La pianta organica approvata dal Consiglio comunale, peraltro senza la previa richiesta dei pareri ad ASL ed Ordine dei Farmacisti, è radicalmente illegittima
E' la Giunta comunale e non il Consiglio comunale l'organo competente all'approvazione dell'atto di revisione della pianta organica farmaceutica che, se prevede modifiche delle zone, deve essere preceduto a pena di illegittimità dalla richiesta di pareri all'ASL ed all'Ordine dei Farmacisti
Massima
Farmacia - revisione della pianta organica - competenza - Giunta comunale
Farmacia - revisione della pianta organica - richiesta di pareri ad ASL ed Ordine dei Farmacisti - obbligatoria in tutti i casi di modifica della pianta organica
Il TAR Reggio Calabria, con una sentenza estremamente puntuale e ricca di riferimenti giurisprudenziali riguardo alle regole da applicarsi, annulla l'atto di revisione della pianta organica adottato da un Consiglio comunale senza la previa richiesta dei pareri obbligatori per legge.
A seguito di un contenzioso nato dall'avvenuto trasferimento di una farmacia in locali siti nella propria zona ma distanti dal centro storico (in cui precedentemente era operativa la farmacia), il Comune decide di costringere il farmacista a ritrasferirsi presso il centro storico adottando una nuova pianta organica in cui la zona spettante al detto farmacista viene ridotta, fino a corrispondere al centro storico. Conseguentemente il titolare viene prima diffidato a riaprire il proprio esercizio nel centro storico, poi, a seguito del suo rifiuto, viene avviato il procedimento di decadenza dalla titolarità.
Tutti tali provvedimenti vengono impugnati dinanzi al TAR, che accoglie il ricorso.
In primo luogo la sentenza ritiene l'atto di approvazione della nuova pianta organica illegittimo per incompetenza del Consiglio Comunale: sul punto le argomentazioni rinviano ai plurimi precedenti giurisprudenziali, secondo cui l'organo competente è la Giunta (ex multisC.d.S. n. 5255/2019 e n. 6757/2018,TAR Torino n. 537/2020, TAR Salerno n. 717/2023 e TAR Cagliari n. 5/2023; va rammentato però che nella sola Regione Sicilia l'orientamento è contrario, giacché viene ritenuto competente il Consiglio comunale in ragione di plurime pronunce sul punto da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, tra cui la sentenza del 5 giugno 2023, in questa rivista). Al riguardo il TAR giudica irrilevante il fatto che i componenti della Giunta possano aver partecipato al voto in qualità di Consiglieri comunali, fermo restando che, comunque, nel caso in esame, non ne era presente uno.
La delibera viene giudicata illegittima anche perché non è stata preceduta dalla richiesta dei pareri obbligatori ad ASL ed Ordine dei Farmacisti: la sentenza è molto chiara nel respingere la tesi del Comune, secondo cui tali pareri vanno chiesti soltanto quando vengono istituite nuove sedi farmaceutiche. Viceversa il Collegio sostiene che i pareri vadano richiesti ogniqualvolta vi sia una modifica della pianta organica, anche a parità di numero di sedi (vedi in questa rivista in senso conforme alla presente sentenza l'ordinanza del TAR Napoli del 4 dicembre 2024 e la sentenza del TAR Lecce del 13 novembre 2024, ovvero sulla rilevanza dei detti pareri la sentenza del TAR Roma del 2 luglio 2024 secondo cui è illegittima la pianta organica che sia stata approvata senza motivare alcunché riguardo al discostarsi dai pareri resi dall'ASL e dall'Ordine, ovvero ancora la sentenza del TAR Napoli del 30 novembre 2023 che riconosce all'Ordine dei Farmacisti la legittimazione a proporre ricorso contro la pianta organica adottata omettendo la richiesta del parere, nonché la sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2024, secondo cui può prescindersi dalla richiesta dei pareri ad ASL e Ordine dei Farmacisti quando la nuova pianta organica è confermativa della precedente).
La sentenza afferma infatti che, in caso di proposta programmatoria del Comune di modificazione della pianta organica è doveroso chiedere l'acquisizione del punto di vista delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei Farmacisti giacché ciascuno di essi dispone conoscenze, esperienze e sensibilità che attraverso la rappresentazione delle esigenze e l'eventuale formulazione di proposte possono garantire un utile contributo al Comune.
