Le farmacie possono erogare ulteriori prestazioni sanitarie a carico del S.S.N. in locali separati da quelli in cui è la farmacia? Il TAR Palermo ne dubita
Va sospesa la nota dell'Assessorato regionale alla Salute nella parte in cui ha previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di “locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia” giacché ciò appare privo di base normativa, essendo ciò allo stato consentito solo per i vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali e per i tamponi
Va respinta l'istanza di sospensione della nota assessorile che avvia la sperimentazione di cui ai commi da 403 a 406 dell'art. 1 l. n. 205/2017, atteso che essa è in linea con il percorso di cui al d. lgs. n. 153/2009 ed ai successivi provvedimenti legislativi, che non determinano identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi
Massima
Farmacia – nota assessorile – possibilità per le farmacie di erogare nuovi servizi a carico del SSN in locali esterni da quelli in cui è ubicata la farmacia – atto privo di base normativa – sospensione dell'efficacia
Farmacia – nota assessorile – avvio della sperimentazione di cui ai commi da 403 a 406 dell'art. 1 l. n. 205/2017 – identità con i servizi degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi - esclusione
L'ordinanza del TAR Palermo (pressoché identica ad altre quattro pubblicate in pari data), ancorché di parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta da alcuni laboratori di analisi, pare in realtà di contenuto alquanto favorevole per i titolari di farmacia.
Se ne spiega la ragione.
I ricorrenti chiedono che sia sospesa l'efficacia di alcune note dell'Assessorato alla salute con cui veniva avviata, con decorrenza dal 1° dicembre 2023, la sperimentazione stabilita dall’art.1 commi da 403 a 406 della l. n. 205/2017, e dal successivo Accordo Stato Regioni del 17 ottobre 2019 in relazione a nove regioni (tra cui la Sicilia), fornendo linee di indirizzo operative e disciplinando anche le modalità di remunerazione delle prestazioni che possono essere erogate dalle farmacie a carico del SSN. Chiedono altresì che sia sospesa la nota con cui l’Assessore della Salute, nel dare corso alla fase di sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle cd. “farmacia di comunità”, ha procedimentalizzato l’iter per il rilascio dell’autorizzazione prodromica all’esercizio dell’attività nei locali esterni delle farmacie ed allo svolgimento di singoli servizi (tra gli altri, telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.).
Il TAR respinge l'istanza cautelare relativa alle note regionali con cui veniva avviata con decorrenza 1 dicembre 2023 la sperimentazione, ritenendo sul punto il ricorso privo di fondatezza; secondo il TAR, infatti, tali note sono coerenti col quadro normativo tracciato dal d. lgs. n. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi in questione a carico del SSN, che non ipotizzano alcuna identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi. La decisione del Collegio, allora, benché assunta nella fase cautelare, pare già molto definita: nell'ordinanza si legge che i servizi che le farmacie possono svolgere a carico del SSN “non ipotizzano affatto” un'identità con quelli svolti dagli ambulatori specialistici o dai laboratori di analisi, il che costituisce un primo punto estremamente a favore delle farmacie di prossimità, visto che il quid e, cioè, ciò che esse possono svolgere, non è messo al momento in discussione dai Giudici amministrativi.
Il punto di novità dell'ordinanza è nella seconda parte, in cui invece viene sospesa:
sia la possibilità di svolgere tali attività all'interno di locali ulteriori e diversi (testualmente “separati”) da quelli in cui è ubicata la farmacia
sia la disposizione assessorile che stabilisce il termine di sessanta giorni al fine del rilascio, per silentium, dell’autorizzazione sanitaria in favore delle farmacie che ne abbiano fatto richiesta.
Il Collegio, per quanto attiene al primo punto, segnala che tale decisione “appare, allo stato” priva di base normativa in quanto l'assessorato ha inteso adeguarsi ad un semplice disegno di legge (il cosiddetto “DDL Semplificazioni 2024”, specificatamente all'art. 23 ivi contenuto), con ciò anticipando una normativa sulla semplificazione che è di competenza statale. Ciò che il TAR indica, allora, nell'ordinanza, è semplicemente che le scelte della Regione in materia sono state affrettate, non che sono errate nel loro contenuto.
