L'Ordine provinciale dei farmacisti è legittimato ad impugnare l'atto con cui la Regione riduce il numero delle farmacie poste a concorso
Va riconosciuta all'Ordine dei farmacisti la legittimazione ad agire contro la determina regionale che, in contrasto con la pianta organica legittima, riduce le sedi farmaceutiche poste a concorso.
In presenza di una prescrizione regionale secondo cui dopo l'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso non è più possibile ridurre il numero delle sedi disponibili, è illegittimo l'atto regionale con cui è eliminata una farmacia a fronte dell'avvenuta approvazione della graduatoria.
Massima
Farmacia – concorso – atto regionale di riduzione delle sedi disponibili per l'assegnazione – impugnazione dell'Ordine dei farmacisti provinciale – legittimazione in quanto ente esponenziale
Farmacia – concorso – disposizione regionale di immodificabilità del numero delle sedi poste a concorso ove sia intervenuta l'approvazione della graduatoria – determina regionale di riduzione del numero successiva all'approvazione della graduatoria – illegittimità
L'approvazione della pianta organica del Comune di Caserta ha avuto un iter tormentatissimo nel tempo, scandito da plurimi provvedimenti cautelari di sospensione e/o annullamenti giurisdizionali, con adozione di nuovi atti, pure a loro volta sospesi e/o annullati.
Nel turbinio delle decisioni amministrative e delle pronunce giurisdizionali che si sono susseguite, di cui è in questa sede superfluo effettuare la ricognizione, vi è al momento quest'ultima sentenza, che presenta interessanti profili di riflessione.
A seguito dell'adozione dell'ennesima pianta organica comunale con cui viene ridotto di una farmacia il numero delle sedi previste, la Regione con propria determina dà seguito alla decisione del Comune ed espunge una sede da quelle poste a concorso.
Sennonché la delibera comunale era in precedenza già stata sospesa dal TAR (tra gli altri motivi per la mancata richiesta del parere obbligatorio all'Ordine provinciale dei farmacisti) e la graduatoria dei vincitori del concorso regionale era già stata approvata. Tale seconda circostanza è di tutto rilievo ove si consideri che la stessa Regione con propria disposizione aveva in precedenza stabilito che il numero delle sedi disponibili sarebbe rimasto immutato una volta che fosse stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso.
Non soltanto quindi vi è un problema di sussistenza dei presupposti per l'espunzione della sede in punto di fatto (la delibera comunale era già stata sospesa in sede giurisdizionale e quindi non poteva produrre effetti), ma anche in punto di diritto (una precedente disposizione regionale escludeva ogni possibilità di espunzione di sedi una volta approvata la graduatoria).
Ad impugnare la determina regionale di espunzione è allora l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, il cui ricorso viene accolto dal TAR, che ne riconosce la legittimazione ad agire.
Sotto un primo profilo il Collegio stabilisce che, avendo nell'iter di approvazione della pianta organica il Comune omesso di richiedere il parere all'Ordine, quest'ultimo ha legittimazione ad agire contro l'atto dirigenziale regionale che dà seguito alla pianta organica comunale illegittima (peraltro già sospesa in sede giurisdizionale).
Sotto un secondo profilo la sentenza afferma che l'Ordine è ente esponenziale dei diritti e degli interessi della categoria professionale composta da farmacisti titolari e non titolari, sicché è “altresì interessato al legittimo svolgimento della procedura concorsuale per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche nel cui contesto l’atto impugnato si inserisce, la quale postula la legittima previsione delle sedi poste a concorso, senza che venga compromesso l’interesse dei vincitori di concorso per effetto della illegittima compressione del numero e della composizione delle sedi da assegnare, per converso attuata dall’atto impugnato”.
Su tale affermazione, tuttavia, può sorgere un dubbio.
Come è noto, infatti, gli enti esponenziali degli interessi degli appartenenti ad una categoria professionale sono legittimati a proporre ricorsi nei soli casi in cui non sussiste conflitto di interessi tra i propri iscritti. Nel caso di specie però, controvertendosi sulla soppressione di una farmacia già istituita, il che determina il “riespandimento” della zona del farmacista titolare limitrofo (ovvero dei farmacisti titolari limitrofi) ne discende che quest'ultimo (o questi ultimi) hanno interesse a che l'atto di soppressione rimanga valido ed efficace, ponendosi in conflitto di interessi con i farmacisti pure iscritti all'Ordine partecipanti al concorso che, invece, aspirano ad un numero maggiore di sedi disponibili. Ciò è tanto vero ove si consideri che i farmacisti titolari la cui zona si è riespansa a seguito dell'atto di soppressione ed espunzione della sede farmaceutica sono certamente controinteressati cui andrebbe notificato il ricorso a pena di inammissibilità.
Per quanto concerne invece il fatto che la determina regionale di espunzione sia successiva all'approvazione della graduatoria dei vincitori, il Collegio ne sottolinea l'illegittimità richiamando una precedente disposizione contenuta in una nota della Regione Campania secondo cui “l’elenco delle sedi farmaceutiche bandito non potrà più essere oggetto di modificazioni, non essendo più possibile la soppressione di sedi una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori di concorso”; tale precedente disposizione precisava peraltro al riguardo che l’eventuale rilevazione di decremento demografico tale da far venir meno il quorum sarebbe stata rilevante soltanto laddove in merito a tanto vi fosse l'esito favorevole di un contenzioso.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 30 novembre 2023
L'Ordine provinciale dei farmacisti è legittimato ad impugnare l'atto con cui la Regione riduce il numero delle farmacie poste a concorso
Va riconosciuta all'Ordine dei farmacisti la legittimazione ad agire contro la determina regionale che, in contrasto con la pianta organica legittima, riduce le sedi farmaceutiche poste a concorso.
