La distanza minima dei 200 metri va misurata tra le soglie di ingresso delle farmacie, non rilevando il punto di accesso dell'area condominiale
E' dalla soglia di ingresso della farmacia e non dal punto di accesso dell'area condominiale in cui si trova la farmacia che va presa la misura relativa alla distanza minima dei duecento metri.
L'assegnatario della sede farmaceutica è assolutamente libero di scegliere la strada in cui collocare la propria farmacia all'interno della propria zona, avendo come unico limite il rispetto della distanza dei 200 metri dalle altre farmacie
Massima
Farmacia – distanza minima di duecento metri – misurazione tra le soglie di ingresso delle farmacie - punto di accesso dell'area condominiale in cui si trova una farmacia – irrilevanza
Farmacia – apertura sede – libertà di scelta del titolare nella collocazione della farmacia all'interno della zona – limite dei duecento metri di distanza da altre farmacie – unico limite
L'apertura di una nuova farmacia in prossimità di un'altra già operativa induce il titolare di quest'ultima a proporre ricorso, lamentando la violazione della distanza minima di duecento metri stabilita dall'art. 1 comma 4 della l. n. 475/1968.
La distanza calcolata del ricorrente, pari a 172,5 metri, parte però dalla soglia di ingresso di una farmacia per arrivare al punto di accesso all'area condominiale in cui si trova l'altra.
Il calcolo della distanza tra le due soglie di ingresso dei rispettivi locali, invece, supera i duecento metri.
Il TAR respinge il ricorso indicando che la legge è chiara nello stabilire che le misurazioni vanno prese avendo riguardo alla “soglia” degli esercizi farmaceutici e, quindi, dal punto di ingresso dei locali delle farmacie, a nulla rilevando il fatto che una o più possano trovarsi all'interno di aree condominiali.
In primo luogo il Collegio sostiene che tale tesi è confermata dal fatto che si deve tener conto del tragitto effettivo che un cittadino deve compiere per arrivare da una farmacia all'altra, non assumendo alcun rilievo la natura pubblica o privata del suolo percorso.
In secondo luogo l'area privata condominiale non è affatto una pertinenza dei locali destinati alla farmacia ma, appunto, un'area condominiale.
In terzo luogo è inconferente la sentenza del 28 settembre 2015 del Consiglio di Stato, secondo cui se una farmacia si trova all'interno di un centro commerciale la distanza va calcolata partendo dalla soglia di ingresso del centro commerciale stesso, trascurando quindi il percorso da effettuarsi all'interno della struttura per arrivare ai locali della farmacia: secondo il Collegio un conto è un centro commerciale (“area destinata allo svago e alla vendita, di cui la farmacia è elemento integrante ed alla cui utenza si rivolge la farmacia”), altro conto è una semplice area condominiale.
Anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'apertura della nuova farmacia in prossimità del perimetro della zona assegnata e non già in un punto baricentrico, viene respinto. Al riguardo il TAR afferma che il titolare è libero di scegliere la strada in cui collocare la propria farmacia all'interno della propria zona, avendo come unico limite il rispetto della distanza minima dei duecento metri dalle altre farmacie.
A tal proposito la sentenza ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, rispetto alla scelta localizzativa da parte del titolare all'interno della propria zona, i titolari contigui non hanno tutela, con la sola eccezione, appunto, dell'osservanza del limite di almeno duecento metri.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza dell'1 agosto 2023
La distanza minima dei 200 metri va misurata tra le soglie di ingresso delle farmacie, non rilevando il punto di accesso dell'area condominiale
E' dalla soglia di ingresso della farmacia e non dal punto di accesso dell'area condominiale in cui si trova la farmacia che va presa la misura relativa alla distanza minima dei duecento metri.
L'assegnatario della sede farmaceutica è assolutamente libero di scegliere la strada in cui collocare la propria farmacia all'interno della propria zona, avendo come unico limite il rispetto della distanza dei 200 metri dalle altre farmacie
Massima
Farmacia – distanza minima di duecento metri – misurazione tra le soglie di ingresso delle farmacie - punto di accesso dell'area condominiale in cui si trova una farmacia – irrilevanza
Farmacia – apertura sede – libertà di scelta del titolare nella collocazione della farmacia all'interno della zona – limite dei duecento metri di distanza da altre farmacie – unico limite
L'apertura di una nuova farmacia in prossimità di un'altra già operativa induce il titolare di quest'ultima a proporre ricorso, lamentando la violazione della distanza minima di duecento metri stabilita dall'art. 1 comma 4 della l. n. 475/1968.
La distanza calcolata del ricorrente, pari a 172,5 metri, parte però dalla soglia di ingresso di una farmacia per arrivare al punto di accesso all'area condominiale in cui si trova l'altra.
Il calcolo della distanza tra le due soglie di ingresso dei rispettivi locali, invece, supera i duecento metri.
Il TAR respinge il ricorso indicando che la legge è chiara nello stabilire che le misurazioni vanno prese avendo riguardo alla “soglia” degli esercizi farmaceutici e, quindi, dal punto di ingresso dei locali delle farmacie, a nulla rilevando il fatto che una o più possano trovarsi all'interno di aree condominiali.
In primo luogo il Collegio sostiene che tale tesi è confermata dal fatto che si deve tener conto del tragitto effettivo che un cittadino deve compiere per arrivare da una farmacia all'altra, non assumendo alcun rilievo la natura pubblica o privata del suolo percorso.
In secondo luogo l'area privata condominiale non è affatto una pertinenza dei locali destinati alla farmacia ma, appunto, un'area condominiale.
In terzo luogo è inconferente la sentenza del 28 settembre 2015 del Consiglio di Stato, secondo cui se una farmacia si trova all'interno di un centro commerciale la distanza va calcolata partendo dalla soglia di ingresso del centro commerciale stesso, trascurando quindi il percorso da effettuarsi all'interno della struttura per arrivare ai locali della farmacia: secondo il Collegio un conto è un centro commerciale (“area destinata allo svago e alla vendita, di cui la farmacia è elemento integrante ed alla cui utenza si rivolge la farmacia”), altro conto è una semplice area condominiale.
Anche il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'apertura della nuova farmacia in prossimità del perimetro della zona assegnata e non già in un punto baricentrico, viene respinto. Al riguardo il TAR afferma che il titolare è libero di scegliere la strada in cui collocare la propria farmacia all'interno della propria zona, avendo come unico limite il rispetto della distanza minima dei duecento metri dalle altre farmacie.
A tal proposito la sentenza ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, rispetto alla scelta localizzativa da parte del titolare all'interno della propria zona, i titolari contigui non hanno tutela, con la sola eccezione, appunto, dell'osservanza del limite di almeno duecento metri.
Normativa
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