria sede in detta zona ma non lo ottiene, anche in ragione delle susseguitesi conferme delle piante organiche precedenti e, in ultimo del decentramento in quella zona ottenuto da altro titolare
A seguito di una serie di ricorsi, conclusi in primo grado con la declaratoria di improcedibilità per l'approvazione di una nuova pianta organica nel 2023 (che ha finalmente modificato i confini rimasti “bloccati” per decenni) il farmacista insiste, in sede di appello, per la richiesta di risarcimento del danno, ritenendo che esso è ingiusto giacché la mancata ridefinizione di nuovi e più adeguati confini circoscrizionali (che tenessero conto dell’assetto demografico, topografico e socio/economico del Comune) gli ha impedito per anni di scegliere, all’interno di tali confini, il luogo ove allocare la propria farmacia e di evitare che, entro gli stessi confini, potessero insediarsi altri farmacisti.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, tuttavia, respinge la riproposta domanda di risarcimento del danno, non avendo il ricorrente dedotto alcuno specifico danno, né sotto forma di danno emergente, né di lucro cessante, direttamente conseguente alla ritardata revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, avendo dedotto soltanto un generico pregiudizio non probatoriamente supportato; il Consiglio di giustizia Amministrativa rileva altresì che non è possibile liquidare il danno in via equitativa, non essendo stato provato l’an della pretesa risarcitoria.
Tale sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale secondo cui è assolutamente necessario in giudizio comprovare il danno subito ai fini dell'accoglimento della relativa istanza di risarcimento: sul punto, infatti, il Consiglio di Stato, nella sentenza del 28 maggio 2024 (vedi in questa rivista) relativamente all'impossibilità di apertura di una sede ha accolto la richiesta di risarcimento danni proprio in virtù del comprovato (in giudizio) danno emergente, applicando, ai fini del lucro cessante, il criterio della commisurazione al reddito di esercizi farmaceutici similari.
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