In presenza di una prescrizione regionale secondo cui dopo l'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso non è più possibile ridurre il numero delle sedi disponibili, è illegittimo l'atto regionale con cui è eliminata una farmacia a fronte dell'avvenuta approvazione della graduatoria.
Massima
Farmacia – concorso – atto regionale di riduzione delle sedi disponibili per l'assegnazione – impugnazione dell'Ordine dei farmacisti provinciale – legittimazione in quanto ente esponenziale
Farmacia – concorso – disposizione regionale di immodificabilità del numero delle sedi poste a concorso ove sia intervenuta l'approvazione della graduatoria – determina regionale di riduzione del numero successiva all'approvazione della graduatoria – illegittimità
L'approvazione della pianta organica del Comune di Caserta ha avuto un iter tormentatissimo nel tempo, scandito da plurimi provvedimenti cautelari di sospensione e/o annullamenti giurisdizionali, con adozione di nuovi atti, pure a loro volta sospesi e/o annullati.
Nel turbinio delle decisioni amministrative e delle pronunce giurisdizionali che si sono susseguite, di cui è in questa sede superfluo effettuare la ricognizione, vi è al momento quest'ultima sentenza, che presenta interessanti profili di riflessione.
A seguito dell'adozione dell'ennesima pianta organica comunale con cui viene ridotto di una farmacia il numero delle sedi previste, la Regione con propria determina dà seguito alla decisione del Comune ed espunge una sede da quelle poste a concorso.
Sennonché la delibera comunale era in precedenza già stata sospesa dal TAR (tra gli altri motivi per la mancata richiesta del parere obbligatorio all'Ordine provinciale dei farmacisti) e la graduatoria dei vincitori del concorso regionale era già stata approvata. Tale seconda circostanza è di tutto rilievo ove si consideri che la stessa Regione con propria disposizione aveva in precedenza stabilito che il numero delle sedi disponibili sarebbe rimasto immutato una volta che fosse stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso.
Non soltanto quindi vi è un problema di sussistenza dei presupposti per l'espunzione della sede in punto di fatto (la delibera comunale era già stata sospesa in sede giurisdizionale e quindi non poteva produrre effetti), ma anche in punto di diritto (una precedente disposizione regionale escludeva ogni possibilità di espunzione di sedi una volta approvata la graduatoria).
Ad impugnare la determina regionale di espunzione è allora l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, il cui ricorso viene accolto dal TAR, che ne riconosce la legittimazione ad agire.
Sotto un primo profilo il Collegio stabilisce che, avendo nell'iter di approvazione della pianta organica il Comune omesso di richiedere il parere all'Ordine, quest'ultimo ha legittimazione ad agire contro l'atto dirigenziale regionale che dà seguito alla pianta organica comunale illegittima (peraltro già sospesa in sede giurisdizionale).
Sotto un secondo profilo la sentenza afferma che l'Ordine è ente esponenziale dei diritti e degli interessi della categoria professionale composta da farmacisti titolari e non titolari, sicché è “altresì interessato al legittimo svolgimento della procedura concorsuale per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche nel cui contesto l’atto impugnato si inserisce, la quale postula la legittima previsione delle sedi poste a concorso, senza che venga compromesso l’interesse dei vincitori di concorso per effetto della illegittima compressione del numero e della composizione delle sedi da assegnare, per converso attuata dall’atto impugnato”.
Su tale affermazione, tuttavia, può sorgere un dubbio.
Come è noto, infatti, gli enti esponenziali degli interessi degli appartenenti ad una categoria professionale sono legittimati a proporre ricorsi nei soli casi in cui non sussiste conflitto di interessi tra i propri iscritti. Nel caso di specie però, controvertendosi sulla soppressione di una farmacia già istituita, il che determina il “riespandimento” della zona del farmacista titolare limitrofo (ovvero dei farmacisti titolari limitrofi) ne discende che quest'ultimo (o questi ultimi) hanno interesse a che l'atto di soppressione rimanga valido ed efficace, ponendosi in conflitto di interessi con i farmacisti pure iscritti all'Ordine partecipanti al concorso che, invece, aspirano ad un numero maggiore di sedi disponibili. Ciò è tanto vero ove si consideri che i farmacisti titolari la cui zona si è riespansa a seguito dell'atto di soppressione ed espunzione della sede farmaceutica sono certamente controinteressati cui andrebbe notificato il ricorso a pena di inammissibilità.
Per quanto concerne invece il fatto che la determina regionale di espunzione sia successiva all'approvazione della graduatoria dei vincitori, il Collegio ne sottolinea l'illegittimità richiamando una precedente disposizione contenuta in una nota della Regione Campania secondo cui “l’elenco delle sedi farmaceutiche bandito non potrà più essere oggetto di modificazioni, non essendo più possibile la soppressione di sedi una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori di concorso”; tale precedente disposizione precisava peraltro al riguardo che l’eventuale rilevazione di decremento demografico tale da far venir meno il quorum sarebbe stata rilevante soltanto laddove in merito a tanto vi fosse l'esito favorevole di un contenzioso.
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