Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 5 giugno 2023
La pianta organica può essere revisionata negli anni dispari: il termine di legge è ordinatorio e non occorre attendere il successivo anno pari
É legittima la revisione di una pianta organica farmaceutica approvata nel dicembre di un anno dispari, non occorrendo attendere il successivo anno pari attesa l'ordinarietà del termine.
L'aver preso a riferimento nel dicembre 2017 i dati ISTAT risalenti al 2010 non rende illegittimo il provvedimento di revisione della pianta organica se non risultano intervenuti sostanziali mutamenti della popolazione e se dall'istruttoria emerga l'avvenuta ponderazione degli interessi degli abitanti complessivamente intesi
Massima
Farmacia – pianta organica – approvazione nell'anno dispari – impugnazione - ordinatorietà del termine – irrilevanza del ritardo – obbligo di attendere il successivo anno pari – non sussiste
Farmacia – pianta organica – approvazione nel 2017 – riferimento dati ISTAT del 2010 – mancanza di sostanziali mutamenti intervenuti – adeguata ponderazione degli interessi della complessità degli abitanti nell'istruttoria - ammissibilità
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in una sentenza in alcuni punti addirittura lapidaria, come in quello relativo ad una censura riguardante l'individuazione dell'organo comunale competente all'approvazione della pianta organica farmaceutica (che in Sicilia viene confermato essere il Consiglio comunale), affronta la questione dell'avvenuta approvazione della stessa nel 2017, molto fuori tempo massimo rispetto al termine prefissato dalla legge (dicembre dell'anno pari) e la risolve stabilendo la legittimità dell'atto.
Più precisamente la pianta organica è approvata nel dicembre 2017 avendo a riferimento i dati ISTAT del dicembre 2010 e una delle censure riguarda la violazione delle norme secondo cui l'adempimento deve essere effettuato entro il dicembre dell'anno pari avendo a riferimento i dati ISTAT del dicembre dell'anno dispari precedente.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa effettua al riguardo due ordini di argomentazioni: sotto un primo profilo giudica legittima la decisione di procedere alla revisione da parte del Comune senza attendere il successivo anno pari atteso che il termine indicato dall'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 è ordinatorio. Ciò che rileva, al riguardo, è la cadenza biennale della pianta organica, sicché è certamente corretto procedere ad approvarla, anche se fuori tempo massimo, rispetto ad una scelta di rinviare l'approvazione all'anno pari successivo.
Sul punto il Consiglio di Giustizia Amministrativa richiama una giurisprudenza secondo cuiil legislatore, nell'individuare il termine del dicembre dell'anno pari, ha semplicemente indicato all'autorità competente la cadenza temporale più adeguata per consentire la migliore pianificazione del servizio farmaceutico nel territorio, stabilendo nel biennio il periodo più adeguato di efficacia della pianta organica da sottoporsi periodicamente a revisione. L'anno pari come punto di riferimento per procedere alla revisione non impedisce affatto, però, la possibilità di intervenire in qualsiasi periodo, anche significativamente successivo dal punto di vista temporale.
Per quanto attiene alla circostanza che il Comune abbia deciso di prendere come riferimento i dati ISTAT del 2010, la sentenza rileva che la vicenda amministrativa aveva avuto plurimi intoppi conseguenti ad una serie di ricorsi e di pronunce giurisdizionali; comunque in via generale segnala che siccome dalla prospettazione delle ragioni delle parti in giudizio non emerge che siano intervenuti significativi mutamenti nella popolazione rispetto al dicembre del 2010, è irrilevante che il dato acquisito sia quello del 2010, dovendolo ritenere pressoché attualizzato.
Infine il Consiglio di Giustizia Amministrativa evidenzia che dall'istruttoria risulta che vi è stata adeguata ponderazione delle esigenze della popolazione nella sua totalità, anche in riferimento a situazioni calibrate sul territorio, sicché ciò dimostra in maggior modo l'irrilevanza dell'irritualità del dato populativo acquisito.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Giustizia Amministrativa/sentenza del 5 giugno 2023
La pianta organica può essere revisionata negli anni dispari: il termine di legge è ordinatorio e non occorre attendere il successivo anno pari
É legittima la revisione di una pianta organica farmaceutica approvata nel dicembre di un anno dispari, non occorrendo attendere il successivo anno pari attesa l'ordinarietà del termine.
