L'obbligo del Comune di adottare la pianta organica e di decidere sul trasferimento di sede ad istanza di parte
Va accolto il ricorso contro il silenzio del Comune che, invitato ad adottare la nuova pianta organica ed a trasferire la sede di un titolare, sia rimasto inerte, limitandosi a dichiarare in giudizio di aver tempo fino al 31 dicembre 2024
Massima
Farmacia – istanza per l'adozione di nuova pianta organica e trasferimento di sede – silenzio inadempimento del Comune – ricorso – impegno generico del Comune ad adottare gli atti entro il 31 dicembre - obbligo di provvedere alla revisione ed al trasferimento - fondatezza
Un titolare di farmacia chiede formalmente al Comune di adottare una nuova pianta organica con la quale procedere a trasferire la propria sede giacché l'espansione degli abitanti per la quale fu istituita non vi è stata negli anni ed, anzi, è pure diminuita.
Il Comune rimane inerte, sicché il farmacista ricorre al TAR. Nel corso del giudizio il Comune fa pervenire una nota con la quale assume l'impegno ad adottare una pianta organica entro il 31 dicembre 2024, al che il TAR adotta un'ordinanza con cui assegna un termine alle parti per deposito di memoria in merito alla possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché però il titolare ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, il TAR decide di pronunciarsi nel merito e lo accoglie, intimando al Comune di adottare entro il termine di legge del 31 dicembre 2024 la nuova pianta organica mediante provvedimento “motivato”.
Per quanto attiene alla richiesta di trasferimento della sede, espressa dal titolare, il TAR ordina al Comune di provvedere su tale domanda a valle dell’avvenuta revisione e tenuto conto di essa, e comunque non oltre il termine di trenta giorni dall’adozione dell’atto di revisione della pianta organica.
Tale ultima decisione appare un aggravio procedimentale, visto che il trasferimento della sede può avvenire anche mediante revisione della pianta organica.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 23 luglio 2024
L'obbligo del Comune di adottare la pianta organica e di decidere sul trasferimento di sede ad istanza di parte
Va accolto il ricorso contro il silenzio del Comune che, invitato ad adottare la nuova pianta organica ed a trasferire la sede di un titolare, sia rimasto inerte, limitandosi a dichiarare in giudizio di aver tempo fino al 31 dicembre 2024
Massima
Farmacia – istanza per l'adozione di nuova pianta organica e trasferimento di sede – silenzio inadempimento del Comune – ricorso – impegno generico del Comune ad adottare gli atti entro il 31 dicembre - obbligo di provvedere alla revisione ed al trasferimento - fondatezza
Un titolare di farmacia chiede formalmente al Comune di adottare una nuova pianta organica con la quale procedere a trasferire la propria sede giacché l'espansione degli abitanti per la quale fu istituita non vi è stata negli anni ed, anzi, è pure diminuita.
Il Comune rimane inerte, sicché il farmacista ricorre al TAR. Nel corso del giudizio il Comune fa pervenire una nota con la quale assume l'impegno ad adottare una pianta organica entro il 31 dicembre 2024, al che il TAR adotta un'ordinanza con cui assegna un termine alle parti per deposito di memoria in merito alla possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché però il titolare ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, il TAR decide di pronunciarsi nel merito e lo accoglie, intimando al Comune di adottare entro il termine di legge del 31 dicembre 2024 la nuova pianta organica mediante provvedimento “motivato”.
Per quanto attiene alla richiesta di trasferimento della sede, espressa dal titolare, il TAR ordina al Comune di provvedere su tale domanda a valle dell’avvenuta revisione e tenuto conto di essa, e comunque non oltre il termine di trenta giorni dall’adozione dell’atto di revisione della pianta organica.
Tale ultima decisione appare un aggravio procedimentale, visto che il trasferimento della sede può avvenire anche mediante revisione della pianta organica.
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