Infine il Collegio giudica illegittima la delibera di Consiglio comunale anche perché con essa si procede a modificare in maniera rilevante la zona del farmacista ricorrente senza spiegare per quale ragione viene assunta una simile decisione: con estrema precisione la sentenza sul punto afferma che, pur non richiedendo l'atto revisionale un'approfondita motivazione in ordine alle decisioni finali, comunque occorre sempre esternare i criteri in base a cui sono state effettuate le scelte, anche per consentire di verificare, sotto il profilo del perseguimento dell’interesse pubblico, la congruità, la legittimità e la ragionevolezza delle stesse. Nel caso di specie gli atti impugnati sono annullati anche perché la delibera di Consiglio comunale rinvia genericamente ai lavori di una commissione consigliare del cui contenuto non è dato trovare traccia nel testo dell'atto revisionale, né il verbale della commissione consigliare è stato depositato in giudizio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Reggio Calabria/sentenza del 12 marzo 2025
La pianta organica approvata dal Consiglio comunale, peraltro senza la previa richiesta dei pareri ad ASL ed Ordine dei Farmacisti, è radicalmente illegittima
E' la Giunta comunale e non il Consiglio comunale l'organo competente all'approvazione dell'atto di revisione della pianta organica farmaceutica che, se prevede modifiche delle zone, deve essere preceduto a pena di illegittimità dalla richiesta di pareri all'ASL ed all'Ordine dei Farmacisti
Massima
Farmacia - revisione della pianta organica - competenza - Giunta comunale
Farmacia - revisione della pianta organica - richiesta di pareri ad ASL ed Ordine dei Farmacisti - obbligatoria in tutti i casi di modifica della pianta organica
Il TAR Reggio Calabria, con una sentenza estremamente puntuale e ricca di riferimenti giurisprudenziali riguardo alle regole da applicarsi, annulla l'atto di revisione della pianta organica adottato da un Consiglio comunale senza la previa richiesta dei pareri obbligatori per legge.
A seguito di un contenzioso nato dall'avvenuto trasferimento di una farmacia in locali siti nella propria zona ma distanti dal centro storico (in cui precedentemente era operativa la farmacia), il Comune decide di costringere il farmacista a ritrasferirsi presso il centro storico adottando una nuova pianta organica in cui la zona spettante al detto farmacista viene ridotta, fino a corrispondere al centro storico. Conseguentemente il titolare viene prima diffidato a riaprire il proprio esercizio nel centro storico, poi, a seguito del suo rifiuto, viene avviato il procedimento di decadenza dalla titolarità.
Tutti tali provvedimenti vengono impugnati dinanzi al TAR, che accoglie il ricorso.
In primo luogo la sentenza ritiene l'atto di approvazione della nuova pianta organica illegittimo per incompetenza del Consiglio Comunale: sul punto le argomentazioni rinviano ai plurimi precedenti giurisprudenziali, secondo cui l'organo competente è la Giunta (ex multisC.d.S. n. 5255/2019 e n. 6757/2018,TAR Torino n. 537/2020, TAR Salerno n. 717/2023 e TAR Cagliari n. 5/2023; va rammentato però che nella sola Regione Sicilia l'orientamento è contrario, giacché viene ritenuto competente il Consiglio comunale in ragione di plurime pronunce sul punto da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, tra cui la sentenza del 5 giugno 2023, in questa rivista). Al riguardo il TAR giudica irrilevante il fatto che i componenti della Giunta possano aver partecipato al voto in qualità di Consiglieri comunali, fermo restando che, comunque, nel caso in esame, non ne era presente uno.
La delibera viene giudicata illegittima anche perché non è stata preceduta dalla richiesta dei pareri obbligatori ad ASL ed Ordine dei Farmacisti: la sentenza è molto chiara nel respingere la tesi del Comune, secondo cui tali pareri vanno chiesti soltanto quando vengono istituite nuove sedi farmaceutiche. Viceversa il Collegio sostiene che i pareri vadano richiesti ogniqualvolta vi sia una modifica della pianta organica, anche a parità di numero di sedi (vedi in questa rivista in senso conforme alla presente sentenza l'ordinanza del TAR Napoli del 4 dicembre 2024 e la sentenza del TAR Lecce del 13 novembre 2024, ovvero sulla rilevanza dei detti pareri la sentenza del TAR Roma del 2 luglio 2024 secondo cui è illegittima la pianta organica che sia stata approvata senza motivare alcunché riguardo al discostarsi dai pareri resi dall'ASL e dall'Ordine, ovvero ancora la sentenza del TAR Napoli del 30 novembre 2023 che riconosce all'Ordine dei Farmacisti la legittimazione a proporre ricorso contro la pianta organica adottata omettendo la richiesta del parere, nonché la sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2024, secondo cui può prescindersi dalla richiesta dei pareri ad ASL e Ordine dei Farmacisti quando la nuova pianta organica è confermativa della precedente).
La sentenza afferma infatti che, in caso di proposta programmatoria del Comune di modificazione della pianta organica è doveroso chiedere l'acquisizione del punto di vista delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei Farmacisti giacché ciascuno di essi dispone conoscenze, esperienze e sensibilità che attraverso la rappresentazione delle esigenze e l'eventuale formulazione di proposte possono garantire un utile contributo al Comune.
Infine il Collegio giudica illegittima la delibera di Consiglio comunale anche perché con essa si procede a modificare in maniera rilevante la zona del farmacista ricorrente senza spiegare per quale ragione viene assunta una simile decisione: con estrema precisione la sentenza sul punto afferma che, pur non richiedendo l'atto revisionale un'approfondita motivazione in ordine alle decisioni finali, comunque occorre sempre esternare i criteri in base a cui sono state effettuate le scelte, anche per consentire di verificare, sotto il profilo del perseguimento dell’interesse pubblico, la congruità, la legittimità e la ragionevolezza delle stesse. Nel caso di specie gli atti impugnati sono annullati anche perché la delibera di Consiglio comunale rinvia genericamente ai lavori di una commissione consigliare del cui contenuto non è dato trovare traccia nel testo dell'atto revisionale, né il verbale della commissione consigliare è stato depositato in giudizio.
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