Le insegne frontali e la croce verde della farmacia sono soggette al canone patrimoniale di esposizione? Secondo il TAR Cagliari, a determinate condizioni, si
Il Comune di Olbia, che ha approvato un piano generale degli impianti pubblicitari in cui: a) sono vietate le croci a bandiera su palo, b) non sono consentite le preinsegne indicatrici e, c) sono assoggettate al canone patrimoniale di esposizione le croci verdi e le insegne frontali, vince (il primo round?) contro i titolari di farmacia
Massima
Farmacia – regolamento comunale – assoggettamento dei cassonetti bifacciali recanti la croce verde e delle insegne frontali delle farmacie con superficie superiore a cinque metri quadri al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – finalità anche commerciale della croce verde e dell'insegna frontale - legittimità
Farmacia – regolamento comunale – divieto di installazione delle insegne delle farmacie su palo – divieto di installazione delle preinsegne indicatrici della farmacia – tutela del decoro urbano – tutela della sicurezza di circolazione – possibile sovrapposizione e difficoltà di lettura della segnaletica stradale – ragionevolezza - legittimità
Dopo una prima pronuncia cautelare favorevole per il Comune (vedi l'ordinanza del 15 marzo 2024, in questa rivista) il TAR Cagliari decide definitivamente con sentenza il contenzioso importantissimo determinatosi in merito alle insegne farmaceutiche, respingendo il ricorso dei titolari di farmacia.
La vicenda prende le mosse dalla decisione del Comune di Olbia di approvare un nuovo atto regolamentare in cui è previsto (a differenza del precedente) che i titolari di farmacia sono tenuti a pagare un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1 commi 816 e 819 della L. n. 160/2019 con riguardo sia ai cassonetti bifacciali recanti la croce verde, sia alle insegne frontali con la scritta “Farmacia” qualora la stessa abbia superficie complessiva superiore ai 5 metri quadri. Altre norme contenute nell'atto regolamentare impugnato stabiliscono inoltre un divieto di installazione delle preinsegne indicatrici delle farmacie nonché delle insegne su palo.
Alcuni titolari delle farmacie del Comune impugnano tali disposizioni dinanzi al TAR, affiancati da Federfarma provinciale (che interviene nel giudizio ad adiuvandum) sostenendo che non si tratterebbe di insegne meramente pubblicitarie, bensì di insegne di esercizio funzionali all’individuazione dei servizi di pubblica utilità (finalizzate anche al servizio di guardia farmaceutica), tant'è vero che il precedente Piano comunale generale degli impianti pubblicitari espressamente le sottraeva all’applicazione del canone. Occorre rammentare, infatti, che le farmacie sono un fondamentale presidio sanitario sul territorio e forniscono l'indispensabile assistenza farmaceutica a favore dei cittadini.
Il TAR tuttavia respinge il ricorso indicando che non può essere condivisa la tesi secondo cui le farmacie eserciterebbero esclusivamente un pubblico servizio (con conseguente sottrazione delle stesse al pagamento del canone unico).
Secondo il Collegio infatti dalla lettura della disciplina normativa si desume il favor del legislatore per l'apertura al mercato del servizio farmaceutico; a tal proposito la sentenza richiama anche la legge n. 124/2017, che ha consentito l’ingresso delle società di capitali nella proprietà delle farmacie (favorendo, in tal modo, la nascita di catene commerciali anche in tale settore). Il TAR sostiene che col tempo si è modificato il ruolo delle farmacie nel cosiddetto “mercato della salute”: queste ultime, infatti, non svolgono più la sola attività di erogazione dei medicinali, ma forniscono anche servizi diagnostici e digitali, sicché la vetrina e l’insegna hanno anche la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all’offerta della farmacia medesima. Se, quindi, oramai esiste una “offerta farmaceutica” su un mercato che il legislatore ha chiaramente voluto aprire alla libera concorrenza, secondo la sentenza occorre prendere atto che l’insegna delle farmacie non ha più solo la funzione importantissima di consentire la loro individuazione sul territorio, ma anche quella di consentire agli esercizi farmaceutici “di distinguersi sul mercato di riferimento, veicolando il proprio nome, la propria offerta commerciale e il proprio messaggio pubblicitario”.
In questo quadro normativo modificato ed ulteriormente in divenire, il Collegio ritiene legittimo da parte del Comune includere le insegne delle farmacie (e delle cassette bifacciali) nell’ambito delle insegne di esercizio, con il loro conseguente assoggettamento al canone unico patrimoniale.
