La validità della graduatoria del concorso straordinario è di sei anni dal primo interpello
La graduatoria del concorso straordinario ha validità di sei anni a decorrere dal primo interpello, sicché alla scadenza di tale termine il concorso è concluso e non può più procedersi ad alcuna ulteriore assegnazione di sede farmaceutica che sia rimasta vacante
Massima
Farmacia – concorso straordinario – durata della graduatoria – sei anni a decorrere dal primo interpello – ulteriore scorrimento successivo alla scadenza – non spetta
Un'associazione di farmaciste, posizionata al primo posto utile per il settimo interpello relativo alla graduatoria regionale del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, diffida la Regione Puglia ad avviare il detto interpello mediante lo scorrimento ulteriore della graduatoria. La Regione tuttavia respinge l'istanza facendo rilevare che il concorso si è concluso visto che sono già decorsi i sei anni dall'avvio del primo interpello.
A seguito della proposizione del ricorso da parte delle farmaciste, il TAR stabilisce che il concorso straordinario si era oramai concluso quando le farmaciste hanno fatto pervenire la propria istanza diretta all'ulteriore scorrimento, visto che la normativa stabilisce la validità della graduatoria in sei anni a decorrere dal primo interpello.
La sentenza prende spunto dal testo dell'art. 11 comma 6 della l. n. 27/2012 che, seppur più volte modificato a seguito di un caotico sovrapporsi di norme, è comunque chiaro nello stabilire, con il termine “Successivamente” che apre (non a caso) l'ultimo periodo della disposizione, che la graduatoria di merito è valida per sei anni dal primo interpello.
Quel termine rappresenta infatti una norma di chiusura, da intendersi come raccordo tra le operazioni dei periodi precedenti e quelle dell'ultimo periodo, da effettuarsi tutte entro il detto termine temporale massimo. Ciò significa che solo nell'ambito della suddetta finestra temporale può procedersi all'interpello degli idonei mediante lo scorrimento della graduatoria; del resto, l'apposizione di un termine massimo di durata della graduatoria risponde al principio di proporzionalità e di logica, visto che un'interpretazione diversa condurrebbe il concorso straordinario ad avere una durata “ad infinitum” atteso il numero notevolissimo dei partecipanti che dovrebbero essere interpellati fino all'ultimo al fine di assegnare le farmacie poste a concorso.
Quanto, poi, alle ulteriori censure delle ricorrenti, che denunciano l'ingiustizia degli atti regionali di diniego di ulteriore scorrimento, atteso che sono al primo posto degli idonei impossibilitati ad optare per una delle sedi rimaste vacanti, il Collegio sottolinea che ciò accade in ogni procedura concorsuale la cui graduatoria abbia una durata predeterminata dalla legge: le probabilità maggiori di beneficiare degli scorrimenti sono a favore dei meglio posizionati per motivi di merito.
N.B. La sentenza del TAR Bari, prima in assoluto ad affrontare la problematica della durata della graduatoria del concorso straordinario, è stata confermata dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato del 15 luglio 2024 (in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bari/sentenza del 6 luglio 2023
La validità della graduatoria del concorso straordinario è di sei anni dal primo interpello
La graduatoria del concorso straordinario ha validità di sei anni a decorrere dal primo interpello, sicché alla scadenza di tale termine il concorso è concluso e non può più procedersi ad alcuna ulteriore assegnazione di sede farmaceutica che sia rimasta vacante
Massima
Farmacia – concorso straordinario – durata della graduatoria – sei anni a decorrere dal primo interpello – ulteriore scorrimento successivo alla scadenza – non spetta
Un'associazione di farmaciste, posizionata al primo posto utile per il settimo interpello relativo alla graduatoria regionale del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, diffida la Regione Puglia ad avviare il detto interpello mediante lo scorrimento ulteriore della graduatoria. La Regione tuttavia respinge l'istanza facendo rilevare che il concorso si è concluso visto che sono già decorsi i sei anni dall'avvio del primo interpello.
A seguito della proposizione del ricorso da parte delle farmaciste, il TAR stabilisce che il concorso straordinario si era oramai concluso quando le farmaciste hanno fatto pervenire la propria istanza diretta all'ulteriore scorrimento, visto che la normativa stabilisce la validità della graduatoria in sei anni a decorrere dal primo interpello.
La sentenza prende spunto dal testo dell'art. 11 comma 6 della l. n. 27/2012 che, seppur più volte modificato a seguito di un caotico sovrapporsi di norme, è comunque chiaro nello stabilire, con il termine “Successivamente” che apre (non a caso) l'ultimo periodo della disposizione, che la graduatoria di merito è valida per sei anni dal primo interpello.
Quel termine rappresenta infatti una norma di chiusura, da intendersi come raccordo tra le operazioni dei periodi precedenti e quelle dell'ultimo periodo, da effettuarsi tutte entro il detto termine temporale massimo. Ciò significa che solo nell'ambito della suddetta finestra temporale può procedersi all'interpello degli idonei mediante lo scorrimento della graduatoria; del resto, l'apposizione di un termine massimo di durata della graduatoria risponde al principio di proporzionalità e di logica, visto che un'interpretazione diversa condurrebbe il concorso straordinario ad avere una durata “ad infinitum” atteso il numero notevolissimo dei partecipanti che dovrebbero essere interpellati fino all'ultimo al fine di assegnare le farmacie poste a concorso.
Quanto, poi, alle ulteriori censure delle ricorrenti, che denunciano l'ingiustizia degli atti regionali di diniego di ulteriore scorrimento, atteso che sono al primo posto degli idonei impossibilitati ad optare per una delle sedi rimaste vacanti, il Collegio sottolinea che ciò accade in ogni procedura concorsuale la cui graduatoria abbia una durata predeterminata dalla legge: le probabilità maggiori di beneficiare degli scorrimenti sono a favore dei meglio posizionati per motivi di merito.
N.B. La sentenza del TAR Bari, prima in assoluto ad affrontare la problematica della durata della graduatoria del concorso straordinario, è stata confermata dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato del 15 luglio 2024 (in questa rivista).
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.