La proroga da parte della Regione del termine per l'apertura della farmacia è legittima se in caso di decadenza la sede rimarrebbe vacante per un lungo lasso di tempo
Scaduto il termine di validità della graduatoria del concorso straordinario e non essendo più possibili scorrimenti, legittimamente la Regione accorda la proroga di 90 giorni per l'apertura della sede invece di dichiarare la decadenza: una nuova assegnazione infatti sarebbe possibile solo a seguito di concorso ordinario con prolungata vacanza della sede e pregiudizio per l'assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – cessazione di validità della graduatoria del concorso straordinario – impossibilità di ulteriori scorrimenti - richiesta di proroga del termine di apertura della farmacia da parte di assegnatari di sede posta a concorso straordinario – certezza di rendere vacante a tempo indeterminato la sede in caso di decadenza - rilascio di proroga di novanta giorni da parte della Regione – conformità all'interesse pubblico consistente nell'assicurare l'assistenza farmaceutica
Il TAR Perugia in questa sentenza affronta varie problematiche di notevole interesse e conclude per la legittimità dell'operato della Regione che, messa di fronte all'alternativa di concedere la proroga per l'apertura della sede assegnata al concorso straordinario, oppure dichiarare la decadenza rendendo vacante a tempo indeterminato la sede per impossibilità di ulteriori scorrimenti, ha optato per la proroga.
Il Collegio, come dicevamo, affronta in maniera puntualissima vari temi, primo tra i quali quello della validità della graduatoria del concorso straordinario. Nella Regione Umbria, infatti, sono scaduti i sei anni dal primo interpello ed il TAR certifica che la graduatoria ha oramai cessato di avere validità, in conformità di quanto stabilito al riguardo dal Consiglio di Stato nella sentenza del 15 luglio 2024 (vedi in questa rivista), che conferma la pronuncia del TAR Bari del 6 luglio 2023 (vedi il commento).
Essendo dunque venuta meno la validità della graduatoria non è più evidentemente possibile effettuare scorrimenti della stessa al fine di assegnare la sede in caso di disposta decadenza: il TAR indica, infatti, che un'eventuale decadenza avrebbe l'effetto di lasciare vacante a tempo indeterminato, per un lungo lasso temporale, la sede assegnata, fino all'esito del nuovo concorso ordinario, con evidente pregiudizio per l'assistenza farmaceutica.
Sulla base di tale situazione la sentenza ritiene allora corretto l'operato della Regione che, invece di attenersi strettamente all'osservanza del termine decadenziale del 180 giorni, ha viceversa concesso una proroga di 90 giorni, sufficienti a consentire l'apertura (come poi avvenuto) della farmacia, recependo senza ulteriori considerazioni l'istanza di proroga delle assegnatarie, che avevano comunicato difficoltà nell'individuazione dei locali per accertata inidoneità di quelli inizialmente prescelti.
La sentenza afferma che, anche se non risultano agli atti verifiche istruttorie riguardanti l'attestata problematica dei locali inizialmente prescelti, comunque “la società per la gestione della farmacia era stata costituita fin dal 5 settembre 2024, il contratto di locazione dei locali è stato stipulato contestualmente alla richiesta di proroga, quello di appalto dei lavori di manutenzione e della fornitura degli arredi in data 15 novembre 2024 (e prevede la fine dei lavori al 15 gennaio 2025) e la farmacia è stata aperta nel febbraio del 2025”. Secondo il TAR tutti questi sono elementi oggettivi che giustificano la scelta della Regione (vedasi in ordine alla rilevanza del comportamento degli assegnatari ai fini del rilascio di proroga anche l'ordinanza del TAR L'Aquila del 24 febbraio 2023 - in questa rivista – che a causa della sostanziale inerzia degli assegnatari, invece, ha respinto l'istanza di sospensiva dell'atto di decadenza regionale).
In ogni caso la sentenza attesta che, essendo astrattamente plausibili le ragioni addotte dalle assegnatarie, legittimamente è stata concessa la proroga. La sentenza richiama peraltro un orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la Regione ha ampia discrezionalità nel valutare le circostanze segnalate dagli assegnatari a sostegno delle istanze di proroga, al punto che se quest'ultima è stata tempestivamente richiesta, la Regione può rilasciarla sulla base della valutazione dell'opportunità dell’apertura della nuova sede (riguardo al favor per l'apertura in caso di impugnativa dell'atto regionale di proroga vedi anche l'ordinanza del TAR Catanzaro del 6 settembre 2024).
