La Giunta comunale è l’organo competente a provvedere in materia di dispensari ordinari e stagionali
In materia di dispensari farmaceutici la competenza a provvedere spetta per principio generale alla Giunta comunale in tutti quei casi in cui la legge regionale non attribuisca la competenza ad altro organo ma si limiti ad attribuire ai Comuni l’adozione degli atti
Il Sindaco di un Comune campano con proprio atto decide di chiudere due dispensari ordinari prevedendo l’attivazione, al loro posto, di due dispensari stagionali.
A seguito della proposizione del ricorso al TAR da parte del titolare dei due dispensari, che deduce l’incompetenza del Sindaco, la Giunta comunale con proprio atto conferma le decisioni assunte dal Sindaco, ampliando peraltro il corredo motivazionale dell’atto sindacale e in definitiva adottando un provvedimento che costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa.
Il TAR in sentenza ritiene sotto questo aspetto corretto l’operato comunale “agganciandosi” al filone giurisprudenziale che individua nella Giunta comunale l’organo competente in materia a seguito dell’entrata in vigore delle norme della legge “cresci Italia”. La sentenza rammenta che la Giunta ha competenza residuale per tutti gli atti non espressamente assegnati al Consiglio comunale dalla legge e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o dei funzionari dirigenti.
Al proposito il Collegio fa rilevare che la legge regionale campana, in materia di dispensari, attribuisce la competenza genericamente ai Comuni, sicché da ciò discende incontestabilmente la competenza della Giunta. Al fine di corroborare tali argomentazioni il TAR richiama anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato che, in merito ad una legge regionale toscana, ha ritenuto che la competenza in materia spetta alla Giunta e non al Sindaco per il solo fatto che gli sono riconosciute funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia della comunità.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Salerno/sentenza del 26 aprile 2024
La Giunta comunale è l’organo competente a provvedere in materia di dispensari ordinari e stagionali
In materia di dispensari farmaceutici la competenza a provvedere spetta per principio generale alla Giunta comunale in tutti quei casi in cui la legge regionale non attribuisca la competenza ad altro organo ma si limiti ad attribuire ai Comuni l’adozione degli atti
Massima
Farmacie – chiusura dispensari ordinari – competenza- Giunta comunale
Il Sindaco di un Comune campano con proprio atto decide di chiudere due dispensari ordinari prevedendo l’attivazione, al loro posto, di due dispensari stagionali.
A seguito della proposizione del ricorso al TAR da parte del titolare dei due dispensari, che deduce l’incompetenza del Sindaco, la Giunta comunale con proprio atto conferma le decisioni assunte dal Sindaco, ampliando peraltro il corredo motivazionale dell’atto sindacale e in definitiva adottando un provvedimento che costituisce una nuova espressione della funzione amministrativa.
Il TAR in sentenza ritiene sotto questo aspetto corretto l’operato comunale “agganciandosi” al filone giurisprudenziale che individua nella Giunta comunale l’organo competente in materia a seguito dell’entrata in vigore delle norme della legge “cresci Italia”. La sentenza rammenta che la Giunta ha competenza residuale per tutti gli atti non espressamente assegnati al Consiglio comunale dalla legge e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o dei funzionari dirigenti.
Al proposito il Collegio fa rilevare che la legge regionale campana, in materia di dispensari, attribuisce la competenza genericamente ai Comuni, sicché da ciò discende incontestabilmente la competenza della Giunta. Al fine di corroborare tali argomentazioni il TAR richiama anche una recente pronuncia del Consiglio di Stato che, in merito ad una legge regionale toscana, ha ritenuto che la competenza in materia spetta alla Giunta e non al Sindaco per il solo fatto che gli sono riconosciute funzioni di autorità sanitaria locale a salvaguardia della comunità.
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