La Corte di Giustizia detta le regole in materia di pubblicità e sconti da parte delle farmacie
No ad azioni pubblicitarie volte ad incentivare l'acquisto di farmaci soggetti a prescrizione, si a determinate condizioni ad azioni pubblicitarie volte a indurre a scegliere la farmacia presso cui acquistarli
Massima
Farmacia - rinvio pregiudiziale – medicinali per uso umano – direttiva 2001/83/CE – articolo 86, paragrafo 1 – nozione di “pubblicità dei medicinali” – articolo 87, paragrafo 3 – pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica – pubblicità per l’intera gamma di medicinali di una farmacia – buoni acquisto corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti – sconti e pagamenti diretti – libera circolazione delle merci – articolo 34 TFUE – libera prestazione dei servizi – commercio elettronico – direttiva 2000/31/CE – articolo 3, paragrafi 2 e paragrafo 4, lettera a) – restrizione – giustificazione – tutela dei consumatori
Una società olandese, titolare di una farmacia per corrispondenza, dal 2012 promuove varie azioni pubblicitarie finalizzate alla vendita, a clienti tedeschi, di farmaci soggetti a prescrizione medica. Ciò ha determinato la ferma opposizione dell’Ordine dei Farmacisti della Renania settentrionale che, ritenendo che tali azioni pubblicitarie violassero il sistema dei prezzi applicabile ai medicinali soggetti a prescrizione medica stabilito dalla normativa tedesca, tra il 2013 e il 2015 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Colonia plurime ordinanze aventi ad oggetto ingiunzioni provvisorie recanti anche l'inibitoria di tali azioni pubblicitarie.
In un primo caso l’ordinanza inibiva un’azione pubblicitaria in base a cui, ai clienti della farmacia olandese che avessero inviato la loro prescrizione medica e partecipato a un controllo dei medicinali, veniva offerto un premio di importo compreso tra 2,50 e 20 euro per prescrizione.
In un secondo caso l’ordinanza inibiva un’azione pubblicitaria che prevedeva il seguente sistema di sponsorizzazione: quando l’amico di un cliente della farmacia inviava una prescrizione medica, il cliente riceveva un buono del valore di circa 150 euro, valido per un soggiorno in un albergo o un’offerta di adesione (all'Automobile Club tedesco) a un prezzo ridotto, mentre l'amico (che diventava nuovo cliente della farmacia) riceveva anche un buono acquisto di 5 euro per ordinare medicinali non soggetti a prescrizione medica.
In un terzo caso l’ordinanza inibiva un’azione pubblicitaria che prevedeva uno sconto immediato di 10 euro al momento dell’invio di una prescrizione medica.
In un quarto caso l’ordinanza inibiva un’azione pubblicitaria in cui, dopo l’invio di una prescrizione medica, ai clienti della farmacia venivano offerti buoni acquisto di 10 euro per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione.
In un quinto e ultimo caso l’ordinanza impediva un’azione pubblicitaria che, dopo l’invio di una prescrizione medica da parte del cliente, proponeva a quest’ultimo una riduzione del valore di 5 euro che veniva dedotta direttamente dall’importo della fattura per i medicinali prescritti.
Sta di fatto che, pervenuti alla sentenza, con le decisioni del 21 e del 22 marzo 2017 il Tribunale di Colonia ha deciso di annullare quattro di queste cinque ordinanze, lasciando valida soltanto quella riguardante il sistema di sponsorizzazione (la seconda), sicché la DocMorris ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’Ordine dei Farmacisti in quanto con le sentenze è risultato che i provvedimenti provvisori, nell’ambito dei quali le erano state inflitte ammende di importo rilevante, erano privi di giustificazione.
La richiesta di risarcimento danni è stata respinta in primo grado ma, in sede di appello, è stata accolta la domanda di risarcimento danni per un importo di circa 18,5 milioni di euro, oltre all'accertamento di un danno supplementare derivante dall’esecuzione dei provvedimenti provvisori.
La Corte federale di Giustizia tedesca, a cui l'Ordine si è rivolto in ultimo grado, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia della UE le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la pubblicità relativa all’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica per l’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei medicinali di cui alla direttiva 2001/83 (titoli VIII e VIII bis, articoli da 86 a 100).
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa vieta ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per un importo in denaro o di uno sconto in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti.
3) Inoltre, in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa consente ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e pagamenti diretti».
Con la prima questione, si chiede alla Corte di Giustizia, in buona sostanza, se azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica rientrano nella nozione di “pubblicità dei medicinali” ai sensi dell’articolo 86 paragrafo 1 della direttiva 2001/83.
La direttiva, infatti, avendo come obiettivo l'armonizzazione riguardo alla pubblicità dei medicinali, prevede:
- che, per quanto concerne i farmaci soggetti a prescrizione medica, gli Stati membri vietino la loro pubblicità presso il pubblico
- che, per quanto concerne i farmaci non soggetti a prescrizione medica, a determinate condizioni può essere ammessa la loro pubblicità presso il pubblico.
