La nuova pianta organica, anche se identica alla precedente già impugnata, va impugnata a sua volta, a pena di inammissibilità del ricorso contro la precedente
L'adozione di una pianta organica che abbia lo stesso contenuto della precedente già impugnata è atto di conferma e non atto meramente confermativo, in quanto effetto di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione, sicché va impugnato a pena di inammissibilità del ricorso già proposto avverso la pianta organica precedente
Massima
Farmacia – adozione di pianta organica avente contenuto identico alla precedente – nuova istruttoria e nuova ponderazione - atto di conferma e non atto meramente confermativo – necessità di impugnativa – omissione – effetti - inammissibilità del ricorso avverso la pianta organica precedente
Con una breve sentenza il TAR Brescia conferma l'orientamento giurisprudenziale sugli atti di conferma (vedi la sentenza del 5 gennaio 2023 del TAR Reggio Calabria ed il parere del Consiglio di Stato del 17 agosto 2023, in questa rivista) e relativo all'obbligo di impugnativa della nuova pianta organica, anche se identica nei contenuti alla precedente, a pena di inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso la precedente.
In un Comune lombardo, infatti, nel 2023 viene approvata una pianta organica che riduce la zona di un farmacista. Questi propone ricorso al TAR segnalando che l'approvazione è intervenuta nell'anno dispari e non già, ai sensi di legge, nell'anno pari sulla base dei dati ISTAT del 31 dicembre del precedente anno dispari.
Il Comune allora ritira l'atto e nel 2024, sulla base dei dati ISTAT del dicembre 2023, adotta la nuova pianta organica con un contenuto identico a quella del 2023 che era stata ritirata.
Il ricorrente non impugna tale nuovo atto ritenendolo meramente confermativo del precedente e, giunta l'udienza del ricorso proposto avverso la precedente pianta organica, chiede l'accoglimento del ricorso.
Sennonché il TAR afferma che una nuova pianta organica, anche se di contenuto identico alla precedente, non è mai atto meramente confermativo, bensì atto di conferma in senso proprio. La differenza non è di poco conto: l'atto è di conferma in senso proprio quando è l'effetto di un autonomo procedimento in cui è stata effettuata una nuova istruttoria e quindi vi è stata una nuova ponderazione degli interessi. In tutti quei casi, quindi, in cui vi è una rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, si è in presenza di un atto di conferma in senso proprio, a prescindere dall'identità del contenuto col precedente e persino dalla terminologia utilizzata dall'Amministrazione per definire il provvedimento adottato.
E l'atto di conferma in senso proprio (nel caso di specie la nuova pianta organica farmaceutica) va sempre impugnato.
Ne discende che la nuova pianta organica, anche se identica alla precedente, va impugnata a pena di inammissibilità del ricorso proposto avverso la precedente.
Il TAR Brescia, infatti, dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la precedente, in quanto la nuova non è stata impugnata ed essa non è atto meramente confermativo, ma di conferma in senso proprio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Brescia/sentenza del 7 aprile 2025
La nuova pianta organica, anche se identica alla precedente già impugnata, va impugnata a sua volta, a pena di inammissibilità del ricorso contro la precedente
L'adozione di una pianta organica che abbia lo stesso contenuto della precedente già impugnata è atto di conferma e non atto meramente confermativo, in quanto effetto di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione, sicché va impugnato a pena di inammissibilità del ricorso già proposto avverso la pianta organica precedente
Massima
Farmacia – adozione di pianta organica avente contenuto identico alla precedente – nuova istruttoria e nuova ponderazione - atto di conferma e non atto meramente confermativo – necessità di impugnativa – omissione – effetti - inammissibilità del ricorso avverso la pianta organica precedente
Con una breve sentenza il TAR Brescia conferma l'orientamento giurisprudenziale sugli atti di conferma (vedi la sentenza del 5 gennaio 2023 del TAR Reggio Calabria ed il parere del Consiglio di Stato del 17 agosto 2023, in questa rivista) e relativo all'obbligo di impugnativa della nuova pianta organica, anche se identica nei contenuti alla precedente, a pena di inammissibilità del ricorso giurisdizionale proposto avverso la precedente.
In un Comune lombardo, infatti, nel 2023 viene approvata una pianta organica che riduce la zona di un farmacista. Questi propone ricorso al TAR segnalando che l'approvazione è intervenuta nell'anno dispari e non già, ai sensi di legge, nell'anno pari sulla base dei dati ISTAT del 31 dicembre del precedente anno dispari.
Il Comune allora ritira l'atto e nel 2024, sulla base dei dati ISTAT del dicembre 2023, adotta la nuova pianta organica con un contenuto identico a quella del 2023 che era stata ritirata.
Il ricorrente non impugna tale nuovo atto ritenendolo meramente confermativo del precedente e, giunta l'udienza del ricorso proposto avverso la precedente pianta organica, chiede l'accoglimento del ricorso.
Sennonché il TAR afferma che una nuova pianta organica, anche se di contenuto identico alla precedente, non è mai atto meramente confermativo, bensì atto di conferma in senso proprio. La differenza non è di poco conto: l'atto è di conferma in senso proprio quando è l'effetto di un autonomo procedimento in cui è stata effettuata una nuova istruttoria e quindi vi è stata una nuova ponderazione degli interessi. In tutti quei casi, quindi, in cui vi è una rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, si è in presenza di un atto di conferma in senso proprio, a prescindere dall'identità del contenuto col precedente e persino dalla terminologia utilizzata dall'Amministrazione per definire il provvedimento adottato.
E l'atto di conferma in senso proprio (nel caso di specie la nuova pianta organica farmaceutica) va sempre impugnato.
Ne discende che la nuova pianta organica, anche se identica alla precedente, va impugnata a pena di inammissibilità del ricorso proposto avverso la precedente.
Il TAR Brescia, infatti, dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la precedente, in quanto la nuova non è stata impugnata ed essa non è atto meramente confermativo, ma di conferma in senso proprio.
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