La Croce Verde come insegna pubblicitaria e, come tale, soggetta al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria? Il TAR non sospende
Non vi è sospensiva e necessitano di un approfondimento in sede di merito le censure delle farmacie di Olbia contro il nuovo piano generale degli impianti pubblicitari approvato dal Consiglio Comunale che assoggetta al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria la croce verde e l’insegna frontale indicante la sede della farmacia
Massima
Farmacia – nuovo piano generale degli impianti pubblicitari – croce verde e insegna frontale farmacia – assoggettamento al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria – ricorso giurisdizionale – richiesta di sospensione dell’efficacia – insussistenza dei presupposti
Il Comune di Olbia, in pretesa applicazione dell’art. 1 comma 816 e 819 della legge n. 160/2019, con una delibera di Consiglio Comunale approva il nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari per la disciplina dell’installazione dei mezzi pubblicitari nel quale considera come insegne pubblicitarie (e come tali soggette al canone di esposizione pubblicitaria) le croci verdi a bandiera indicanti la farmacia, nonché le insegne frontali poste al di sopra dell’ingresso/vetrina della farmacia, atte ad indicare la sede della stessa.
La decisione appare singolare, tenuto conto che potrebbe non trovare adeguati addentellati nella legge e in considerazione del fatto che tali insegne svolgono la funzione fondamentale di rendere edotti i cittadini dell’esistenza della farmacia, da intendersi come imprescindibile presidio sanitario atto a garantire il diritto alla salute. La funzione propria di tali insegne, dunque, è quella essenziale di segnalare un servizio pubblico consistente in un presidio sanitario, al fine di rendere effettiva l’assistenza farmaceutica a esclusivo beneficio dell’utenza.
Il TAR, al quale i farmacisti di Olbia si rivolgono per chiedere l’annullamento dell’atto comunale, previa la sua sospensione dell’efficacia, non ravvisa tuttavia i presupposti per accogliere l’istanza cautelare riservandosi un approfondimento nel merito delle questioni dedotte, anche per la novità delle stesse. I Giudici peraltro non ravvisano alcun danno grave ed irreparabile alla luce delle ragioni meramente economiche fatte valere in giudizio ed in virtù del fatto che i farmacisti si sono già attivati per opporsi mediante ricorsi alle cartelle di pagamento giunte loro per l’anno 2024.
Il Collegio, nel respingere l’istanza di sospensione dell’efficacia ha avuto cura di utilizzare argomentazioni che lasciano assolutamente impregiudicato ed imprevedibile il giudizio finale, sicché per il momento le decisioni comunali, per quanto probabilmente poco condivisibili, rimangono valide ed efficaci.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Cagliari/ordinanza del 15 marzo 2024
La Croce Verde come insegna pubblicitaria e, come tale, soggetta al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria? Il TAR non sospende
Non vi è sospensiva e necessitano di un approfondimento in sede di merito le censure delle farmacie di Olbia contro il nuovo piano generale degli impianti pubblicitari approvato dal Consiglio Comunale che assoggetta al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria la croce verde e l’insegna frontale indicante la sede della farmacia
Massima
Farmacia – nuovo piano generale degli impianti pubblicitari – croce verde e insegna frontale farmacia – assoggettamento al canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria – ricorso giurisdizionale – richiesta di sospensione dell’efficacia – insussistenza dei presupposti
Il Comune di Olbia, in pretesa applicazione dell’art. 1 comma 816 e 819 della legge n. 160/2019, con una delibera di Consiglio Comunale approva il nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari per la disciplina dell’installazione dei mezzi pubblicitari nel quale considera come insegne pubblicitarie (e come tali soggette al canone di esposizione pubblicitaria) le croci verdi a bandiera indicanti la farmacia, nonché le insegne frontali poste al di sopra dell’ingresso/vetrina della farmacia, atte ad indicare la sede della stessa.
La decisione appare singolare, tenuto conto che potrebbe non trovare adeguati addentellati nella legge e in considerazione del fatto che tali insegne svolgono la funzione fondamentale di rendere edotti i cittadini dell’esistenza della farmacia, da intendersi come imprescindibile presidio sanitario atto a garantire il diritto alla salute. La funzione propria di tali insegne, dunque, è quella essenziale di segnalare un servizio pubblico consistente in un presidio sanitario, al fine di rendere effettiva l’assistenza farmaceutica a esclusivo beneficio dell’utenza.
Il TAR, al quale i farmacisti di Olbia si rivolgono per chiedere l’annullamento dell’atto comunale, previa la sua sospensione dell’efficacia, non ravvisa tuttavia i presupposti per accogliere l’istanza cautelare riservandosi un approfondimento nel merito delle questioni dedotte, anche per la novità delle stesse. I Giudici peraltro non ravvisano alcun danno grave ed irreparabile alla luce delle ragioni meramente economiche fatte valere in giudizio ed in virtù del fatto che i farmacisti si sono già attivati per opporsi mediante ricorsi alle cartelle di pagamento giunte loro per l’anno 2024.
Il Collegio, nel respingere l’istanza di sospensione dell’efficacia ha avuto cura di utilizzare argomentazioni che lasciano assolutamente impregiudicato ed imprevedibile il giudizio finale, sicché per il momento le decisioni comunali, per quanto probabilmente poco condivisibili, rimangono valide ed efficaci.
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