La richiesta di pareri ad ASL e Ordine deve sempre precedere l'approvazione della pianta organica farmaceutica
E' illegittima e va annullata la delibera comunale di revisione della pianta organica che, una volta approvata, sia stata trasmessa con la dicitura “atto ad immediata eseguibilità” sul frontespizio all'Ordine dei Farmacisti ed all'ASL per il parere ex lege.
É illegittima l'adozione, ai fini della perimetrazione delle zone farmaceutiche, del criterio del numero degli over 65 residenti, atteso che esso non è previsto dalla legge ed è pure discriminatorio nei confronti delle altre fasce d'età
Massima
Farmacia – approvazione della delibera comunale di revisione della pianta organica farmaceutica recante la dicitura “atto ad immediata eseguibilità” - trasmissione all'Ordine dei farmacisti ed all'ASL per i pareri – violazione delle norme in materia di previa acquisizione dei pareri – illegittimità
Farmacia – revisione della pianta organica – perimetrazione nuove zone – criterio del maggior numero di over 65 residenti – parametro non previsto dalla normativa – parametro discriminatorio rispetto alle altre fasce d'età - illegittimità
Se mai ve ne fosse ancora bisogno questa sentenza chiarisce una volta per tutte che, nel procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica, la richiesta dei pareri ad ASL ed Ordine dei Farmacisti deve sempre precedere, a pena di illegittimità, la delibera finale.
Il Comune in questo caso invia ai suddetti due enti, per il parere di competenza, la delibera di Giunta che approva la pianta organica e recante sul frontespizio la dicitura “atto ad immediata eseguibilità” (ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000).
L'immediata eseguibilità della delibera Giuntale però ne determina l'illegittimità ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, secondo cui l'acquisizione dei pareri deve sempre precedere la decisione finale del Comune, visto che essi sono obbligatori. Sul punto la sentenza indica che ASL ed Ordine non hanno alcun potere di codecisione, né di concertazione, però i loro pareri vanno sempre acquisiti dal Comune prima di decidere giacché le indicazioni da loro fornite mantengono un'importanza rilevante sul piano conoscitivo e valutativo e sono suscettibili di determinare il contenuto dell'atto finale qualora condivisi in tutto o in parte. Ciò è tanto vero che, se il Comune intende discostarsene, essi possono fungere da utile strumento di valutazione della illogicità delle scelte finali.
La sentenza in oggetto è interessante anche perché l'Amministrazione, nel deliberare la nuova pianta organica, aveva modificato alcune zone (quelle poste a concorso) riperimetrandole sulla base dell'asserita più alta percentuale di over 65 che vivrebbero all'interno dei detti perimetri.
Sul punto la sentenza annulla l'atto anche in ragione della circostanza che tale parametro è inidoneo a giustificare l'individuazione delle zone farmaceutiche, essendo l'assistenza dei relativi esercizi finalizzata a soddisfare le necessità di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione per una specifica fascia di età. Privilegiare, anzi, una distinta parte di popolazione non soltanto non trova alcun addentellato nelle norme che disciplinano la materia, ma costituisce pure un criterio discriminatorio ai danni della parte residua di cittadini.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 10 luglio 2023
La richiesta di pareri ad ASL e Ordine deve sempre precedere l'approvazione della pianta organica farmaceutica
E' illegittima e va annullata la delibera comunale di revisione della pianta organica che, una volta approvata, sia stata trasmessa con la dicitura “atto ad immediata eseguibilità” sul frontespizio all'Ordine dei Farmacisti ed all'ASL per il parere ex lege.
É illegittima l'adozione, ai fini della perimetrazione delle zone farmaceutiche, del criterio del numero degli over 65 residenti, atteso che esso non è previsto dalla legge ed è pure discriminatorio nei confronti delle altre fasce d'età
Massima
Farmacia – approvazione della delibera comunale di revisione della pianta organica farmaceutica recante la dicitura “atto ad immediata eseguibilità” - trasmissione all'Ordine dei farmacisti ed all'ASL per i pareri – violazione delle norme in materia di previa acquisizione dei pareri – illegittimità
Farmacia – revisione della pianta organica – perimetrazione nuove zone – criterio del maggior numero di over 65 residenti – parametro non previsto dalla normativa – parametro discriminatorio rispetto alle altre fasce d'età - illegittimità
Se mai ve ne fosse ancora bisogno questa sentenza chiarisce una volta per tutte che, nel procedimento di revisione della pianta organica farmaceutica, la richiesta dei pareri ad ASL ed Ordine dei Farmacisti deve sempre precedere, a pena di illegittimità, la delibera finale.
Il Comune in questo caso invia ai suddetti due enti, per il parere di competenza, la delibera di Giunta che approva la pianta organica e recante sul frontespizio la dicitura “atto ad immediata eseguibilità” (ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000).
L'immediata eseguibilità della delibera Giuntale però ne determina l'illegittimità ai sensi dell'art. 2 comma 2 della l. n. 475/1968, secondo cui l'acquisizione dei pareri deve sempre precedere la decisione finale del Comune, visto che essi sono obbligatori. Sul punto la sentenza indica che ASL ed Ordine non hanno alcun potere di codecisione, né di concertazione, però i loro pareri vanno sempre acquisiti dal Comune prima di decidere giacché le indicazioni da loro fornite mantengono un'importanza rilevante sul piano conoscitivo e valutativo e sono suscettibili di determinare il contenuto dell'atto finale qualora condivisi in tutto o in parte. Ciò è tanto vero che, se il Comune intende discostarsene, essi possono fungere da utile strumento di valutazione della illogicità delle scelte finali.
La sentenza in oggetto è interessante anche perché l'Amministrazione, nel deliberare la nuova pianta organica, aveva modificato alcune zone (quelle poste a concorso) riperimetrandole sulla base dell'asserita più alta percentuale di over 65 che vivrebbero all'interno dei detti perimetri.
Sul punto la sentenza annulla l'atto anche in ragione della circostanza che tale parametro è inidoneo a giustificare l'individuazione delle zone farmaceutiche, essendo l'assistenza dei relativi esercizi finalizzata a soddisfare le necessità di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione per una specifica fascia di età. Privilegiare, anzi, una distinta parte di popolazione non soltanto non trova alcun addentellato nelle norme che disciplinano la materia, ma costituisce pure un criterio discriminatorio ai danni della parte residua di cittadini.
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