La delibera di riperimetrazione per mancanza di locali, adottata senza la previa acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti, va sospesa
La delibera di Giunta comunale con cui si è riperimetrata una sede farmaceutica senza aver prima verificato l'effettiva assenza di locali disponibili e senza aver acquisito i pareri dell'Ordine dei Farmacisti e dell'ASL, va sospesa
Massima
Farmacia – delibera comunale di riperimetrazione per mancanza di locali disponibili – omessa verifica dell'effettiva assenza di locali – omessa acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti – lesività dell'interesse pubblico alla capillarità – istanza cautelare - accoglimento
A seguito di un'istanza di riperimetrazione, da parte di un vincitore del concorso straordinario, per assenza di locali disponibili nella zona assegnatagli, un Comune procede a riperimetrare la zona mediante delibera di Giunta.
L'atto viene però impugnato e ne viene chiesta la sospensione dell'efficacia, che il TAR Napoli dispone.
In primo luogo il Collegio rileva che vi è difetto di istruttoria, avendo il Comune omesso la necessaria e preventiva verifica dell'effettiva assenza dei locali nella zona della sede farmaceutica assegnata; in secondo luogo viene altresì indicato che l'Amministrazione ha adottato l'atto senza prima aver acquisito i pareri obbligatori di ASL ed Ordine dei Farmacisti, in tal modo violando la disciplina dell'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968, che secondo il Collegio si applica anche ai procedimenti per la riperimetrazione.
L'ordinanza si pronuncia anche sul periculum, che individua, ai fini della concessione della misura cautelare, nella lesione dell'interesse pubblico alla capillarità del servizio farmaceutico ed all'omogeneità della distribuzione delle farmacie nel territorio comunale.
P.S.: L'ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 17 gennaio 2025, nella quale è rilevato che allo stato non sussiste un danno grave ed irreparabile per gli appellanti.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/ordinanza del 4 dicembre 2024
La delibera di riperimetrazione per mancanza di locali, adottata senza la previa acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti, va sospesa
La delibera di Giunta comunale con cui si è riperimetrata una sede farmaceutica senza aver prima verificato l'effettiva assenza di locali disponibili e senza aver acquisito i pareri dell'Ordine dei Farmacisti e dell'ASL, va sospesa
Massima
Farmacia – delibera comunale di riperimetrazione per mancanza di locali disponibili – omessa verifica dell'effettiva assenza di locali – omessa acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti – lesività dell'interesse pubblico alla capillarità – istanza cautelare - accoglimento
A seguito di un'istanza di riperimetrazione, da parte di un vincitore del concorso straordinario, per assenza di locali disponibili nella zona assegnatagli, un Comune procede a riperimetrare la zona mediante delibera di Giunta.
L'atto viene però impugnato e ne viene chiesta la sospensione dell'efficacia, che il TAR Napoli dispone.
In primo luogo il Collegio rileva che vi è difetto di istruttoria, avendo il Comune omesso la necessaria e preventiva verifica dell'effettiva assenza dei locali nella zona della sede farmaceutica assegnata; in secondo luogo viene altresì indicato che l'Amministrazione ha adottato l'atto senza prima aver acquisito i pareri obbligatori di ASL ed Ordine dei Farmacisti, in tal modo violando la disciplina dell'art. 2 comma 1 della l. n. 475/1968, che secondo il Collegio si applica anche ai procedimenti per la riperimetrazione.
L'ordinanza si pronuncia anche sul periculum, che individua, ai fini della concessione della misura cautelare, nella lesione dell'interesse pubblico alla capillarità del servizio farmaceutico ed all'omogeneità della distribuzione delle farmacie nel territorio comunale.
P.S.: L'ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza del 17 gennaio 2025, nella quale è rilevato che allo stato non sussiste un danno grave ed irreparabile per gli appellanti.
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