La sentenza del TAR Perugia è estremamente completa anche perché affronta pure la problematica della legittimazione al ricorso da parte del farmacista confinante, concludendo che i titolari di sedi farmaceutiche limitrofe hanno una situazione qualificata ed un interesse concreto ed attuale a contrastare i provvedimenti con cui le farmacie concorrenti sono autorizzate a localizzare l’esercizio e ad avviare l’attività, visto che il fatturato di una farmacia è influenzato dalla presenza delle altre farmacie dislocate sul medesimo territorio comunale (vedi sul punto la sentenza del TAR Reggio Calabria dell'1 luglio 2024, in questa rivista, secondo cui sono ammissibili i ricorsi dei farmacisti finalizzati a tutelare il corretto funzionamento del mercato).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 3 aprile 2025
La proroga da parte della Regione del termine per l'apertura della farmacia è legittima se in caso di decadenza la sede rimarrebbe vacante per un lungo lasso di tempo
Scaduto il termine di validità della graduatoria del concorso straordinario e non essendo più possibili scorrimenti, legittimamente la Regione accorda la proroga di 90 giorni per l'apertura della sede invece di dichiarare la decadenza: una nuova assegnazione infatti sarebbe possibile solo a seguito di concorso ordinario con prolungata vacanza della sede e pregiudizio per l'assistenza farmaceutica
Massima
Farmacia – cessazione di validità della graduatoria del concorso straordinario – impossibilità di ulteriori scorrimenti - richiesta di proroga del termine di apertura della farmacia da parte di assegnatari di sede posta a concorso straordinario – certezza di rendere vacante a tempo indeterminato la sede in caso di decadenza - rilascio di proroga di novanta giorni da parte della Regione – conformità all'interesse pubblico consistente nell'assicurare l'assistenza farmaceutica
Il TAR Perugia in questa sentenza affronta varie problematiche di notevole interesse e conclude per la legittimità dell'operato della Regione che, messa di fronte all'alternativa di concedere la proroga per l'apertura della sede assegnata al concorso straordinario, oppure dichiarare la decadenza rendendo vacante a tempo indeterminato la sede per impossibilità di ulteriori scorrimenti, ha optato per la proroga.
Il Collegio, come dicevamo, affronta in maniera puntualissima vari temi, primo tra i quali quello della validità della graduatoria del concorso straordinario. Nella Regione Umbria, infatti, sono scaduti i sei anni dal primo interpello ed il TAR certifica che la graduatoria ha oramai cessato di avere validità, in conformità di quanto stabilito al riguardo dal Consiglio di Stato nella sentenza del 15 luglio 2024 (vedi in questa rivista), che conferma la pronuncia del TAR Bari del 6 luglio 2023 (vedi il commento).
Essendo dunque venuta meno la validità della graduatoria non è più evidentemente possibile effettuare scorrimenti della stessa al fine di assegnare la sede in caso di disposta decadenza: il TAR indica, infatti, che un'eventuale decadenza avrebbe l'effetto di lasciare vacante a tempo indeterminato, per un lungo lasso temporale, la sede assegnata, fino all'esito del nuovo concorso ordinario, con evidente pregiudizio per l'assistenza farmaceutica.
Sulla base di tale situazione la sentenza ritiene allora corretto l'operato della Regione che, invece di attenersi strettamente all'osservanza del termine decadenziale del 180 giorni, ha viceversa concesso una proroga di 90 giorni, sufficienti a consentire l'apertura (come poi avvenuto) della farmacia, recependo senza ulteriori considerazioni l'istanza di proroga delle assegnatarie, che avevano comunicato difficoltà nell'individuazione dei locali per accertata inidoneità di quelli inizialmente prescelti.
La sentenza afferma che, anche se non risultano agli atti verifiche istruttorie riguardanti l'attestata problematica dei locali inizialmente prescelti, comunque “la società per la gestione della farmacia era stata costituita fin dal 5 settembre 2024, il contratto di locazione dei locali è stato stipulato contestualmente alla richiesta di proroga, quello di appalto dei lavori di manutenzione e della fornitura degli arredi in data 15 novembre 2024 (e prevede la fine dei lavori al 15 gennaio 2025) e la farmacia è stata aperta nel febbraio del 2025”. Secondo il TAR tutti questi sono elementi oggettivi che giustificano la scelta della Regione (vedasi in ordine alla rilevanza del comportamento degli assegnatari ai fini del rilascio di proroga anche l'ordinanza del TAR L'Aquila del 24 febbraio 2023 - in questa rivista – che a causa della sostanziale inerzia degli assegnatari, invece, ha respinto l'istanza di sospensiva dell'atto di decadenza regionale).
In ogni caso la sentenza attesta che, essendo astrattamente plausibili le ragioni addotte dalle assegnatarie, legittimamente è stata concessa la proroga. La sentenza richiama peraltro un orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la Regione ha ampia discrezionalità nel valutare le circostanze segnalate dagli assegnatari a sostegno delle istanze di proroga, al punto che se quest'ultima è stata tempestivamente richiesta, la Regione può rilasciarla sulla base della valutazione dell'opportunità dell’apertura della nuova sede (riguardo al favor per l'apertura in caso di impugnativa dell'atto regionale di proroga vedi anche l'ordinanza del TAR Catanzaro del 6 settembre 2024).
La sentenza del TAR Perugia è estremamente completa anche perché affronta pure la problematica della legittimazione al ricorso da parte del farmacista confinante, concludendo che i titolari di sedi farmaceutiche limitrofe hanno una situazione qualificata ed un interesse concreto ed attuale a contrastare i provvedimenti con cui le farmacie concorrenti sono autorizzate a localizzare l’esercizio e ad avviare l’attività, visto che il fatturato di una farmacia è influenzato dalla presenza delle altre farmacie dislocate sul medesimo territorio comunale (vedi sul punto la sentenza del TAR Reggio Calabria dell'1 luglio 2024, in questa rivista, secondo cui sono ammissibili i ricorsi dei farmacisti finalizzati a tutelare il corretto funzionamento del mercato).
Riferimenti
Collegamenti
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