La pianta organica farmaceutica va approvata obbligatoriamente ogni due anni
E' illegittima l'inerzia del Comune a fronte di una diffida con cui il farmacista chiede di revisionare la pianta organica, approssimandosi la scadenza stabilita dalla legge ed anche alla luce dell'andamento demografico in diminuzione
Massima
Farmacia – diffida di un farmacista per l'approvazione della pianta organica – inerzia del Comune – ricorso contro il silenzio rifiuto – illegittimità del silenzio – obbligo di approvazione della pianta organica biennale
Un farmacista notifica al Comune l'istanza per l'approvazione di una nuova pianta organica, tenuto conto che si approssima la scadenza del termine biennale e che la popolazione nel frattempo è diminuita al punto che una farmacia ancora vacante è divenuta soprannumeraria e andrebbe soppressa.
Di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, il farmacista propone ricorso al TAR che, con una sentenza estremamente nitida dal punto di vista delle tesi e delle argomentazioni a sostegno, accoglie il ricorso e condanna il Comune.
Il Comune si era difeso sostenendo l'insussistenza dell'obbligo di provvedere alla revisione biennale della pianta organica ma la sentenza sul punto è categorica nello stabilire che, di fronte ad una diffida da parte di un farmacista, il Comune avrebbe dovuto attivare e perfezionare il procedimento di revisione, tenuto conto che “l’attivazione del procedimento di revisione biennale andava fatta d’ufficio, atteggiandosi l’istanza del privato interessato come meramente sollecitatoria: in tal senso depone il citato art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, il quale, nel contemplare detta revisione biennale, ne sancisce l’obbligatorietà come procedimento, che non necessariamente deve condurre al risultato di una modificazione della pianta organica delle farmacie”.
La tesi, ineccepibile, viene ancora più approfonditamente argomentata nel passaggio successivo della sentenza, in cui si indica che il potere – dovere di revisione biennale ha la finalità di garantire la costante coerenza, nel tempo, delle previsioni relative alla pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo conto dei flussi della popolazione in aumento, in diminuzione ovvero sostanzialmente costanti ma magari dislocati in maniera diversa rispetto al biennio precedente. In definitiva, secondo il TAR, la pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, volto a monitorare ogni due anni le modalità con cui viene erogata ai cittadini l'assistenza farmaceutica al fine di evitare disfunzionalità della stessa.
Ne discende secondo il Collegio la fondatezza del ricorso, nella parte in cui censura l'inerzia comunale: al proposito in sentenza viene ordinato al Comune di adottare una nuova pianta organica entro e non oltre sessanta giorni e viene nominato fin da subito il commissario ad acta qualora vi sia ulteriore inerzia per il tempo assegnato al Comune.
Il ricorso non viene accolto, invece, nella parte in cui chiede al TAR di ordinare al Comune la soppressione della sede vacante divenuta nel frattempo soprannumeraria: il Collegio, aderendo all'orientamento secondo cui in tali casi la soppressione non è obbligatoria ma facoltativa (vedi la sentenza del TAR Cagliari dell'11 gennaio 2023 e, successivamente, la sentenza del TAR Napoli del 3 aprile 2024, entrambe in questa rivista), afferma che trattasi di scelte discrezionali dell'Amministrazione e che quindi non è possibile nel giudizio contro il silenzio ordinare all'Amministrazione un facere rispetto al quale essa ha margini di discrezionalità nella decisione.
Sul tema dell'obbligatorietà della revisione biennale delle piante organiche va tuttavia richiamato un precedente contrario del TAR Venezia che con la sentenza del 25 gennaio 2023 ha stabilito la discutibile tesi secondo cui vi è obbligo nei soli casi in cui debba essere variato il numero delle sedi.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 16 marzo 2023
La pianta organica farmaceutica va approvata obbligatoriamente ogni due anni
E' illegittima l'inerzia del Comune a fronte di una diffida con cui il farmacista chiede di revisionare la pianta organica, approssimandosi la scadenza stabilita dalla legge ed anche alla luce dell'andamento demografico in diminuzione
Massima
Farmacia – diffida di un farmacista per l'approvazione della pianta organica – inerzia del Comune – ricorso contro il silenzio rifiuto – illegittimità del silenzio – obbligo di approvazione della pianta organica biennale
Un farmacista notifica al Comune l'istanza per l'approvazione di una nuova pianta organica, tenuto conto che si approssima la scadenza del termine biennale e che la popolazione nel frattempo è diminuita al punto che una farmacia ancora vacante è divenuta soprannumeraria e andrebbe soppressa.
Di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, il farmacista propone ricorso al TAR che, con una sentenza estremamente nitida dal punto di vista delle tesi e delle argomentazioni a sostegno, accoglie il ricorso e condanna il Comune.
Il Comune si era difeso sostenendo l'insussistenza dell'obbligo di provvedere alla revisione biennale della pianta organica ma la sentenza sul punto è categorica nello stabilire che, di fronte ad una diffida da parte di un farmacista, il Comune avrebbe dovuto attivare e perfezionare il procedimento di revisione, tenuto conto che “l’attivazione del procedimento di revisione biennale andava fatta d’ufficio, atteggiandosi l’istanza del privato interessato come meramente sollecitatoria: in tal senso depone il citato art. 2, comma 2, della legge n. 475/1968, il quale, nel contemplare detta revisione biennale, ne sancisce l’obbligatorietà come procedimento, che non necessariamente deve condurre al risultato di una modificazione della pianta organica delle farmacie”.
La tesi, ineccepibile, viene ancora più approfonditamente argomentata nel passaggio successivo della sentenza, in cui si indica che il potere – dovere di revisione biennale ha la finalità di garantire la costante coerenza, nel tempo, delle previsioni relative alla pianificazione del servizio farmaceutico sul territorio, tenendo conto dei flussi della popolazione in aumento, in diminuzione ovvero sostanzialmente costanti ma magari dislocati in maniera diversa rispetto al biennio precedente. In definitiva, secondo il TAR, la pianificazione biennale delle sedi farmaceutiche riveste i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico sul territorio, volto a monitorare ogni due anni le modalità con cui viene erogata ai cittadini l'assistenza farmaceutica al fine di evitare disfunzionalità della stessa.
Ne discende secondo il Collegio la fondatezza del ricorso, nella parte in cui censura l'inerzia comunale: al proposito in sentenza viene ordinato al Comune di adottare una nuova pianta organica entro e non oltre sessanta giorni e viene nominato fin da subito il commissario ad acta qualora vi sia ulteriore inerzia per il tempo assegnato al Comune.
Il ricorso non viene accolto, invece, nella parte in cui chiede al TAR di ordinare al Comune la soppressione della sede vacante divenuta nel frattempo soprannumeraria: il Collegio, aderendo all'orientamento secondo cui in tali casi la soppressione non è obbligatoria ma facoltativa (vedi la sentenza del TAR Cagliari dell'11 gennaio 2023 e, successivamente, la sentenza del TAR Napoli del 3 aprile 2024, entrambe in questa rivista), afferma che trattasi di scelte discrezionali dell'Amministrazione e che quindi non è possibile nel giudizio contro il silenzio ordinare all'Amministrazione un facere rispetto al quale essa ha margini di discrezionalità nella decisione.
Sul tema dell'obbligatorietà della revisione biennale delle piante organiche va tuttavia richiamato un precedente contrario del TAR Venezia che con la sentenza del 25 gennaio 2023 ha stabilito la discutibile tesi secondo cui vi è obbligo nei soli casi in cui debba essere variato il numero delle sedi.
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