La riduzione del prezzo di rimborso, dopo l'inserimento in lista di trasparenza, non elimina di per sé i pregressi ed espressi accordi con AIFA sul payback
L'inserimento di un farmaco in lista di trasparenza e la conseguente riduzione del costo a carico del SSN, pari al più basso del corrispondente generico, non determina di per sé la caducazione automatica del preesistente accordo espressamente concluso con AIFA relativo all'ammontare del payback da corrispondersi annualmente
Massima
Medicinali – accordo espressamente rinnovatosi con AIFA sull'ammontare annuale del payback – inserimento del medicinale in lista di trasparenza – riduzione unilaterale del prezzo al pubblico – caducazione automatica dell'accordo con AIFA relativo all'importo del payback – insussistenza
Il TAR Roma, infatti, evidenzia che l'unica differenza tra questo caso e quello deciso definitivamente il 4 giugno scorso è che in questo l'azienda farmaceutica aveva convenuto con AIFA di confermare l'accordo scaduto il 31 dicembre 2017, in quello deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza del 4 giugno scorso, invece, l'azienda farmaceutica, interpellata da AIFA in ordine alla volontà di confermare l'accordo scaduto il 31 dicembre 2017, non aveva dato alcun riscontro, determinando il rinnovo di quell'accordo.
Il TAR Roma in questo caso conferma la legittimità della delibera AIFA (e degli atti successivi) che aveva effettuato la ricognizione di tutti gli accordi espressamente rinnovatisi per quelle aziende che avevano manifestato la volontà di confermare le condizioni negoziali vigenti nel 2017.
Per quanto riguarda le motivazioni della sentenza, il Collegio, dopo aver premesso l'unico punto di differenza tra le due fattispecie, rinvia alle motivazioni della pronuncia dei Giudici di Palazzo Spada del 4 giugno 2024, trascrivendole pressoché integralmente.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 19 giugno 2024
La riduzione del prezzo di rimborso, dopo l'inserimento in lista di trasparenza, non elimina di per sé i pregressi ed espressi accordi con AIFA sul payback
L'inserimento di un farmaco in lista di trasparenza e la conseguente riduzione del costo a carico del SSN, pari al più basso del corrispondente generico, non determina di per sé la caducazione automatica del preesistente accordo espressamente concluso con AIFA relativo all'ammontare del payback da corrispondersi annualmente
Massima
Medicinali – accordo espressamente rinnovatosi con AIFA sull'ammontare annuale del payback – inserimento del medicinale in lista di trasparenza – riduzione unilaterale del prezzo al pubblico – caducazione automatica dell'accordo con AIFA relativo all'importo del payback – insussistenza
La sentenza riguarda un contenzioso estremamente simile (anche se non identico) a quello già definitivamente deciso dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 giugno 2024 (vedi in questa rivista).
Il TAR Roma, infatti, evidenzia che l'unica differenza tra questo caso e quello deciso definitivamente il 4 giugno scorso è che in questo l'azienda farmaceutica aveva convenuto con AIFA di confermare l'accordo scaduto il 31 dicembre 2017, in quello deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza del 4 giugno scorso, invece, l'azienda farmaceutica, interpellata da AIFA in ordine alla volontà di confermare l'accordo scaduto il 31 dicembre 2017, non aveva dato alcun riscontro, determinando il rinnovo di quell'accordo.
Il TAR Roma in questo caso conferma la legittimità della delibera AIFA (e degli atti successivi) che aveva effettuato la ricognizione di tutti gli accordi espressamente rinnovatisi per quelle aziende che avevano manifestato la volontà di confermare le condizioni negoziali vigenti nel 2017.
Per quanto riguarda le motivazioni della sentenza, il Collegio, dopo aver premesso l'unico punto di differenza tra le due fattispecie, rinvia alle motivazioni della pronuncia dei Giudici di Palazzo Spada del 4 giugno 2024, trascrivendole pressoché integralmente.
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