La vendita della farmacia rende improcedibile il ricorso proposto avverso il diniego di trasferimento della sede
Qualora il titolare di farmacia, dopo aver proposto ricorso al TAR avverso un diniego al trasferimento della propria sede, nelle more del giudizio venda la propria farmacia, ciò determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che in mancanza di tempestiva dichiarazione di interesse da parte del titolare acquirente, non è ravvisabile una trasmissibilità dell'interesse legittimo
Massima
Farmacia – ricorso avverso diniego di trasferimento – vendita della farmacia nelle more del giudizio – mancanza di tempestiva dichiarazione di interesse da parte dell'acquirente – improcedibilità del ricorso
In questa interessante e accurata sentenza il TAR partenopeo non si limita a dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso contro il diniego di trasferimento, ma procede attraverso una puntuale ricchezza di argomentazioni a spiegare le ragioni dell'improcedibilità in tutti i casi in cui, nelle more del giudizio, il ricorrente alieni la propria farmacia e l'acquirente non dichiari tempestivamente il carattere attuale dell'interesse legittimo, eventualmente volturando l'istanza di trasferimento proposta dal ricorrente.
Il farmacista ricorrente, infatti, dopo aver proposto ricorso contro il diniego al trasferimento della propria sede, vende la farmacia di cui è titolare e, agli atti, non risulta che l'acquirente abbia volturato a suo nome l'istanza o comunque abbia manifestato l'interesse a coltivare il giudizio pendente. Il TAR allora procede a spiegare compiutamente le ragioni per le quali non è ammissibile né una prosecuzione del giudizio nei confronti del venditore, né un'automatica prosecuzione del giudizio nei confronti dell'acquirente.
Quanto alla trasmissibilità della posizione di interesse legittimo in capo agli aventi causa dell'originario titolare, il TAR sostiene che è da escludersi che ciò avvenga sempre in modo automatico: nei casi in cui la vicenda circolatoria trovi origine da un atto di trasferimento inter vivos (come nel caso della vendita della farmacia), occorre che mediante una manifestazione espressa di volontà il nuovo titolare dia conferma del carattere attuale dell'interesse legittimo, a dimostrazione ed in coerenza con l'immanente natura dinamica di tale posizione giuridica soggettiva. Nel caso che ci riguarda, però, il nuovo titolare non aveva volturato l'istanza di trasferimento ed era rimasto inerte riguardo al giudizio pendente.
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 17 giugno 2024
La vendita della farmacia rende improcedibile il ricorso proposto avverso il diniego di trasferimento della sede
Qualora il titolare di farmacia, dopo aver proposto ricorso al TAR avverso un diniego al trasferimento della propria sede, nelle more del giudizio venda la propria farmacia, ciò determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che in mancanza di tempestiva dichiarazione di interesse da parte del titolare acquirente, non è ravvisabile una trasmissibilità dell'interesse legittimo
Massima
Farmacia – ricorso avverso diniego di trasferimento – vendita della farmacia nelle more del giudizio – mancanza di tempestiva dichiarazione di interesse da parte dell'acquirente – improcedibilità del ricorso
In questa interessante e accurata sentenza il TAR partenopeo non si limita a dichiarare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso contro il diniego di trasferimento, ma procede attraverso una puntuale ricchezza di argomentazioni a spiegare le ragioni dell'improcedibilità in tutti i casi in cui, nelle more del giudizio, il ricorrente alieni la propria farmacia e l'acquirente non dichiari tempestivamente il carattere attuale dell'interesse legittimo, eventualmente volturando l'istanza di trasferimento proposta dal ricorrente.
Il farmacista ricorrente, infatti, dopo aver proposto ricorso contro il diniego al trasferimento della propria sede, vende la farmacia di cui è titolare e, agli atti, non risulta che l'acquirente abbia volturato a suo nome l'istanza o comunque abbia manifestato l'interesse a coltivare il giudizio pendente. Il TAR allora procede a spiegare compiutamente le ragioni per le quali non è ammissibile né una prosecuzione del giudizio nei confronti del venditore, né un'automatica prosecuzione del giudizio nei confronti dell'acquirente.
Quanto alla trasmissibilità della posizione di interesse legittimo in capo agli aventi causa dell'originario titolare, il TAR sostiene che è da escludersi che ciò avvenga sempre in modo automatico: nei casi in cui la vicenda circolatoria trovi origine da un atto di trasferimento inter vivos (come nel caso della vendita della farmacia), occorre che mediante una manifestazione espressa di volontà il nuovo titolare dia conferma del carattere attuale dell'interesse legittimo, a dimostrazione ed in coerenza con l'immanente natura dinamica di tale posizione giuridica soggettiva. Nel caso che ci riguarda, però, il nuovo titolare non aveva volturato l'istanza di trasferimento ed era rimasto inerte riguardo al giudizio pendente.
N.B. La sentenza è stata confermata, con percorso motivazionale in parte diverso, dalla sentenza dell'8 gennaio 2025 del Consiglio di Stato.
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