La diffida regionale finalizzata al trasferimento della farmacia in altri locali, a pena di decadenza, non va impugnata perché è mero atto endoprocedimentale
L'atto con cui la Regione ordina al farmacista di trasferire la sua farmacia dai locali attuali in locali ricadenti nella sua zona così come riperimetrata dalla nuova pianta organica del Comune non va impugnato in quanto non è immediatamente lesivo, configurandosi come meramente endoprocedimentale
Massima
Farmacia - diffida a trasferire l'esercizio farmaceutico a pena di decadenza - impugnazione - mancanza di immediata lesività - carenza di interesse - inammissibilità del ricorso
La sentenza del TAR Reggio Calabria conferma un indirizzo giurisprudenziale rilevante, in questa rivista già illustrato in ordine ad un'altra pronuncia del TAR Roma del 14 marzo 2024, secondo cui una mera diffida della p.A. a tenere un comportamento o (al contrario) a non tenerlo, di per sé non è atto lesivo che merita l'impugnativa, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a.
La vicenda prende le mosse dal trasferimento della farmacia effettuato dal titolare in un altro locale all'interno della propria zona, sennonché, all'esito di un contenzioso estremamente complesso, il Comune procede a rideterminare la zona di competenza del farmacista riducendone il perimetro, al punto che i locali in cui era stato effettuato il trasferimento vengono a trovarsi nella zona di competenza dell'altro titolare limitrofo.
Ne segue la diffida della Regione al farmacista a trasferire entro sessanta giorni il suo esercizio farmaceutico in locali ricadenti all'interno della sua zona così come riperimetrata, a pena di decadenza dalla titolarità. Tale provvedimento viene impugnato dal farmacista mediante ricorso al TAR che, però, ne dichiara l'inammissibilità.
La sentenza afferma che la diffida regionale assume inequivocabilmente la natura di atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, che si colloca a monte persino della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ed ha la semplice funzione di indicare al farmacista le ragioni della non liceità della permanenza del suo esercizio al di fuori del perimetro assegnato alla sua zona con l'approvazione della nuova pianta organica. La diffida, pertanto, a trasferire la farmacia in locali all'interno della sua zona riperimetrata deve ritenersi un semplice invito ad esercitare la propria professione nel rispetto delle norme vigenti, in maniera da scongiurare un procedimento di decadenza, ma non stabilisce la decadenza.
Il TAR, nel dichiarare inammissibile il ricorso, rammenta che nel processo amministrativo “l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. e che sono legati alla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica della parte ricorrente e all’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultima dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato”. É dunque inammissibile per carenza di interesse quel ricorso in cui dall'annullamento dell'atto non conseguirebbe un diretto e immediato vantaggio per il ricorrente: in tutti quei casi in cui l’emanazione del provvedimento non ha provocato alcuna lesione nella sfera giuridica del destinatario, né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo, in buona sostanza non è rilevabile il requisito dell’attualità dell’interesse e l'atto non merita l'impugnativa.
L'atto di semplice diffida non va impugnato in quanto è atto non autoritativo né cogente, che in quanto tale non produce effetti diretti, autonomi ed immediati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Reggio Calabria/sentenza del 12 marzo 2025
La diffida regionale finalizzata al trasferimento della farmacia in altri locali, a pena di decadenza, non va impugnata perché è mero atto endoprocedimentale
L'atto con cui la Regione ordina al farmacista di trasferire la sua farmacia dai locali attuali in locali ricadenti nella sua zona così come riperimetrata dalla nuova pianta organica del Comune non va impugnato in quanto non è immediatamente lesivo, configurandosi come meramente endoprocedimentale
Massima
Farmacia - diffida a trasferire l'esercizio farmaceutico a pena di decadenza - impugnazione - mancanza di immediata lesività - carenza di interesse - inammissibilità del ricorso
La sentenza del TAR Reggio Calabria conferma un indirizzo giurisprudenziale rilevante, in questa rivista già illustrato in ordine ad un'altra pronuncia del TAR Roma del 14 marzo 2024, secondo cui una mera diffida della p.A. a tenere un comportamento o (al contrario) a non tenerlo, di per sé non è atto lesivo che merita l'impugnativa, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b) c.p.a.
La vicenda prende le mosse dal trasferimento della farmacia effettuato dal titolare in un altro locale all'interno della propria zona, sennonché, all'esito di un contenzioso estremamente complesso, il Comune procede a rideterminare la zona di competenza del farmacista riducendone il perimetro, al punto che i locali in cui era stato effettuato il trasferimento vengono a trovarsi nella zona di competenza dell'altro titolare limitrofo.
Ne segue la diffida della Regione al farmacista a trasferire entro sessanta giorni il suo esercizio farmaceutico in locali ricadenti all'interno della sua zona così come riperimetrata, a pena di decadenza dalla titolarità. Tale provvedimento viene impugnato dal farmacista mediante ricorso al TAR che, però, ne dichiara l'inammissibilità.
La sentenza afferma che la diffida regionale assume inequivocabilmente la natura di atto meramente preparatorio ed endoprocedimentale, che si colloca a monte persino della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ed ha la semplice funzione di indicare al farmacista le ragioni della non liceità della permanenza del suo esercizio al di fuori del perimetro assegnato alla sua zona con l'approvazione della nuova pianta organica. La diffida, pertanto, a trasferire la farmacia in locali all'interno della sua zona riperimetrata deve ritenersi un semplice invito ad esercitare la propria professione nel rispetto delle norme vigenti, in maniera da scongiurare un procedimento di decadenza, ma non stabilisce la decadenza.
Il TAR, nel dichiarare inammissibile il ricorso, rammenta che nel processo amministrativo “l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza dei requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. e che sono legati alla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica della parte ricorrente e all’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultima dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato”. É dunque inammissibile per carenza di interesse quel ricorso in cui dall'annullamento dell'atto non conseguirebbe un diretto e immediato vantaggio per il ricorrente: in tutti quei casi in cui l’emanazione del provvedimento non ha provocato alcuna lesione nella sfera giuridica del destinatario, né è certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo, in buona sostanza non è rilevabile il requisito dell’attualità dell’interesse e l'atto non merita l'impugnativa.
L'atto di semplice diffida non va impugnato in quanto è atto non autoritativo né cogente, che in quanto tale non produce effetti diretti, autonomi ed immediati.
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