L'aver preso a riferimento nel dicembre 2017 i dati ISTAT risalenti al 2010 non rende illegittimo il provvedimento di revisione della pianta organica se non risultano intervenuti sostanziali mutamenti della popolazione e se dall'istruttoria emerga l'avvenuta ponderazione degli interessi degli abitanti complessivamente intesi
Massima
Farmacia – pianta organica – approvazione nell'anno dispari – impugnazione - ordinatorietà del termine – irrilevanza del ritardo – obbligo di attendere il successivo anno pari – non sussiste
Farmacia – pianta organica – approvazione nel 2017 – riferimento dati ISTAT del 2010 – mancanza di sostanziali mutamenti intervenuti – adeguata ponderazione degli interessi della complessità degli abitanti nell'istruttoria - ammissibilità
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, in una sentenza in alcuni punti addirittura lapidaria, come in quello relativo ad una censura riguardante l'individuazione dell'organo comunale competente all'approvazione della pianta organica farmaceutica (che in Sicilia viene confermato essere il Consiglio comunale), affronta la questione dell'avvenuta approvazione della stessa nel 2017, molto fuori tempo massimo rispetto al termine prefissato dalla legge (dicembre dell'anno pari) e la risolve stabilendo la legittimità dell'atto.
Più precisamente la pianta organica è approvata nel dicembre 2017 avendo a riferimento i dati ISTAT del dicembre 2010 e una delle censure riguarda la violazione delle norme secondo cui l'adempimento deve essere effettuato entro il dicembre dell'anno pari avendo a riferimento i dati ISTAT del dicembre dell'anno dispari precedente.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa effettua al riguardo due ordini di argomentazioni: sotto un primo profilo giudica legittima la decisione di procedere alla revisione da parte del Comune senza attendere il successivo anno pari atteso che il termine indicato dall'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968 è ordinatorio. Ciò che rileva, al riguardo, è la cadenza biennale della pianta organica, sicché è certamente corretto procedere ad approvarla, anche se fuori tempo massimo, rispetto ad una scelta di rinviare l'approvazione all'anno pari successivo.
Sul punto il Consiglio di Giustizia Amministrativa richiama una giurisprudenza secondo cuiil legislatore, nell'individuare il termine del dicembre dell'anno pari, ha semplicemente indicato all'autorità competente la cadenza temporale più adeguata per consentire la migliore pianificazione del servizio farmaceutico nel territorio, stabilendo nel biennio il periodo più adeguato di efficacia della pianta organica da sottoporsi periodicamente a revisione. L'anno pari come punto di riferimento per procedere alla revisione non impedisce affatto, però, la possibilità di intervenire in qualsiasi periodo, anche significativamente successivo dal punto di vista temporale.
Per quanto attiene alla circostanza che il Comune abbia deciso di prendere come riferimento i dati ISTAT del 2010, la sentenza rileva che la vicenda amministrativa aveva avuto plurimi intoppi conseguenti ad una serie di ricorsi e di pronunce giurisdizionali; comunque in via generale segnala che siccome dalla prospettazione delle ragioni delle parti in giudizio non emerge che siano intervenuti significativi mutamenti nella popolazione rispetto al dicembre del 2010, è irrilevante che il dato acquisito sia quello del 2010, dovendolo ritenere pressoché attualizzato.
Infine il Consiglio di Giustizia Amministrativa evidenzia che dall'istruttoria risulta che vi è stata adeguata ponderazione delle esigenze della popolazione nella sua totalità, anche in riferimento a situazioni calibrate sul territorio, sicché ciò dimostra in maggior modo l'irrilevanza dell'irritualità del dato populativo acquisito.
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