Le farmacie istituite ex art. 104 TULSS possono beneficiare della modifica della propria zona soltanto se non sono più soprannumerarie
La farmacia istituita sulla base del solo criterio della distanza, se col passare degli anni sia rimasta soprannumeraria per il mancato aumento della popolazione del Comune, non può ottenere l'allargamento della propria zona ed il trasferimento giacché permane la straordinarietà del suo status
Massima
Farmacia – istituzione ex art. 104 TULSS – permanenza della soprannumerarietà per mancato aumento della popolazione comunale – inalterazione della straordinarietà del suo status – ampliamento della zona e trasferimento interno in direzione del centro abitato – illegittimità
In questa interessante sentenza del Consiglio di Stato si rinvengono principi fondamentali applicabili a tutte le farmacia istituite sulla base del criterio della distanza ex art. 104 del R.D. n. 1265/1934.
Un Comune di circa 3.800 abitanti, in cui vi è una farmacia in ambito urbano ed una istituita oltre cinquanta anni fa in una frazione sulla base del criterio della distanza (altrimenti detto “topografico”) ex art. 104 TULSS, decide di ampliare il perimetro della zona della farmacia sita nella frazione consentendole il trasferimento all'interno della stessa in sensibile avvicinamento al centro abitato.
Avverso tali atti, successivamente cristallizzati in una nuova pianta organica, ricorre la titolare della farmacia del centro abitato, censurando la circostanza che si sia consentito il sensibile l'avvicinamento al centro abitato alla farmacia istituita in deroga al parametro della popolazione e rimasta soprannumeraria per mancato aumento di quest'ultima.
In buona sostanza la soprannumerarietà tuttora in corso della farmacia istituita in base all'art. 104, non le consentirebbe di beneficiare dell'allontanamento dalla frazione in cui è sita.
Tale tesi viene condivisibilmente accolta dal Consiglio di Stato che sottolinea come, nonostante svariati decenni siano trascorsi dalla sua istituzione ex art. 104, la farmacia non ha mai perso il proprio carattere di soprannumerarietà. La popolazione del Comune, infatti, si è stabilizzata sui circa 3.800 abitanti, impedendo in tal modo l'istituzione di una seconda sede.
Ciò, secondo il Collegio, non consente alla farmacia di rientrare nel novero di quelle che occorrono al Comune in base alla popolazione e, quindi, impedisce alla farmacia istituita sulla base del criterio della distanza di poter essere equiparata alle farmacie cosiddette “ordinarie”. Più specificamente, in sentenza è chiarito che le farmacie istituite in soprannumero ai sensi dell’articolo 104 per sopperire alle particolari esigenze di una frazione o di un centro abitato isolato e non ancora riassorbite nella pianta organica perché ancora derogano all’ordinario parametro della popolazione, non possono essere neppure di fatto parificate in sede di revisione biennale alle farmacie “ordinarie”, cioè modificando l’ambito territoriale del potenziale bacino di utenza che ne costituì motivo di istituzione.
In buona sostanza il Consiglio di Stato afferma un principio davvero interessante, e cioè che l’ambito territoriale di una farmacia, istituita decenni fa in soprannumero, può certamente essere modificato, in sede di revisione unitamente a quelle delle farmacie c.d. ordinarie (e cioè istituite in base al parametro della popolazione) solo se ha perso il suo carattere soprannumerario a causa dell’incremento della popolazione, cioè se la farmacia ex art. 104 è diventata “ordinaria”: se invece questa è ancora soprannumeraria e permangono inalterate le esigenze che ne giustificarono l’istituzione in quella determinata località, il suo ambito territoriale non può essere modificato in danno delle circoscrizioni delle altre farmacie.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 10 luglio 2024
Le farmacie istituite ex art. 104 TULSS possono beneficiare della modifica della propria zona soltanto se non sono più soprannumerarie
La farmacia istituita sulla base del solo criterio della distanza, se col passare degli anni sia rimasta soprannumeraria per il mancato aumento della popolazione del Comune, non può ottenere l'allargamento della propria zona ed il trasferimento giacché permane la straordinarietà del suo status
Massima
Farmacia – istituzione ex art. 104 TULSS – permanenza della soprannumerarietà per mancato aumento della popolazione comunale – inalterazione della straordinarietà del suo status – ampliamento della zona e trasferimento interno in direzione del centro abitato – illegittimità
In questa interessante sentenza del Consiglio di Stato si rinvengono principi fondamentali applicabili a tutte le farmacia istituite sulla base del criterio della distanza ex art. 104 del R.D. n. 1265/1934.
Un Comune di circa 3.800 abitanti, in cui vi è una farmacia in ambito urbano ed una istituita oltre cinquanta anni fa in una frazione sulla base del criterio della distanza (altrimenti detto “topografico”) ex art. 104 TULSS, decide di ampliare il perimetro della zona della farmacia sita nella frazione consentendole il trasferimento all'interno della stessa in sensibile avvicinamento al centro abitato.
Avverso tali atti, successivamente cristallizzati in una nuova pianta organica, ricorre la titolare della farmacia del centro abitato, censurando la circostanza che si sia consentito il sensibile l'avvicinamento al centro abitato alla farmacia istituita in deroga al parametro della popolazione e rimasta soprannumeraria per mancato aumento di quest'ultima.
In buona sostanza la soprannumerarietà tuttora in corso della farmacia istituita in base all'art. 104, non le consentirebbe di beneficiare dell'allontanamento dalla frazione in cui è sita.
Tale tesi viene condivisibilmente accolta dal Consiglio di Stato che sottolinea come, nonostante svariati decenni siano trascorsi dalla sua istituzione ex art. 104, la farmacia non ha mai perso il proprio carattere di soprannumerarietà. La popolazione del Comune, infatti, si è stabilizzata sui circa 3.800 abitanti, impedendo in tal modo l'istituzione di una seconda sede.
Ciò, secondo il Collegio, non consente alla farmacia di rientrare nel novero di quelle che occorrono al Comune in base alla popolazione e, quindi, impedisce alla farmacia istituita sulla base del criterio della distanza di poter essere equiparata alle farmacie cosiddette “ordinarie”. Più specificamente, in sentenza è chiarito che le farmacie istituite in soprannumero ai sensi dell’articolo 104 per sopperire alle particolari esigenze di una frazione o di un centro abitato isolato e non ancora riassorbite nella pianta organica perché ancora derogano all’ordinario parametro della popolazione, non possono essere neppure di fatto parificate in sede di revisione biennale alle farmacie “ordinarie”, cioè modificando l’ambito territoriale del potenziale bacino di utenza che ne costituì motivo di istituzione.
In buona sostanza il Consiglio di Stato afferma un principio davvero interessante, e cioè che l’ambito territoriale di una farmacia, istituita decenni fa in soprannumero, può certamente essere modificato, in sede di revisione unitamente a quelle delle farmacie c.d. ordinarie (e cioè istituite in base al parametro della popolazione) solo se ha perso il suo carattere soprannumerario a causa dell’incremento della popolazione, cioè se la farmacia ex art. 104 è diventata “ordinaria”: se invece questa è ancora soprannumeraria e permangono inalterate le esigenze che ne giustificarono l’istituzione in quella determinata località, il suo ambito territoriale non può essere modificato in danno delle circoscrizioni delle altre farmacie.
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