Per quanto attiene al secondo punto, poi, l'ordinanza indica che è troppo esiguo il termine di sessanta giorni per silentium indicato dall'Assessorato al fine del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, con ciò sottintendendo che il termine va soltanto reso maggiore.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/ordinanza dell'11 settembre 2024
Le farmacie possono erogare ulteriori prestazioni sanitarie a carico del S.S.N. in locali separati da quelli in cui è la farmacia? Il TAR Palermo ne dubita
Va sospesa la nota dell'Assessorato regionale alla Salute nella parte in cui ha previsto che le farmacie possano erogare prestazioni sanitarie a carico del SSN nell’ambito di “locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia” giacché ciò appare privo di base normativa, essendo ciò allo stato consentito solo per i vaccini anti SARS-CoV2 ed antinfluenzali e per i tamponi
Va respinta l'istanza di sospensione della nota assessorile che avvia la sperimentazione di cui ai commi da 403 a 406 dell'art. 1 l. n. 205/2017, atteso che essa è in linea con il percorso di cui al d. lgs. n. 153/2009 ed ai successivi provvedimenti legislativi, che non determinano identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi
Massima
Farmacia – nota assessorile – possibilità per le farmacie di erogare nuovi servizi a carico del SSN in locali esterni da quelli in cui è ubicata la farmacia – atto privo di base normativa – sospensione dell'efficacia
Farmacia – nota assessorile – avvio della sperimentazione di cui ai commi da 403 a 406 dell'art. 1 l. n. 205/2017 – identità con i servizi degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi - esclusione
L'ordinanza del TAR Palermo (pressoché identica ad altre quattro pubblicate in pari data), ancorché di parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva proposta da alcuni laboratori di analisi, pare in realtà di contenuto alquanto favorevole per i titolari di farmacia.
Se ne spiega la ragione.
I ricorrenti chiedono che sia sospesa l'efficacia di alcune note dell'Assessorato alla salute con cui veniva avviata, con decorrenza dal 1° dicembre 2023, la sperimentazione stabilita dall’art.1 commi da 403 a 406 della l. n. 205/2017, e dal successivo Accordo Stato Regioni del 17 ottobre 2019 in relazione a nove regioni (tra cui la Sicilia), fornendo linee di indirizzo operative e disciplinando anche le modalità di remunerazione delle prestazioni che possono essere erogate dalle farmacie a carico del SSN. Chiedono altresì che sia sospesa la nota con cui l’Assessore della Salute, nel dare corso alla fase di sperimentazione dei nuovi servizi erogabili nelle cd. “farmacia di comunità”, ha procedimentalizzato l’iter per il rilascio dell’autorizzazione prodromica all’esercizio dell’attività nei locali esterni delle farmacie ed allo svolgimento di singoli servizi (tra gli altri, telemedicina, holter cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, indagini strumentali ecc.).
Il TAR respinge l'istanza cautelare relativa alle note regionali con cui veniva avviata con decorrenza 1 dicembre 2023 la sperimentazione, ritenendo sul punto il ricorso privo di fondatezza; secondo il TAR, infatti, tali note sono coerenti col quadro normativo tracciato dal d. lgs. n. 153/2009 e dai successivi provvedimenti legislativi di finanziamento dei servizi in questione a carico del SSN, che non ipotizzano alcuna identità tra i servizi svolti dalle farmacie di prossimità e quelli degli ambulatori specialistici o dei laboratori di analisi. La decisione del Collegio, allora, benché assunta nella fase cautelare, pare già molto definita: nell'ordinanza si legge che i servizi che le farmacie possono svolgere a carico del SSN “non ipotizzano affatto” un'identità con quelli svolti dagli ambulatori specialistici o dai laboratori di analisi, il che costituisce un primo punto estremamente a favore delle farmacie di prossimità, visto che il quid e, cioè, ciò che esse possono svolgere, non è messo al momento in discussione dai Giudici amministrativi.
Il punto di novità dell'ordinanza è nella seconda parte, in cui invece viene sospesa:
Il Collegio, per quanto attiene al primo punto, segnala che tale decisione “appare, allo stato” priva di base normativa in quanto l'assessorato ha inteso adeguarsi ad un semplice disegno di legge (il cosiddetto “DDL Semplificazioni 2024”, specificatamente all'art. 23 ivi contenuto), con ciò anticipando una normativa sulla semplificazione che è di competenza statale. Ciò che il TAR indica, allora, nell'ordinanza, è semplicemente che le scelte della Regione in materia sono state affrettate, non che sono errate nel loro contenuto.
Per quanto attiene al secondo punto, poi, l'ordinanza indica che è troppo esiguo il termine di sessanta giorni per silentium indicato dall'Assessorato al fine del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, con ciò sottintendendo che il termine va soltanto reso maggiore.
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