Un conto però è l'azione pubblicitaria intesa a promuovere la prescrizione medica, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, altro conto sono invece le azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti o di pagamenti di importo esatto o di un premio il cui importo esatto non è noto in anticipo. Tali ultime azioni pubblicitarie non promuovono il consumo di tali medicinali, ma riguardano unicamente la scelta della farmacia. .
Secondo la sentenza quando il paziente riceve una prescrizione medica, l'unica scelta che deve compiere in ordine al farmaco che gli è stato prescritto è quella della farmacia presso cui acquistarlo. La direttiva non impedisce quindi che siano lecite nel diritto tedesco le azioni pubblicitarie che assumano la forma di una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato.
Uno Stato membro però può vietare, per tutelare la salute pubblica, azioni pubblicitarie per l’acquisto di farmaci soggetti a prescrizione medica che offrano un premio di cui il cliente non sappia fin dall'inizio l'ammontare preciso, visto che con tale espediente c'è il pericolo che i cittadini consumatori sopravvalutino l’importo del premio.
Per quanto concerne i buoni offerti per il successivo acquisto di farmaci non soggetti a prescrizione medica nonché di prodotti per la salute e la cura personale, la Corte ritiene che la direttiva sia applicabile giacché tali buoni promuovono il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica: ciò posto secondo la sentenza la direttiva non impedisce il divieto, nel diritto nazionale, di questo tipo di azioni pubblicitarie. Poiché infatti il consumatore può scegliere tra l'acquisto di farmaci non soggetti a prescrizione medica e l'acquisto di altri prodotti, come i prodotti per la salute e la cura personale, i buoni acquisto mettono sullo stesso piano i medicinali non soggetti a prescrizione medica con altri prodotti diversi dai medicinali, non consentendo in tal modo al consumatore di valutare oggettivamente se sia necessario prendere i predetti farmaci.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Corte di Giustizia/sentenza del 27 febbraio 2025
La Corte di Giustizia detta le regole in materia di pubblicità e sconti da parte delle farmacie
No ad azioni pubblicitarie volte ad incentivare l'acquisto di farmaci soggetti a prescrizione, si a determinate condizioni ad azioni pubblicitarie volte a indurre a scegliere la farmacia presso cui acquistarli
Massima
Farmacia - rinvio pregiudiziale – medicinali per uso umano – direttiva 2001/83/CE – articolo 86, paragrafo 1 – nozione di “pubblicità dei medicinali” – articolo 87, paragrafo 3 – pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica – pubblicità per l’intera gamma di medicinali di una farmacia – buoni acquisto corrispondenti a una certa somma di denaro o a sconti in percentuale per il successivo acquisto di altri prodotti – sconti e pagamenti diretti – libera circolazione delle merci – articolo 34 TFUE – libera prestazione dei servizi – commercio elettronico – direttiva 2000/31/CE – articolo 3, paragrafi 2 e paragrafo 4, lettera a) – restrizione – giustificazione – tutela dei consumatori
Una società olandese, titolare di una farmacia per corrispondenza, dal 2012 promuove varie azioni pubblicitarie finalizzate alla vendita, a clienti tedeschi, di farmaci soggetti a prescrizione medica. Ciò ha determinato la ferma opposizione dell’Ordine dei Farmacisti della Renania settentrionale che, ritenendo che tali azioni pubblicitarie violassero il sistema dei prezzi applicabile ai medicinali soggetti a prescrizione medica stabilito dalla normativa tedesca, tra il 2013 e il 2015 ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Colonia plurime ordinanze aventi ad oggetto ingiunzioni provvisorie recanti anche l'inibitoria di tali azioni pubblicitarie.
In un primo caso l’ordinanza inibiva un’azione pubblicitaria in base a cui, ai clienti della farmacia olandese che avessero inviato la loro prescrizione medica e partecipato a un controllo dei medicinali, veniva offerto un premio di importo compreso tra 2,50 e 20 euro per prescrizione.
In un secondo caso l’ordinanza inibiva un’azione pubblicitaria che prevedeva il seguente sistema di sponsorizzazione: quando l’amico di un cliente della farmacia inviava una prescrizione medica, il cliente riceveva un buono del valore di circa 150 euro, valido per un soggiorno in un albergo o un’offerta di adesione (all'Automobile Club tedesco) a un prezzo ridotto, mentre l'amico (che diventava nuovo cliente della farmacia) riceveva anche un buono acquisto di 5 euro per ordinare medicinali non soggetti a prescrizione medica.
In un terzo caso l’ordinanza inibiva un’azione pubblicitaria che prevedeva uno sconto immediato di 10 euro al momento dell’invio di una prescrizione medica.