Né, secondo la sentenza, rileva giuridicamente il fatto che le insegne e le cassette sarebbero obbligatorie per legge: sul punto il TAR afferma che lo stesso legislatore statale ha stabilito, riguardo al canone unico patrimoniale, che tali strumenti di segnalazione ed indirizzo vanno esenti dalla sua applicazione sempre che siano “di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti” (articolo 1, comma 833, lett. B della L. 27 dicembre 2019 n. 160) ed il Comune di Olbia ha previsto l'assoggettamento al canone delle insegne di esercizio delle farmacie obbligatorie per legge, qualora eccedano la (più ampia) misura massima di 120 cm x 120 cm.
Per quanto concerne le insegne frontali, poi, il Collegio segnala che l'art. 1 comma 833, lett. L della medesima L. n. 160/2019 prevede l’applicabilità del canone anche alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi qualora le stesse eccedano la superficie complessiva di cinque metri quadrati, sicché è corretta la decisione del Comune di Olbia di chiedere il pagamento del canone in caso di superamento di tale limite dimensionale.
Anche le censure dei ricorrenti riferite al divieto generalizzato di posizionare insegne su palo o preinsegne nel territorio comunale vengono respinte dal TAR, secondo cui le scelte operate dal Comune sono espressione di discrezionalità amministrativa nella quale vanno valutati comparativamente interessi pubblici e privati individuabili nella sicurezza stradale (alla luce della possibilità che tali insegne siano di ostacolo alla più agevole visione dei segnali stradali), nella difesa del decoro del territorio e nella tutela della libertà di iniziativa economica privata; rispetto all'esercizio di tale discrezionalità da parte del Comune, secondo la sentenza, non è rinvenibile alcuna irragionevolezza, o ingiustizia, atteso che l'attività amministrativa pare diretta a ricercare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di tutelare il decoro cittadino e la sicurezza stradale e l'esigenza di tener conto delle esigenze delle farmacie, che comunque possono fare ricorso agli ulteriori mezzi pubblicitari consentiti.
La sentenza è davvero rilevante per la tematica affrontata e per le implicazioni relative alla tutela della salute (soprattutto con riferimento al divieto di installare preinsegne indicatrici e insegne su palo, riguardo a cui le ragioni comunali legate alla tutela del decoro urbano ed alla agevole lettura della segnaletica stradale non paiono convincenti); certamente non mancherà una pronuncia definitiva sul punto da parte del Consiglio di Stato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Cagliari/sentenza del 4 febbraio 2025
Le insegne frontali e la croce verde della farmacia sono soggette al canone patrimoniale di esposizione? Secondo il TAR Cagliari, a determinate condizioni, si
Il Comune di Olbia, che ha approvato un piano generale degli impianti pubblicitari in cui: a) sono vietate le croci a bandiera su palo, b) non sono consentite le preinsegne indicatrici e, c) sono assoggettate al canone patrimoniale di esposizione le croci verdi e le insegne frontali, vince (il primo round?) contro i titolari di farmacia
Massima
Farmacia – regolamento comunale – assoggettamento dei cassonetti bifacciali recanti la croce verde e delle insegne frontali delle farmacie con superficie superiore a cinque metri quadri al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – finalità anche commerciale della croce verde e dell'insegna frontale - legittimità
Farmacia – regolamento comunale – divieto di installazione delle insegne delle farmacie su palo – divieto di installazione delle preinsegne indicatrici della farmacia – tutela del decoro urbano – tutela della sicurezza di circolazione – possibile sovrapposizione e difficoltà di lettura della segnaletica stradale – ragionevolezza - legittimità
Dopo una prima pronuncia cautelare favorevole per il Comune (vedi l'ordinanza del 15 marzo 2024, in questa rivista) il TAR Cagliari decide definitivamente con sentenza il contenzioso importantissimo determinatosi in merito alle insegne farmaceutiche, respingendo il ricorso dei titolari di farmacia.
La vicenda prende le mosse dalla decisione del Comune di Olbia di approvare un nuovo atto regolamentare in cui è previsto (a differenza del precedente) che i titolari di farmacia sono tenuti a pagare un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ex art. 1 commi 816 e 819 della L. n. 160/2019 con riguardo sia ai cassonetti bifacciali recanti la croce verde, sia alle insegne frontali con la scritta “Farmacia” qualora la stessa abbia superficie complessiva superiore ai 5 metri quadri. Altre norme contenute nell'atto regolamentare impugnato stabiliscono inoltre un divieto di installazione delle preinsegne indicatrici delle farmacie nonché delle insegne su palo.
