La mancanza di locali all'interno della propria zona consente di individuarne uno poco oltre il perimetro, ma non di “invadere” la zona del titolare limitrofo
Non vi sono le condizioni per sospendere in sede cautelare il diniego di autorizzazione all'apertura della farmacia e la decadenza dalla titolarità stabilita dall'Amministrazione nei confronti del titolare vincitore di concorso straordinario che, asserendo non esservi locali disponibili nella propria zona, ne ha individuato uno a distanza di circa un chilometro e mezzo dal perimetro della stessa, molto all'interno della zona del titolare limitrofo
Massima
Farmacia – assegnazione titolarità nel concorso straordinario – omessa apertura della farmacia per asserita mancanza locali nella zona – individuazione di locale ben oltre il perimetro della propria zona – richiesta di autorizzazione all'apertura – diniego e decadenza – istanza di sospensione cautelare – rigetto
L'ordinanza del Consiglio di Stato, che conferma la pronuncia cautelare di primo grado, funge da monito a tutti quegli assegnatari di sede che, asserendo non esservi la disponibilità di locali all'interno della propria zona, si spingono talmente all'interno della zona del titolare limitrofo nell'individuazione di un locale idoneo, da incorrere (com'è avvenuto nel caso di specie) nel diniego di autorizzazione all'apertura e, conseguentemente, nella decadenza dalla titolarità per inutile decorso dei 180 giorni.
Quella della mancanza dei locali disponibili è una costante di molte assegnazioni: nell'individuazione delle zone da riservare alle sedi poste a concorso straordinario, nel 2012 a volte si sono indicate perimetrazioni in cui poi, all'esito delle assegnazioni, non sono stati rinvenuti locali idonei per aprire una farmacia, con l'effetto di determinare contenziosi tra i titolari già operativi e i titolari neo assegnatari.
I secondi, infatti, quando indicano che non vi sono locali idonei disponibili nella propria zona, provano ad ottenere una nuova perimetrazione ovvero una deroga alla stessa sconfinando nella zona del titolare limitrofo.
Negli ultimi due anni gli episodi relativi a tali contenziosi si sono moltiplicati con esiti contrastanti (vedi ad esempio, tutte in questa rivista,
Dall'attenta lettura di tutti questi provvedimenti giurisdizionali possono ricavarsi le seguenti coordinate:
- in tutti quei casi in cui è incontestato che vi è mancanza di locali idonei nella zona assegnata il Comune deve sempre procedere mediante una riperimetrazione (previa obbligatoria acquisizione dei pareri di ASL ed Ordine dei Farmacisti, a pena di illegittimità dell'atto – vedi l'ordinanza del TAR Napoli del 4 dicembre 2024 -)
- nei casi in cui non risulta in maniera inequivocabile la mancanza di locali nella zona assegnata, oppure in cui gli assegnatari si limitano a chiedere la riperimetrazione rimanendo per tutto il resto assolutamente inerti, oppure in cui chiedono di aprire la farmacia molto oltre il perimetro loro assegnato, il termine dei 180 giorni per l'apertura della farmacia decorre, con l'effetto di determinare la decadenza dalla titolarità qualora scada inutilmente.
Nel caso che ci riguarda, nonostante il Comune avesse concesso ai neo assegnatari una deroga alla zonizzazione in essere, con la possibilità di sfruttare una “zona bianca” a confine con la zona loro assegnata, gli assegnatari avevano chiesto di aprire la propria farmacia a distanza di circa un chilometro e mezzo dalla propria zona, “invadendo” la zona del titolare limitrofo.
Di qui il diniego di autorizzazione all'apertura e, per il decorso dei 180 giorni, la decadenza dalla titolarità stabilita dall'Amministrazione, giudicata corretta dai due provvedimenti cautelari di segno negativo (l'ultimo e definitivo da parte del Consiglio di Stato il 16 aprile 2025) sull'istanza di sospensiva proposta dai neo assegnatari: l'apertura della sede a notevole distanza dalla zona di riferimento infatti si porrebbe in conflitto con il principio dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio.