In un quarto caso l’ordinanza inibiva un’azione pubblicitaria in cui, dopo l’invio di una prescrizione medica, ai clienti della farmacia venivano offerti buoni acquisto di 10 euro per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione.
In un quinto e ultimo caso l’ordinanza impediva un’azione pubblicitaria che, dopo l’invio di una prescrizione medica da parte del cliente, proponeva a quest’ultimo una riduzione del valore di 5 euro che veniva dedotta direttamente dall’importo della fattura per i medicinali prescritti.
Sta di fatto che, pervenuti alla sentenza, con le decisioni del 21 e del 22 marzo 2017 il Tribunale di Colonia ha deciso di annullare quattro di queste cinque ordinanze, lasciando valida soltanto quella riguardante il sistema di sponsorizzazione (la seconda), sicché la DocMorris ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’Ordine dei Farmacisti in quanto con le sentenze è risultato che i provvedimenti provvisori, nell’ambito dei quali le erano state inflitte ammende di importo rilevante, erano privi di giustificazione.
La richiesta di risarcimento danni è stata respinta in primo grado ma, in sede di appello, è stata accolta la domanda di risarcimento danni per un importo di circa 18,5 milioni di euro, oltre all'accertamento di un danno supplementare derivante dall’esecuzione dei provvedimenti provvisori.
La Corte federale di Giustizia tedesca, a cui l'Ordine si è rivolto in ultimo grado, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia della UE le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la pubblicità relativa all’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica per l’intera gamma di prodotti di una farmacia rientri nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei medicinali di cui alla direttiva 2001/83 (titoli VIII e VIII bis, articoli da 86 a 100).
2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa vieta ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di buoni per un importo in denaro o di uno sconto in percentuale sul successivo acquisto di altri prodotti.
3) Inoltre, in caso di risposta affermativa alla questione sub 1):
se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l’articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, l’interpretazione di una disposizione nazionale (nella fattispecie, l’articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, seconda parte di frase, punto 2, prima parte di frase, lettera a) dello HWG) nel senso che essa consente ad una farmacia operante per corrispondenza, stabilita in un altro Stato membro, la pubblicità per l’intera gamma di medicinali soggetti a prescrizione medica, mediante omaggi promozionali sotto forma di sconti e pagamenti diretti».
Con la prima questione, si chiede alla Corte di Giustizia, in buona sostanza, se azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica rientrano nella nozione di “pubblicità dei medicinali” ai sensi dell’articolo 86 paragrafo 1 della direttiva 2001/83.
La direttiva, infatti, avendo come obiettivo l'armonizzazione riguardo alla pubblicità dei medicinali, prevede:
- che, per quanto concerne i farmaci soggetti a prescrizione medica, gli Stati membri vietino la loro pubblicità presso il pubblico
- che, per quanto concerne i farmaci non soggetti a prescrizione medica, a determinate condizioni può essere ammessa la loro pubblicità presso il pubblico.
Un conto però è l'azione pubblicitaria intesa a promuovere la prescrizione medica, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali, altro conto sono invece le azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti o di pagamenti di importo esatto o di un premio il cui importo esatto non è noto in anticipo. Tali ultime azioni pubblicitarie non promuovono il consumo di tali medicinali, ma riguardano unicamente la scelta della farmacia. .
Secondo la sentenza quando il paziente riceve una prescrizione medica, l'unica scelta che deve compiere in ordine al farmaco che gli è stato prescritto è quella della farmacia presso cui acquistarlo. La direttiva non impedisce quindi che siano lecite nel diritto tedesco le azioni pubblicitarie che assumano la forma di una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato.
Uno Stato membro però può vietare, per tutelare la salute pubblica, azioni pubblicitarie per l’acquisto di farmaci soggetti a prescrizione medica che offrano un premio di cui il cliente non sappia fin dall'inizio l'ammontare preciso, visto che con tale espediente c'è il pericolo che i cittadini consumatori sopravvalutino l’importo del premio.
Per quanto concerne i buoni offerti per il successivo acquisto di farmaci non soggetti a prescrizione medica nonché di prodotti per la salute e la cura personale, la Corte ritiene che la direttiva sia applicabile giacché tali buoni promuovono il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica: ciò posto secondo la sentenza la direttiva non impedisce il divieto, nel diritto nazionale, di questo tipo di azioni pubblicitarie. Poiché infatti il consumatore può scegliere tra l'acquisto di farmaci non soggetti a prescrizione medica e l'acquisto di altri prodotti, come i prodotti per la salute e la cura personale, i buoni acquisto mettono sullo stesso piano i medicinali non soggetti a prescrizione medica con altri prodotti diversi dai medicinali, non consentendo in tal modo al consumatore di valutare oggettivamente se sia necessario prendere i predetti farmaci.
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