Alcuni titolari delle farmacie del Comune impugnano tali disposizioni dinanzi al TAR, affiancati da Federfarma provinciale (che interviene nel giudizio ad adiuvandum) sostenendo che non si tratterebbe di insegne meramente pubblicitarie, bensì di insegne di esercizio funzionali all’individuazione dei servizi di pubblica utilità (finalizzate anche al servizio di guardia farmaceutica), tant'è vero che il precedente Piano comunale generale degli impianti pubblicitari espressamente le sottraeva all’applicazione del canone. Occorre rammentare, infatti, che le farmacie sono un fondamentale presidio sanitario sul territorio e forniscono l'indispensabile assistenza farmaceutica a favore dei cittadini.
Il TAR tuttavia respinge il ricorso indicando che non può essere condivisa la tesi secondo cui le farmacie eserciterebbero esclusivamente un pubblico servizio (con conseguente sottrazione delle stesse al pagamento del canone unico).
Secondo il Collegio infatti dalla lettura della disciplina normativa si desume il favor del legislatore per l'apertura al mercato del servizio farmaceutico; a tal proposito la sentenza richiama anche la legge n. 124/2017, che ha consentito l’ingresso delle società di capitali nella proprietà delle farmacie (favorendo, in tal modo, la nascita di catene commerciali anche in tale settore). Il TAR sostiene che col tempo si è modificato il ruolo delle farmacie nel cosiddetto “mercato della salute”: queste ultime, infatti, non svolgono più la sola attività di erogazione dei medicinali, ma forniscono anche servizi diagnostici e digitali, sicché la vetrina e l’insegna hanno anche la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all’offerta della farmacia medesima. Se, quindi, oramai esiste una “offerta farmaceutica” su un mercato che il legislatore ha chiaramente voluto aprire alla libera concorrenza, secondo la sentenza occorre prendere atto che l’insegna delle farmacie non ha più solo la funzione importantissima di consentire la loro individuazione sul territorio, ma anche quella di consentire agli esercizi farmaceutici “di distinguersi sul mercato di riferimento, veicolando il proprio nome, la propria offerta commerciale e il proprio messaggio pubblicitario”.
In questo quadro normativo modificato ed ulteriormente in divenire, il Collegio ritiene legittimo da parte del Comune includere le insegne delle farmacie (e delle cassette bifacciali) nell’ambito delle insegne di esercizio, con il loro conseguente assoggettamento al canone unico patrimoniale.
Né, secondo la sentenza, rileva giuridicamente il fatto che le insegne e le cassette sarebbero obbligatorie per legge: sul punto il TAR afferma che lo stesso legislatore statale ha stabilito, riguardo al canone unico patrimoniale, che tali strumenti di segnalazione ed indirizzo vanno esenti dalla sua applicazione sempre che siano “di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti” (articolo 1, comma 833, lett. B della L. 27 dicembre 2019 n. 160) ed il Comune di Olbia ha previsto l'assoggettamento al canone delle insegne di esercizio delle farmacie obbligatorie per legge, qualora eccedano la (più ampia) misura massima di 120 cm x 120 cm.
Per quanto concerne le insegne frontali, poi, il Collegio segnala che l'art. 1 comma 833, lett. L della medesima L. n. 160/2019 prevede l’applicabilità del canone anche alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi qualora le stesse eccedano la superficie complessiva di cinque metri quadrati, sicché è corretta la decisione del Comune di Olbia di chiedere il pagamento del canone in caso di superamento di tale limite dimensionale.
Anche le censure dei ricorrenti riferite al divieto generalizzato di posizionare insegne su palo o preinsegne nel territorio comunale vengono respinte dal TAR, secondo cui le scelte operate dal Comune sono espressione di discrezionalità amministrativa nella quale vanno valutati comparativamente interessi pubblici e privati individuabili nella sicurezza stradale (alla luce della possibilità che tali insegne siano di ostacolo alla più agevole visione dei segnali stradali), nella difesa del decoro del territorio e nella tutela della libertà di iniziativa economica privata; rispetto all'esercizio di tale discrezionalità da parte del Comune, secondo la sentenza, non è rinvenibile alcuna irragionevolezza, o ingiustizia, atteso che l'attività amministrativa pare diretta a ricercare un ragionevole equilibrio tra l’esigenza di tutelare il decoro cittadino e la sicurezza stradale e l'esigenza di tener conto delle esigenze delle farmacie, che comunque possono fare ricorso agli ulteriori mezzi pubblicitari consentiti.
La sentenza è davvero rilevante per la tematica affrontata e per le implicazioni relative alla tutela della salute (soprattutto con riferimento al divieto di installare preinsegne indicatrici e insegne su palo, riguardo a cui le ragioni comunali legate alla tutela del decoro urbano ed alla agevole lettura della segnaletica stradale non paiono convincenti); certamente non mancherà una pronuncia definitiva sul punto da parte del Consiglio di Stato.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.