La distanza minima di 3.000 metri ex R.D. n. 1265/1934 è derogabile se una frazione rurale necessita di assistenza farmaceutica
E' legittimo istituire una farmacia a 2.240 metri di distanza dalla farmacia più vicina, in deroga al limite minimo dei 3.000 metri indicato dal R.D. n. 1265/1934, qualora risulti necessario assicurare assistenza farmaceutica ad una frazione rurale che versa in situazioni ambientali, topografiche e di viabilità tali da richiedere un presidio farmaceutico in loco
Massima
Farmacia – istituzione ex R.D. n. 1265/1934 in frazione rurale che necessita di assistenza farmaceutica – distanza dalla farmacia più vicina di 2.240 metri – deroga al limite minimo dei 3.000 metri - legittimità
Un Comune, in deroga al criterio del numero degli abitanti, istituisce una nuova farmacia ex R.D. n. 1265/1934 (il cui art. 104 comma 1 prevede un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione deve posizionarsi a non meno di 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi) per garantire l'assistenza ad una frazione rurale posta a 2240 metri di distanza dalla farmacia più vicina, che è quella di un Paese limitrofo.
Il titolare di tale ultima farmacia ricorre in giudizio lamentando la violazione della norma citata e sostenendo che se la disposizione prevede un limite minimo di 3000 metri dall'esercizio più vicino (che nel caso di specie è il proprio), è illegittimo che venga istituita una farmacia ad una distanza inferiore; comunque, secondo il ricorrente, il titolare della farmacia istituita ha l'obbligo di trovare un locale disponibile che sia distante almeno 3.000 metri dal proprio esercizio.
Il Collegio respinge il ricorso richiamando un precedente della stessa Sezione secondo cui il limite dei 3.000 metri non può intendersi in modo rigido. Viene poi richiamata anche la sentenza della Corte di Giustizia n. 570/2010, secondo cui al Giudice nazionale spetta verificare se le norme che pongono limiti all'apertura delle farmacie impediscono di assicurare il miglior servizio farmaceutico ai cittadini. La suddetta sentenza, peraltro, resa proprio su una questione interpretativa pregiudiziale sollevata in merito alle distanze minime tra farmacie, stabilisce che le autorità nazionali possono interpretare la norma nel senso che il limite della distanza ivi indicato può essere derogato non già esclusivamente in circostanze eccezionali, ma anche in tutti quei casi in cui, a causa di una rigida applicazione, si rischi di non garantire la necessaria assistenza farmaceutica.
Poiché vi sono casi in cui l'isolamento topografico e la discontinuità dal centro urbano di alcune frazioni rendono necessario assicurarvi la presenza di un presidio farmaceutico, secondo la sentenza deve ritenersi che il limite dei 3.000 metri di distanza nel caso di specie possa avere un temperamento: dagli atti istitutivi della nuova farmacia risulta infatti che la distanza della frazione dal capoluogo, la difficoltà dei collegamenti viari con il centro e l'assenza di trasporti pubblici creavano serie difficoltà alla popolazione ivi residente nell'approvvigionamento dei medicinali.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 20 settembre 2023
La distanza minima di 3.000 metri ex R.D. n. 1265/1934 è derogabile se una frazione rurale necessita di assistenza farmaceutica
E' legittimo istituire una farmacia a 2.240 metri di distanza dalla farmacia più vicina, in deroga al limite minimo dei 3.000 metri indicato dal R.D. n. 1265/1934, qualora risulti necessario assicurare assistenza farmaceutica ad una frazione rurale che versa in situazioni ambientali, topografiche e di viabilità tali da richiedere un presidio farmaceutico in loco
Massima
Farmacia – istituzione ex R.D. n. 1265/1934 in frazione rurale che necessita di assistenza farmaceutica – distanza dalla farmacia più vicina di 2.240 metri – deroga al limite minimo dei 3.000 metri - legittimità
Un Comune, in deroga al criterio del numero degli abitanti, istituisce una nuova farmacia ex R.D. n. 1265/1934 (il cui art. 104 comma 1 prevede un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione deve posizionarsi a non meno di 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi) per garantire l'assistenza ad una frazione rurale posta a 2240 metri di distanza dalla farmacia più vicina, che è quella di un Paese limitrofo.
Il titolare di tale ultima farmacia ricorre in giudizio lamentando la violazione della norma citata e sostenendo che se la disposizione prevede un limite minimo di 3000 metri dall'esercizio più vicino (che nel caso di specie è il proprio), è illegittimo che venga istituita una farmacia ad una distanza inferiore; comunque, secondo il ricorrente, il titolare della farmacia istituita ha l'obbligo di trovare un locale disponibile che sia distante almeno 3.000 metri dal proprio esercizio.
Il Collegio respinge il ricorso richiamando un precedente della stessa Sezione secondo cui il limite dei 3.000 metri non può intendersi in modo rigido. Viene poi richiamata anche la sentenza della Corte di Giustizia n. 570/2010, secondo cui al Giudice nazionale spetta verificare se le norme che pongono limiti all'apertura delle farmacie impediscono di assicurare il miglior servizio farmaceutico ai cittadini. La suddetta sentenza, peraltro, resa proprio su una questione interpretativa pregiudiziale sollevata in merito alle distanze minime tra farmacie, stabilisce che le autorità nazionali possono interpretare la norma nel senso che il limite della distanza ivi indicato può essere derogato non già esclusivamente in circostanze eccezionali, ma anche in tutti quei casi in cui, a causa di una rigida applicazione, si rischi di non garantire la necessaria assistenza farmaceutica.
Poiché vi sono casi in cui l'isolamento topografico e la discontinuità dal centro urbano di alcune frazioni rendono necessario assicurarvi la presenza di un presidio farmaceutico, secondo la sentenza deve ritenersi che il limite dei 3.000 metri di distanza nel caso di specie possa avere un temperamento: dagli atti istitutivi della nuova farmacia risulta infatti che la distanza della frazione dal capoluogo, la difficoltà dei collegamenti viari con il centro e l'assenza di trasporti pubblici creavano serie difficoltà alla popolazione ivi residente nell'approvvigionamento dei medicinali.
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