Per il momento la sede assegnata è dunque diventata vacante e sarà assegnata col prossimo concorso pubblico regionale ordinario.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/ordinanza del 16 aprile 2025
La mancanza di locali all'interno della propria zona consente di individuarne uno poco oltre il perimetro, ma non di “invadere” la zona del titolare limitrofo
Non vi sono le condizioni per sospendere in sede cautelare il diniego di autorizzazione all'apertura della farmacia e la decadenza dalla titolarità stabilita dall'Amministrazione nei confronti del titolare vincitore di concorso straordinario che, asserendo non esservi locali disponibili nella propria zona, ne ha individuato uno a distanza di circa un chilometro e mezzo dal perimetro della stessa, molto all'interno della zona del titolare limitrofo
Massima
Farmacia – assegnazione titolarità nel concorso straordinario – omessa apertura della farmacia per asserita mancanza locali nella zona – individuazione di locale ben oltre il perimetro della propria zona – richiesta di autorizzazione all'apertura – diniego e decadenza – istanza di sospensione cautelare – rigetto
L'ordinanza del Consiglio di Stato, che conferma la pronuncia cautelare di primo grado, funge da monito a tutti quegli assegnatari di sede che, asserendo non esservi la disponibilità di locali all'interno della propria zona, si spingono talmente all'interno della zona del titolare limitrofo nell'individuazione di un locale idoneo, da incorrere (com'è avvenuto nel caso di specie) nel diniego di autorizzazione all'apertura e, conseguentemente, nella decadenza dalla titolarità per inutile decorso dei 180 giorni.
Quella della mancanza dei locali disponibili è una costante di molte assegnazioni: nell'individuazione delle zone da riservare alle sedi poste a concorso straordinario, nel 2012 a volte si sono indicate perimetrazioni in cui poi, all'esito delle assegnazioni, non sono stati rinvenuti locali idonei per aprire una farmacia, con l'effetto di determinare contenziosi tra i titolari già operativi e i titolari neo assegnatari.
I secondi, infatti, quando indicano che non vi sono locali idonei disponibili nella propria zona, provano ad ottenere una nuova perimetrazione ovvero una deroga alla stessa sconfinando nella zona del titolare limitrofo.
Negli ultimi due anni gli episodi relativi a tali contenziosi si sono moltiplicati con esiti contrastanti (vedi ad esempio, tutte in questa rivista,
- a favore della riperimetrazione: la sentenza del TAR Catania del 3 gennaio 2025, la sentenza del TAR Roma dell'1 febbraio 2024, la sentenza del TAR Roma dell'11 gennaio 2024, la sentenza del TAR Palermo del 18 dicembre 2023 e la sentenza del Consiglio di Stato del 28 maggio 2024 con cui addirittura è stato condannato a risarcire i danni il Comune che si era rifiutato di riperimetrare;
- a favore della conferma della zona ovvero della possibile decadenza: l'ordinanza del Consiglio di Stato in esame, la sentenza del TAR Palermo del 19 dicembre 2024, la sentenza del TAR Potenza del 18 gennaio 2024, l'ordinanza del TAR L'Aquila del 24 febbraio 2023).
Dall'attenta lettura di tutti questi provvedimenti giurisdizionali possono ricavarsi le seguenti coordinate:
- in tutti quei casi in cui è incontestato che vi è mancanza di locali idonei nella zona assegnata il Comune deve sempre procedere mediante una riperimetrazione (previa obbligatoria acquisizione dei pareri di ASL ed Ordine dei Farmacisti, a pena di illegittimità dell'atto – vedi l'ordinanza del TAR Napoli del 4 dicembre 2024 -)
- nei casi in cui non risulta in maniera inequivocabile la mancanza di locali nella zona assegnata, oppure in cui gli assegnatari si limitano a chiedere la riperimetrazione rimanendo per tutto il resto assolutamente inerti, oppure in cui chiedono di aprire la farmacia molto oltre il perimetro loro assegnato, il termine dei 180 giorni per l'apertura della farmacia decorre, con l'effetto di determinare la decadenza dalla titolarità qualora scada inutilmente.
Nel caso che ci riguarda, nonostante il Comune avesse concesso ai neo assegnatari una deroga alla zonizzazione in essere, con la possibilità di sfruttare una “zona bianca” a confine con la zona loro assegnata, gli assegnatari avevano chiesto di aprire la propria farmacia a distanza di circa un chilometro e mezzo dalla propria zona, “invadendo” la zona del titolare limitrofo.
Di qui il diniego di autorizzazione all'apertura e, per il decorso dei 180 giorni, la decadenza dalla titolarità stabilita dall'Amministrazione, giudicata corretta dai due provvedimenti cautelari di segno negativo (l'ultimo e definitivo da parte del Consiglio di Stato il 16 aprile 2025) sull'istanza di sospensiva proposta dai neo assegnatari: l'apertura della sede a notevole distanza dalla zona di riferimento infatti si porrebbe in conflitto con il principio dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio.
Per il momento la sede assegnata è dunque diventata vacante e sarà assegnata col prossimo concorso pubblico regionale ordinario.
Riferimenti