L'istanza di trasferimento esterno di una farmacia può essere accolta senza attendere il procedimento di revisione della pianta organica
L'istanza di trasferimento della farmacia, se presentata da un titolare prima dell'avvio del procedimento di revisione della pianta organica, va esaminata e, nel caso, accolta, senza attendere il preventivo atto di revisione biennale della pianta organica, trattandosi di due procedimenti autonomi e non sovrapponibili
Massima
Farmacia – istanza di trasferimento – rilascio di autorizzazione prima dell'approvazione della pianta organica farmaceutica - rilevanza della precedenza temporale della presentazione dell'istanza su quella dell'avvio del procedimento di revisione - legittimità
Il TAR Palermo pubblica una sentenza estremamente interessante in quanto stabilisce un principio che assicura più ampie possibilità decisionali sia ai titolari di farmacia, che alle Amministrazioni.
Secondo il Collegio, infatti, in presenza di un'istanza di trasferimento/decentramento di farmacia al di fuori della propria zona, in un contesto poco servito, il Comune può autorizzare lo spostamento senza attendere il procedimento rituale per la ridefinizione delle zone e, cioè, la revisione della pianta organica. Quanto stabilito dal TAR ha ancora più pregnanza ove si consideri che l'autorizzazione al trasferimento, nel caso che ci riguarda, è stata rilasciata dal Comune il 28 ottobre 2022, quindi a pochissime settimane dalla scadenza del termine di legge per l'approvazione della nuova pianta organica farmaceutica, adempimento che, com'è noto, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 va effettuato entro il dicembre dell'anno pari.
Il Collegio al proposito afferma che i due provvedimenti (autorizzazione al trasferimento/decentramento e revisione della pianta organica) sono distinti ed autonomi tra loro, non sovrapponibili; il primo, infatti, attiene ad un procedimento speciale ed ha natura individuale, mentre il secondo è un atto di pianificazione localizzativa generale.
Da ciò, secondo la sentenza, discende che il Comune può autorizzare il trasferimento di una farmacia al di fuori della zona di competenza senza dover attendere l'adozione della revisione della pianta organica; la redistribuzione delle farmacie sul territorio può verificarsi infatti anche mediante singoli atti autorizzativi al trasferimento che prescindino dalla revisione biennale di carattere generale che, quando adottata, dovrà tener conto anche di tali intervenuti spostamenti.
L'autonomia dei due procedimenti e la loro differente natura, in buona sostanza,secondo il Collegio non consentono di costruire alcun rapporto di pregiudizialità o di dipendenza, al punto che persino nel corso del procedimento di revisione della pianta organica (e prima della sua conclusione) il Comune può autorizzare il trasferimento/decentramento di una farmacia in una zona diversa; ciò che conta è infatti il criterio cronologico dell'avvio del procedimento: se l'istanza per il trasferimento è stata presentata prima dell'avvio del procedimento di revisione, il Comune può autorizzare lo spostamento della farmacia anche a distanza di pochissime settimane dalla scadenza del termine ex lege per la conclusione del procedimento revisionale (come è avvenuto nel caso di specie).
La sentenza sostiene che il procedimento di trasferimento/decentramento è infatti caratterizzato da estrema snellezza ed è uno “strumento celere” che perderebbe tali sue caratteristiche ove si ritenesse di assoggettare l'accoglimento delle relative istanze soltanto all'interno del procedimento di revisione della pianta organica, che ha tempi più lunghi di conclusione, peraltro pure ancorati alle scadenze biennali previste dalla legge.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza del 9 dicembre 2024
L'istanza di trasferimento esterno di una farmacia può essere accolta senza attendere il procedimento di revisione della pianta organica
L'istanza di trasferimento della farmacia, se presentata da un titolare prima dell'avvio del procedimento di revisione della pianta organica, va esaminata e, nel caso, accolta, senza attendere il preventivo atto di revisione biennale della pianta organica, trattandosi di due procedimenti autonomi e non sovrapponibili
Massima
Farmacia – istanza di trasferimento – rilascio di autorizzazione prima dell'approvazione della pianta organica farmaceutica - rilevanza della precedenza temporale della presentazione dell'istanza su quella dell'avvio del procedimento di revisione - legittimità
Il TAR Palermo pubblica una sentenza estremamente interessante in quanto stabilisce un principio che assicura più ampie possibilità decisionali sia ai titolari di farmacia, che alle Amministrazioni.
Secondo il Collegio, infatti, in presenza di un'istanza di trasferimento/decentramento di farmacia al di fuori della propria zona, in un contesto poco servito, il Comune può autorizzare lo spostamento senza attendere il procedimento rituale per la ridefinizione delle zone e, cioè, la revisione della pianta organica. Quanto stabilito dal TAR ha ancora più pregnanza ove si consideri che l'autorizzazione al trasferimento, nel caso che ci riguarda, è stata rilasciata dal Comune il 28 ottobre 2022, quindi a pochissime settimane dalla scadenza del termine di legge per l'approvazione della nuova pianta organica farmaceutica, adempimento che, com'è noto, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 va effettuato entro il dicembre dell'anno pari.
Il Collegio al proposito afferma che i due provvedimenti (autorizzazione al trasferimento/decentramento e revisione della pianta organica) sono distinti ed autonomi tra loro, non sovrapponibili; il primo, infatti, attiene ad un procedimento speciale ed ha natura individuale, mentre il secondo è un atto di pianificazione localizzativa generale.
Da ciò, secondo la sentenza, discende che il Comune può autorizzare il trasferimento di una farmacia al di fuori della zona di competenza senza dover attendere l'adozione della revisione della pianta organica; la redistribuzione delle farmacie sul territorio può verificarsi infatti anche mediante singoli atti autorizzativi al trasferimento che prescindino dalla revisione biennale di carattere generale che, quando adottata, dovrà tener conto anche di tali intervenuti spostamenti.
L'autonomia dei due procedimenti e la loro differente natura, in buona sostanza,secondo il Collegio non consentono di costruire alcun rapporto di pregiudizialità o di dipendenza, al punto che persino nel corso del procedimento di revisione della pianta organica (e prima della sua conclusione) il Comune può autorizzare il trasferimento/decentramento di una farmacia in una zona diversa; ciò che conta è infatti il criterio cronologico dell'avvio del procedimento: se l'istanza per il trasferimento è stata presentata prima dell'avvio del procedimento di revisione, il Comune può autorizzare lo spostamento della farmacia anche a distanza di pochissime settimane dalla scadenza del termine ex lege per la conclusione del procedimento revisionale (come è avvenuto nel caso di specie).
La sentenza sostiene che il procedimento di trasferimento/decentramento è infatti caratterizzato da estrema snellezza ed è uno “strumento celere” che perderebbe tali sue caratteristiche ove si ritenesse di assoggettare l'accoglimento delle relative istanze soltanto all'interno del procedimento di revisione della pianta organica, che ha tempi più lunghi di conclusione, peraltro pure ancorati alle scadenze biennali previste dalla legge.
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