La farmacia rurale non può ottenere il trasferimento
Il farmacista rurale, in quanto tale, non ha alcuna possibilità di trasferirsi dalla zona in cui opera, al punto che, essendo scaduto il termine biennale per l’approvazione della pianta organica, è inammissibile il suo ricorso avverso il diniego sindacale di tale approvazione.
Nell’ampia pluralità di sentenze relative alle istanze di trasferimento dei farmacisti rurali, se ne rinvengono alcune, come la presente, che assumono nei confronti dei farmacisti rurali una postura giuridicamente rigida.
Nel caso che ci riguarda un farmacista rurale, di fronte all’inerzia di un Comune con poco più di cinquemila abitanti, in serio ritardo riguardo all’approvazione di una nuova pianta organica, dopo aver acquistato in una procedura fallimentare la farmacia rurale, sita in una frazione di 690 abitanti, chiede al Comune di approvare la pianta organica relativa al 2022.
Il Sindaco del Paese adotta un atto con cui, in sostanza, stabilisce che la farmacia è rurale, è esentata in quanto tale dalla turnazione con le altre, garantisce il servizio di assistenza ad una zona comunale che altrimenti ne rimarrebbe priva, comunque la nuova pianta organica va adottata a fine 2024.
A seguito del ricorso da parte del farmacista rurale il TAR umbro lo respinge dichiarandolo inammissibile ed applicando una giurisprudenza che, però, letta attentamente, pare riferirsi a casi diversi da quello in esame.
Ad ogni modo nella sentenza si premette che la revisione della pianta organica farmaceutica è atto necessario e dovuto per la rilevazione delle variazioni del numero di abitanti, per la conseguente rideterminazione delle zone e per l’esame delle domande di trasferimento, sicché occorre osservare il termine stabilito dalla legge, al punto che è ammessa l’azione avverso tale inadempimento da parte di chi abbia un interesse giuridicamente tutelabile.
Tale interesse, tuttavia, secondo il TAR non è riscontrabile in capo al ricorrente, che è titolare di farmacia rurale e sussidiata, oltre che esentata dalla turnazione con le altre farmacie in quanto “piccola farmacia rurale”. In tal caso, secondo i Giudici, non vi può essere “libera scelta” al trasferimento, ma obbligo di permanere nella stessa zona in cui era stata originariamente ubicata, onde non vanificare le ragioni di pubblico interesse che ne avevano suggerito l’istituzione. Ciò anche in ragione del fatto che il riassorbimento nel numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione può effettuarsi soltanto nei confronti delle farmacie urbane istituite sulla base del criterio della distanza e non nei confronti di quelle rurali, per cui vale invece il criterio topografico. La sentenza richiama, al riguardo, una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, risalente al 2019 secondo cui, appunto, tali riassorbimenti non riguardano le farmacie rurali.
Tuttavia dubbi sorgono sul punto dalla lettura della sentenza, ove si consideri che da essa pare ricavarsi che, a fronte di poco meno di seimila abitanti, nel Comune sono operative e previste in pianta organica due sole farmacie (quella urbana e quella rurale del ricorrente), il che dimostra che tale riassorbimento oramai è già avvenuto in sede di prima applicazione della legge n. 27/2012: essa infatti ha abbassato il quorum a 3.300 abitanti/farmacia e la farmacia rurale del ricorrente è stata conteggiata nel numero delle farmacie spettanti al Comune sulla base del criterio della popolazione, tant’è vero che non ne è stata istituita un’ulteriore.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 7 maggio 2024
La farmacia rurale non può ottenere il trasferimento
Il farmacista rurale, in quanto tale, non ha alcuna possibilità di trasferirsi dalla zona in cui opera, al punto che, essendo scaduto il termine biennale per l’approvazione della pianta organica, è inammissibile il suo ricorso avverso il diniego sindacale di tale approvazione.
Massima
Farmacia – rurale – omessa revisione dela pianta organica – istanza - finalità trasferimento - ricorso avverso diniego – inammissibilità
Nell’ampia pluralità di sentenze relative alle istanze di trasferimento dei farmacisti rurali, se ne rinvengono alcune, come la presente, che assumono nei confronti dei farmacisti rurali una postura giuridicamente rigida.
Nel caso che ci riguarda un farmacista rurale, di fronte all’inerzia di un Comune con poco più di cinquemila abitanti, in serio ritardo riguardo all’approvazione di una nuova pianta organica, dopo aver acquistato in una procedura fallimentare la farmacia rurale, sita in una frazione di 690 abitanti, chiede al Comune di approvare la pianta organica relativa al 2022.
Il Sindaco del Paese adotta un atto con cui, in sostanza, stabilisce che la farmacia è rurale, è esentata in quanto tale dalla turnazione con le altre, garantisce il servizio di assistenza ad una zona comunale che altrimenti ne rimarrebbe priva, comunque la nuova pianta organica va adottata a fine 2024.
A seguito del ricorso da parte del farmacista rurale il TAR umbro lo respinge dichiarandolo inammissibile ed applicando una giurisprudenza che, però, letta attentamente, pare riferirsi a casi diversi da quello in esame.
Ad ogni modo nella sentenza si premette che la revisione della pianta organica farmaceutica è atto necessario e dovuto per la rilevazione delle variazioni del numero di abitanti, per la conseguente rideterminazione delle zone e per l’esame delle domande di trasferimento, sicché occorre osservare il termine stabilito dalla legge, al punto che è ammessa l’azione avverso tale inadempimento da parte di chi abbia un interesse giuridicamente tutelabile.
Tale interesse, tuttavia, secondo il TAR non è riscontrabile in capo al ricorrente, che è titolare di farmacia rurale e sussidiata, oltre che esentata dalla turnazione con le altre farmacie in quanto “piccola farmacia rurale”. In tal caso, secondo i Giudici, non vi può essere “libera scelta” al trasferimento, ma obbligo di permanere nella stessa zona in cui era stata originariamente ubicata, onde non vanificare le ragioni di pubblico interesse che ne avevano suggerito l’istituzione. Ciò anche in ragione del fatto che il riassorbimento nel numero delle farmacie stabilito in base alla popolazione può effettuarsi soltanto nei confronti delle farmacie urbane istituite sulla base del criterio della distanza e non nei confronti di quelle rurali, per cui vale invece il criterio topografico. La sentenza richiama, al riguardo, una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, risalente al 2019 secondo cui, appunto, tali riassorbimenti non riguardano le farmacie rurali.
Tuttavia dubbi sorgono sul punto dalla lettura della sentenza, ove si consideri che da essa pare ricavarsi che, a fronte di poco meno di seimila abitanti, nel Comune sono operative e previste in pianta organica due sole farmacie (quella urbana e quella rurale del ricorrente), il che dimostra che tale riassorbimento oramai è già avvenuto in sede di prima applicazione della legge n. 27/2012: essa infatti ha abbassato il quorum a 3.300 abitanti/farmacia e la farmacia rurale del ricorrente è stata conteggiata nel numero delle farmacie spettanti al Comune sulla base del criterio della popolazione, tant’è vero che non ne è stata istituita un’ulteriore.
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